Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 49
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ritiene che la Resistente_1 fosse gestore al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria (scadenza annualità 2022) e che il successivo trasferimento della gestione sia irrilevante nei confronti dell'Erario. L'atto impositivo è legittimamente indirizzato nei confronti di chi era gestore al momento in cui l'imposta era dovuta ed esigibile.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ritiene che l'avviso contenga gli elementi essenziali per comprendere la pretesa (contratto di locazione registrato nel 2018, serie T, n. 009287, imposta per annualità successiva 2022, scadenza 10/05/2022, importo richiesto) e che il contratto fosse pienamente conoscibile dalla Resistente_1. Le ulteriori indicazioni richieste non sono considerate elementi indispensabili per la validità dell'atto in questo caso specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 49
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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