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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Felice e Francesco De Felice, preso Parte_1
i quali elettivamente domicilia, in Portici, via Croce n. 8
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Tommaso Castiello, presso il quale elettivamente domicilia, in Aversa, via Saporito n. 56
APPELLATO nel contraddittorio anche dell'
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliata in Caserta, presso gli uffici di via Arena, loc. San Benedetto
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 665 del Parte_1
2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro, ex art. 2126 c.c. con il CP_1
, dal 18 dicembre 2011 al 31 dicembre 2020, con condanna alla corresponsione delle relative
[...] differenze retributive e al pagamento della contribuzione dovuta all' Controparte_2
. Precisava che in detto periodo, come già dal 1995 (il periodo precedente era
[...] oggetto di altro analogo contenzioso giudiziario) rendeva la sua prestazione formalmente quale lsu, di fatto svolgendo le ordinarie mansioni di geometra-istruttore tecnico amministrativo, inquadrabile nella categoria C1 del CCNL Regioni Enti Locali.
Censurava, con ampie argomentazioni, detta sentenza, deducendo in primo luogo un'erronea qualificazione ed interpretazione da parte del Tribunale dei fatti e degli atti di causa.
Lamentava, poi, la ritenuta infondatezza delle censure proposte in ordine alla sua utilizzazione da parte del , avvenuta in violazione della normativa che ha disciplinato la Controparte_1 prestazione degli LSU, e comunque degli artt. 2126 c.c. e 36 del d.l.vo n. 165 del 2001.
Confutava, inoltre, l'affermazione contenuta nella pronuncia gravata, per la quale non poteva in radice costituirsi un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, quale conseguenza della ritenuta violazione della normativa sugli LSU.
Si doleva, infine, della mancata utilizzazione dei documenti prodotti e la mancata ammissione della prova ritualmente richiesta nel ricorso introduttivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con il pieno accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva il articolatamente resistendo all'appello. Controparte_1
Si costituiva, altresì, l' , anch'Esso parte del giudizio, Controparte_3 che si rimetteva all'accertamento del Giudice, al fine di verificare l'obbligo contributivo.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che ha reso le sue prestazioni, formalmente quale quale lavoratore Parte_1 socialmente utile, per il Comune di sin dal settembre 1995 e se in questa sede formula le sue CP_1 pretese a decorrere solo dal 18 dicembre 2011 è perchè per il periodo precedente aveva introdotto un altro analogo contenzioso.
Il , infatti, con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esponeva: di essere stato inserito Pt_1 sin dal 1° settembre 1995 e senza soluzione di continuità, in forza di successive proroghe, nel progetto
2 denominato "Potenziamento Ufficio Tecnico" del quale l.s.u. con funzioni di Controparte_1 geometra, VI livello del CCNL;
che aveva ricevuto un'integrazione salariale pari a 64 ore mensili dal
2002 al 2005 e a 52 ore mensili dal 2005; che era stato immesso nell'Ufficio Tecnico, composto dal solo responsabile e da un altro geometra;
che aveva svolto attività di redazione dell'inventario del patrimonio comunale, di sopralluogo e verifica di segnalazioni di abusivismi, di responsabile del procedimento al fine del rilascio di permessi di costruire, di calcolo degli oneri concessori, di sopralluogo per il rilascio di agibilità, di pianificazione di interventi di bonifica, di direzione dei lavori, di realizzazione dei loculi cimiteriali e di verifica di fabbricati pericolanti;
che aveva assorbito, all'atto del pensionamento del responsabile dell'Ufficio, anche il carico di lavoro di quest'ultimo. Chiedeva, pertanto, che accertata la sussistenza dei requisiti della subordinazione, fosse dichiarato che aveva svolto dal 1 settembre 1995 o, in subordine, dal 1 gennaio 1996, mansioni di geometra-istruttore tecnico-amministrativo inquadrabili nella categoria C1 del CCNL Regioni ed Enti locali per il Comune di , ai sensi dell'art. 2126 CP_1
c.c., con condanna a pagare le differenze tra il percepito e il dovuto ai dipendenti inquadrati nell'area C1 del CCNL dal 30 giugno 1998 o, in via subordinata, dal luglio 2000 o, nella denegata ipotesi di applicazione della prescrizione quinquennale, dal luglio 2005, oltre alle differenze contributive.
A fronte della sentenza di rigetto del Tribunale veniva proposto gravame dinanzi a questa Corte territoriale e il relativo giudizio culminava nella sent. n. 4097 del 2020, che in riforma accoglieva la domanda, condannando il al pagamento in favore del lavoratore delle differenze Controparte_1 retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Proponeva ricorso per cassazione il , lamentando la violazione e falsa applicazione Controparte_1 dell'art. 2126 c.c., del d.l.vo n. 468 del 1997 e del d.l.vo n. 81 del 2000, per aver questa Corte territoriale qualificato come di lavoro subordinato il rapporto in questione. Affermava che in primo luogo l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili per più anni non era di per sé incompatibile con il regime normativo che li riguardava e in ogni caso non era stato considerato che i lavoratori socialmente utili ben potevano essere impegnati in attività concernenti i servizi tecnici integrati della P.A., con la conseguenza che lo stabile inserimento del lavoratore nell'ordinaria organizzazione datoriale non avrebbe configurato un rapporto di lavoro subordinato. In tale contesto il avrebbe poi sempre mantenuto negli anni la Pt_1 sua autonomia.
La S.C., Sez. Lav., con ordinanza del 5 maggio 2025 n. 2895, dichiarava inammissibile il ricorso principale (accoglieva invece il ricorso incidentale del , sull'insussistenza di una parziale Pt_1 prescrizione dichiarata dalla Corte d'Appello).
Ha affermato, al riguardo, il Supremo Collegio, che la giurisprudenza di legittimità aveva già puntualizzato che, in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non
3 escludeva che, in concreto, il rapporto potesse atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
(Cass., Sez. Lav., 7.2.2024 n. 3504)
Questa Corte territoriale, pertanto, proseguiva la Cassazione, aveva ben ritenuto che il rapporto in esame fosse qualificabile come subordinato, nonostante, formalmente, si trattasse di un incarico attribuito a un lavoratore socialmente utile, in primo luogo, perché il relativo "progetto" non conteneva specifiche indicazioni sulle concrete modalità esecutive di esso che, peraltro, non erano state fornite dal
[...]
e non emergevano dalla documentazione acquisita CP_1
Inoltre, era stato correttamente valorizzato il fatto che l'impiego del era durato per 17 anni Pt_1 consecutivi, senza apparenti modifiche nel suo svolgimento e negli obiettivi da realizzare.
Era stato dato altresì rilievo all'utilizzo del lavoratore in via non transitoria, ma affinché svolgesse attività istituzionali "con particolare riferimento alla continuativa copertura di vacanze di organico per lo svolgimento di lavoro ordinariamente demandato al personale amministrativo appartenente all'Ufficio tecnico".
Era stata poi richiamata la documentazione dalla quale emergeva la correttezza della ricostruzione del rapporto operata dal controricorrente, ove era denominato "dipendente", erano impartiti ordini precisi e era imposto l'obbligo di giustificare le assenze.
Era stato, altresì, sottolineato che il veniva spesso indicato nella detta documentazione quale Pt_1
"responsabile" di procedimenti amministrativi e "direttore dei lavori" in esecuzione di attività tipicamente istituzionali.
Infine, era stato dato opportunamente conto delle deposizioni testimoniali, le quali avevano confermato che il lavoratore era il sostanziale punto di riferimento per tutte le questioni concernenti l'urbanistica nell'ambito dell'ufficio tecnico.
La Corte di Cassazione ha poi concluso che le deduzioni del non contenevano Controparte_1 alcuna dettagliata contestazione delle affermazioni di controparte, riportando semplicemente delle considerazioni di principio estremamente generiche, che prescindevano dalle peculiarità della fattispecie.
Dunque, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto, ex art. 2126 c.c., immediatamente anteriore a quello qui azionato, è calato il giudicato che, come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., I, 4.7.2022 n. 21087)
è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto.
4 La situazione dedotta, e documentata, nel presente procedimento, si pone in assoluta continuità con la precedente, anzi per alcuni aspetti presenta aggravi e responsabilità ulteriori per il lavoratore, restando di fatto, in seguito al pensionamento del dipendente Purgato, unico impiegato dell'Ufficio Tecnico del
Comune e con nota prot. n. 12736 del 16 ottobre 2014 nominato anche Responsabile del procedimento presso lo Sportello Unico dell'edilizia. Rilevante e continuo, poi, sino alla fine del periodo, il suo impiego sia nel campo dell'istruttoria delle pratiche edilizie (cfr. a titolo esemplificativo, note prot. 6115 del 2019 e 9329 del 23 luglio 2019), che nella repressione degli abusi edilizi (cfr., ad es., note prot. n.
9600 del 2017, 2516 del 2019, n. 200 del 2020 e n. 6454 del 2020). Aveva, poi, continuato a svolgere attività di redazione dell'inventario del patrimonio comunale, di pianificazione di interventi di bonifica, di direzione dei lavori, di realizzazione dei loculi cimiteriali e di verifica di fabbricati pericolanti.
Può rimandarsi, in ogni caso, alla corposa documentazione prodotta degli incarichi ricevuti nel periodo, come richiamati anche nell'atto di appello, che fanno emergere il in assoluta continuità, e con Pt_1 qualche aggravio ulteriore, rispetto al periodo precedente, stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Ente, con svolgimento di compiti tipicamente istituzionali (ad esempio “direttore dei lavori”), riconducibili alla qualifica già riconosciuta da questa Corte per il periodo precedente, e non utilizzato quale lsu in conformità a un progetto.
Il progetto che lo ha assistito, sin dal 1995, con delibera Giunta Comunale n. 129 del 1995, accompagnandolo attraverso le varie proroghe, denominato “potenziamento Ufficio Tecnico” si è rivelato, come già osservato per il periodo coperto dal giudicato, una clausola priva di qualsivoglia specificazione, che ha avuto il solo effetto di utilizzare il lavoratore come un normale impiegato dell'Ufficio. La sola variante, all'inizio del periodo presente, è stata rappresentata dalla formazione di un altro progetto intitolato “Informatizzazione degli uffici”, che non risulta mai attuato, avendo il Pt_1 stabilmente occupato la sua posizione lavorativa all'Ufficio Tecnico e non occupandosi affatto di informatizzazione.
In altri termini, il ha svolto, nel corso dell'intero periodo, un'attività di fatto di lavoro Pt_1 subordinato, con il rispetto dell'orario assegnato al restante personale, di 156 ore mensili, assoggettato al vincolo gerarchico del dirigente e dei funzionari. Parte appellata non contesta detti profili di fatto, dedotti in ricorso, limitandosi a una generica e tautologica interpretazione degli stessi, come già osservato, per il periodo precedente, dalla Suprema Corte nell'ord, n. 2895 cit. e nel caso di specie gli elementi indiziari già valorizzati dalla Cassazione, a sostegno dell'impostazione del rapporto in termini di art. 2126 c.c. (stabilità, obbligo di giustificare le assenze, assoggettamento a ordini, talvolta definito dipendente negli atti, con un'integrazione salariale stabilmente concessagli) trovano per il periodo presente elementi addirittura di accentuazione, in primis con riferimento al tempo trascorso, passato dai
17 anni al superamento dell'incredibile soglia dei 25 anni lavorativi continuativi.
5 Va osservato, a tal punto che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel d.l. n.
299 del 1994, art. 14, convertito in l. n. 451 del 1994, e poi nel d.l.vo n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto; successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal d.l.vo n. 81 del 2000.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del d.l.vo n. 468 del
1997, art. 8, poi riprodotto dal d.l.vo 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'Ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
E' stato così affermato che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua della specifica normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. lav.,
21.10.2014 n. 22287).
Tale disciplina regola l'ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore.
