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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 840 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/04/2023 ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2
ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1
compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente : Sindrome depressiva endoreattiva con disturbo d'ansia generalizzato;
Obesità I° classe;
Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale;
Bronchite asmatica;
Marcata depressione SLD e della sensibilità foveale lievissimo residuo visivo Occhio sinistro, ritenendo in conclusione che la ricorrente sia da ritenersi invalida civile all' 89% con decorrenza dal 06-08-2024, percentuale insufficiente ad integrare il requisito sanitario per beneficiare della pensione ex art. 12 legge 118/71.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile, ovvero la totale invalidità civile.
Nessuna specifica contestazione ha mosso la ricorrente alla relazione peritale, né in sede di osservazioni nel concesso termine, né con le note d'udienza.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.. CP_
4- Per la stessa ragione, le spese di ctu devono essere poste a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
840 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 840 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Pensione di inabilità- MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/04/2023 ha formulato opposizione avverso l' Parte_1 CP_2
ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o.
CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1
compiutamente il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente : Sindrome depressiva endoreattiva con disturbo d'ansia generalizzato;
Obesità I° classe;
Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale;
Bronchite asmatica;
Marcata depressione SLD e della sensibilità foveale lievissimo residuo visivo Occhio sinistro, ritenendo in conclusione che la ricorrente sia da ritenersi invalida civile all' 89% con decorrenza dal 06-08-2024, percentuale insufficiente ad integrare il requisito sanitario per beneficiare della pensione ex art. 12 legge 118/71.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso alla prestazione della pensione di inabilità civile, ovvero la totale invalidità civile.
Nessuna specifica contestazione ha mosso la ricorrente alla relazione peritale, né in sede di osservazioni nel concesso termine, né con le note d'udienza.
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.. CP_
4- Per la stessa ragione, le spese di ctu devono essere poste a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
840 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 03/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano