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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1454/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1454/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Ferrara Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Dalla Riva CP_1 resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con sentenza delll'8.4.2025 il Tribunale ha dichiarato non dovuto l'importo di cui al certificato di variazione impugnato dalla società ricorrente, così statuendo:
“Il giudice:
- dichiara non dovute le somme di cui al certificato di variazione impugnato;
- dispone la prosecuzione del processo come da separato provvedimento;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese.”;
- la causa è stata rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda svolta in via riconvenzionale dall' al fine di consentire il calcolo degli importi dovuti dalla società CP_1 ricorrente tenendo conto del diverso dies a quo accertato con la sentenza non definitiva, così formulata: “Condannarsi la ditta per i titoli di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento dei contributi assicurativi dovuti nel certificato di variazione del 18-7-2023 notificato il 19-7-2023 (doc. 28), oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi dal giorno della debenza fino al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”;
- su ordine del giudice, l' ha depositato nota di calcolo delle spettanze sulla base dei CP_2 criteri indicati nel provvedimento non definitivo;
- la società ha contestato, rispetto al suddetto calcolo, la debenza delle sanzioni civili, invocando l'art. 116 co. 10 l. n. 388/2000, secondo cui “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile”;
- in proposito risulta tuttavia assorbente la considerazione del fatto che il caso in esame non risulta oggetto di alcun contrasto tra orientamenti né a livello giurisprudenziale né a livello amministrativo, pertanto la disposizione non può trovare applicazione;
- il calcolo prospettato dall'Istituto risulta per il resto immune da vizi logici e giuridici, e va pertanto recepito, con la precisazione che sanzioni e interessi vanno determinati considerando come dies a quo quello a partire dal quale la società può dichiararsi inadempiente, quindi il giorno successivo al termine per la regolarizzazione della pagina 2 di 3 posizione assicurativa, come oggi precisato dal procuratore dell'Ente a rettifica del prospetto allegato alle note dell'aprile 2025;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- l'accoglimento della tesi dell' rispetto all'an da un lato, e la notevole riduzione del CP_2 quantum dall'altro, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
25.983,63 somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge dal giorno della debenza fino al saldo, calcolati come da motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 02/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1454/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Ferrara Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Dalla Riva CP_1 resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con sentenza delll'8.4.2025 il Tribunale ha dichiarato non dovuto l'importo di cui al certificato di variazione impugnato dalla società ricorrente, così statuendo:
“Il giudice:
- dichiara non dovute le somme di cui al certificato di variazione impugnato;
- dispone la prosecuzione del processo come da separato provvedimento;
- riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese.”;
- la causa è stata rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda svolta in via riconvenzionale dall' al fine di consentire il calcolo degli importi dovuti dalla società CP_1 ricorrente tenendo conto del diverso dies a quo accertato con la sentenza non definitiva, così formulata: “Condannarsi la ditta per i titoli di cui in narrativa, al Parte_1 pagamento dei contributi assicurativi dovuti nel certificato di variazione del 18-7-2023 notificato il 19-7-2023 (doc. 28), oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi dal giorno della debenza fino al saldo, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”;
- su ordine del giudice, l' ha depositato nota di calcolo delle spettanze sulla base dei CP_2 criteri indicati nel provvedimento non definitivo;
- la società ha contestato, rispetto al suddetto calcolo, la debenza delle sanzioni civili, invocando l'art. 116 co. 10 l. n. 388/2000, secondo cui “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile”;
- in proposito risulta tuttavia assorbente la considerazione del fatto che il caso in esame non risulta oggetto di alcun contrasto tra orientamenti né a livello giurisprudenziale né a livello amministrativo, pertanto la disposizione non può trovare applicazione;
- il calcolo prospettato dall'Istituto risulta per il resto immune da vizi logici e giuridici, e va pertanto recepito, con la precisazione che sanzioni e interessi vanno determinati considerando come dies a quo quello a partire dal quale la società può dichiararsi inadempiente, quindi il giorno successivo al termine per la regolarizzazione della pagina 2 di 3 posizione assicurativa, come oggi precisato dal procuratore dell'Ente a rettifica del prospetto allegato alle note dell'aprile 2025;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- l'accoglimento della tesi dell' rispetto all'an da un lato, e la notevole riduzione del CP_2 quantum dall'altro, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro CP_1
25.983,63 somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge dal giorno della debenza fino al saldo, calcolati come da motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 02/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3