In tale ambito, va posto in evidenza l'indicazione non tassativa delle attività indicate dall'art.1 del d.l.vo
468/97, come ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., VI;
14.6.2012 n. 9811) e quella volutamente ampia del successivo art. 1 del d.l.vo 81/2000; in particolare, la predetta norma consente agli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'art.5, di ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'art. 3; tale articolo, a sua volta, prevede che “Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2, in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro”.
Va anche puntualizzato che non sussiste alcuna violazione della normativa comunitaria (clausole 3 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE 1999/70), considerato che l'istituto LSU trova un compiuto sistema di regolamentazione nella legislazione nazionale e riceve dalla stessa una ragionevole giustificazione, non sussistendo nell'ambito dell'ordinamento italiano quegli elementi di criticità in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che la Corte di
Giustizia, con la sentenza del 15/3/12 proc. C 157/11, ha demandato ai giudici nazionali di verificare.
6 Peraltro l'esclusione degli LSU dal novero dei rapporti a termine di cui alla clausola 3 del detto accordo quadro è stata sancita espressamente dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
15 marzo 2012, la quale ha escluso che i lavori socialmente utili possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE 1999/70; testualmente si legge: “Sia dalla decisione di rinvio sia dalle disposizioni del diritto italiano in essa menzionate emerge che l'utilizzo di lavoratori per le attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche in base a tale diritto. Pertanto, risulta a prima vista che i lavoratori socialmente utili, non beneficiando di un rapporto di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro” (punti 46 e 47).
Ciò non toglie che qualora la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto il requisito formale non può prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Lav.,
8.2.2017 n. 3384 ).
In altri termini, la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.. (cfr. tra le altre, Cass,
Sez. Lav., 14.2.2018 n. 6155).
Nella fattispecie al vaglio è stata integrata proprio tale situazione, come emerge dalle documentate deduzioni attoree e, nei termini esposti, nemmeno contestate da controparte, ma anche, a fronte di un'accertata rilevabile continuità, in forza del giudicato per il periodo precedente, che presenta elementi interamente sovrapponibili a quelli oggetto del presente procedimento.
Va, a tale ultimo riguardo, considerato, come ci insegna ancora una volta la S.C. (arg. ex Cass., Sez.
Lav., 18.8.2020 n. 17223), che nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera pienamente se il fatto costitutivo sia lo stesso, in relazione agli aspetti permanenti del rapporto.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, e l'impugnata sentenza riformata, dichiarandosi che tra e il è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato di fatto, ex art. 2126 c.c., a decorrere dal 18 dicembre 2011 e sino al 31 dicembre 2020, da inquadrarsi nell'Area C1 del CCNL Regioni ed Enti Locali. Ne discende che il va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore di , per il periodo indicato, delle differenze Parte_1 retributive tra quanto percepito e quanto dovuto per l'inquadramento nell'Area C1 del CCNL Regioni ed Enti Locali , oltre accessori di legge come specificato in dispositivo.
7 Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornata dal d.m. n. 14 del 2022, per causa di valore indeterminabile, oltre euro 26.000,00, nel rapporto principale.
In relazione alla peculiarità della posizione dell' appare equo, pur nel contesto ordinamentale del Pt_2 vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate le spese medesime nel rapporto processuale che lo riguarda.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che tra
[...]
e il è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto, ex art. Pt_1 Controparte_1
2126 c.c., a decorrere dal 18 dicembre 2011 e sino al 31 dicembre 2020, da inquadrarsi nell'Area C1 del CCNL Regioni ed Enti Locali;
per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di , per il Controparte_1 Parte_1 periodo indicato, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto per l'inquadramento nell'Area C1 del CCNL Regioni ed Enti Locali , oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
condanna il a corrispondere all'Istituto Nazionale della previdenza Sociale Controparte_1
l'intera contribuzione dovuta per il rapporto di lavoro riconosciuto in questa sede.; condanna il a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Controparte_1 Parte_1
Raffaele De Felice e Francesco De Felice, le spese di lite del doppio grado, che liquida, per compenso, in complessivi euro 4.700 per il primo grado e in euro 3.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado nel rapporto processuale con l' Pt_2
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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