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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile settore Lavoro e Previdenza
Il giudice onorario del Tribunale di Siracusa , nella persona del dott. Paolo Marescalco in funzione di
Giudice del Lavoro , espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ex
L. nr. 69/2009 della
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 676 anno 2024 R.G. promossa da:
) nata a [...] il [...] ricorrente rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Maurizio PAPA , ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco VELARDI ,resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 04.02.2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.02.2024 la sig.ra ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento Pt_1 in suo favore , sussistendone i “requisiti sanitari”, dei benefici economici per la “disabilità gravissima” di cui all'art.3 D.M. 26.09.2016 e D.P.R.S. 589/2018.
Deduce la ricorrente di essere affetta da un quadro patologico che ha comportato sia il riconoscimento della indennità di accompagnamento ( giusta sentenza del Tribunale di Siracusa nr. 182/2015) , sia della disabilità grave ex art.3 comma 3 L.104/92 riconosciuta con verbale del 21.07.2023. CP_2 Cont La ricorrente il 30.06.2022 presentava la richiesta all' di che da ultimo il 20.12.2023 ne CP_1 comunicava il rigetto “per mancanza dei requisiti ed in particolare l'assenza del verbale attestante CP_2 il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità, di cui alla L.104/92 art. 3 c.3”.
Si instaurava il presente procedimento e con comparsa di costituzione e risposta del 04.07.2024 si Cont costituiva l' deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle norme di legge .
In assenza di richieste istruttorie , previa discussione e decisione la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Invero la L.R. nr.46/2017 e il DPRS d'attuazione nr. 532/2017( come modificato dal successivo DPRS nr. 545/2017) attraverso specifiche tabelle di valutazione elaborate alla luce dei requisiti sanitari richiesti dall'art.3 del D.M. 26.09.2016 hanno enucleato le condizioni in presenza delle quali deve pagina 1 di 2 essere riconosciuta la condizione di “disabilità gravissima” per effetto della quale ed in via meramente conseguenziale sorge il diritto patrimoniale al pagamento del beneficio economico in favore di coloro che rientrano in tale stato di salute di estrema gravità.
La corresponsione dell'assegno di cura è prevista direttamente dalla legge e consegue in modo automatico, all'accertamento sanitario compiuto da apposita commissione medica ed al verificarsi delle condizioni cristallizzate dal processo normativo che la contempla, legittimando l'interessato al pagamento.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26.09.2016 all'art.3 c.2 precisa “ Per persone in condizioni di disabilità gravissima ai soli fini del presente decreto , si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 nr. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nr.159 del 2013.
L'unico prerequisito formale previsto dal Decreto citato è quindi la titolarità dell'indennità di accompagnamento posseduta dalla ricorrente. Cont Peraltro successivamente alla presentazione della domanda all' la ricorrente ha ottenuto anche il Cont riconoscimento dell'Handicap grave ex art. 3 c.3, documento inviato all'
Per questi motivi
il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione di “disabile gravissima “ della ricorrente e conseguente pagamento di quanto dovuto a decorrere dalla data del 30.06.2022 data di presentazione della domanda.
Attesa la problematica su cui non c'è un univoco orientamento giurisprudenziale si ritiene di compensare tra le parti le spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da riconoscendole lo stato di “disabile gravissima” ai Parte_1 sensi dell'art.3 del D.M. 26.09.2016 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per l'accesso al beneficio economico ovvero dal 30.06.2022 e conseguentemente condanna l' al CP_1 pagamento di tutte le somme dovute per tale prestazione economica a decorrere dal 30.06.2022.
Compensa tra le parti le spese di lite
Siracusa, 07.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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