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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3604/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1584/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giovanni De Filippo, presso cui elettivamente domicilia in Capodrise alla Via E. Tazzoli n. 7
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 09.06.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 05.10.2020 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. R.G. n. 1584/2021) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1584/2021, disposta l'integrazione peritale ed il successivo rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, la caua veniva rinviata per la discussione e, all'udienza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.04.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 15.05.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 09.06.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
In particolare, parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una Persona_1
valutazione molto restrittiva, parziale e superficiale delle effettive percentuali che le singole patologie comportano nella loro specificità e poi nel complesso generale afferente alla situazione psico-fisica dell'istante ed avesse, altresì, omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413) per cui veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Il CTU, dott. , nominato nella presente fase, ha accertato ed evidenziato Persona_2 che l'istante “….risulta affetto da “Cardiopatia sclerotico ipertensiva, II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Broncopneumopatia cronica in ex tabagista con OSAS di grado moderato in trattamento con C-PAP. IPB sintomatica. Artrosi poli distrettuale in soggetto obeso. Paraparesi spastica secondaria ad ependimoma cerebellare;
depressione reattiva” ✓ Il quadro morboso complessivo, a nostro avviso, considerata, la documentazione in atti e quella acquisita in corso di causa nonché tutto quanto riportato nella discussione di cui al paragrafo precedente, riduce in modo permanente a meno di
1/3 la capacità di lavoro del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 1984. ✓ Per tali, suddette, motivazioni, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono MMC inferiori ai 10 Kg, posture incongrue, videoterminale, rapporto con il pubblico, elevati livelli di attenzione e di memoria), egli può considerarsi affetto da un'invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della
Legge n° 222 del 12 giugno 1984. ✓ Lo stato invalidante riscontrato non era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa (2020), mentre, senz'altro, tutte le menomazioni riportate in diagnosi erano documentate alla data del 31 dicembre 2021”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti. Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va accolto sussistendo la condizione sanitaria di riduzione capacità lavorativa nella percentuale di legge con conseguente diritto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 31.12.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato dispositivo.
Le spese di consulenza sono a carico dell'ente previdenziale e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 31.12.2021;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in 2400,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 11.11.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3604/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 1584/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giovanni De Filippo, presso cui elettivamente domicilia in Capodrise alla Via E. Tazzoli n. 7
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 09.06.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 05.10.2020 aveva presentato alla CP_1 commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. R.G. n. 1584/2021) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 1584/2021, disposta l'integrazione peritale ed il successivo rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, la caua veniva rinviata per la discussione e, all'udienza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14.04.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 15.05.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 09.06.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
In particolare, parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse operato una Persona_1
valutazione molto restrittiva, parziale e superficiale delle effettive percentuali che le singole patologie comportano nella loro specificità e poi nel complesso generale afferente alla situazione psico-fisica dell'istante ed avesse, altresì, omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413) per cui veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Il CTU, dott. , nominato nella presente fase, ha accertato ed evidenziato Persona_2 che l'istante “….risulta affetto da “Cardiopatia sclerotico ipertensiva, II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Broncopneumopatia cronica in ex tabagista con OSAS di grado moderato in trattamento con C-PAP. IPB sintomatica. Artrosi poli distrettuale in soggetto obeso. Paraparesi spastica secondaria ad ependimoma cerebellare;
depressione reattiva” ✓ Il quadro morboso complessivo, a nostro avviso, considerata, la documentazione in atti e quella acquisita in corso di causa nonché tutto quanto riportato nella discussione di cui al paragrafo precedente, riduce in modo permanente a meno di
1/3 la capacità di lavoro del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 1984. ✓ Per tali, suddette, motivazioni, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono MMC inferiori ai 10 Kg, posture incongrue, videoterminale, rapporto con il pubblico, elevati livelli di attenzione e di memoria), egli può considerarsi affetto da un'invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della
Legge n° 222 del 12 giugno 1984. ✓ Lo stato invalidante riscontrato non era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa (2020), mentre, senz'altro, tutte le menomazioni riportate in diagnosi erano documentate alla data del 31 dicembre 2021”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti. Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va accolto sussistendo la condizione sanitaria di riduzione capacità lavorativa nella percentuale di legge con conseguente diritto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 31.12.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato dispositivo.
Le spese di consulenza sono a carico dell'ente previdenziale e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 31.12.2021;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in 2400,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 11.11.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza