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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10445/2024
r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Gaudio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.10.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione all della somma di euro 11.739,63 pretesa, CP_1
con nota del 30.9.2024, a titolo di recupero di indebito sulla pensione di reversibilità cat. So n. 20044620 relativo al periodo 1.1.2022 – 31.7.2024,
nonché condannarsi l' a pagare la detta pensione in misura intera, con CP_1
restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi parzialmente cessata CP_1
la materia del contendere e rigettarsi nel resto la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l ha riconosciuto, in corso di CP_1
causa, l'avverso diritto di percepire la pensione de qua nella misura intera a far data dall'1.1.2023 e ha conseguentemente annullato l'indebito relativo al periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024 per l'importo di euro
7.481,45.
Deve pertanto dichiararsi in parte qua, in conformità alla concorde richiesta delle parti, cessata la materia del contendere.
La domanda è fondata in relazione al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022.
L con nota del 30.9.2024, ha rideterminato l'importo della pensione CP_1
di reversibilità di cui è titolare l'istante per l'anno 2022, accertando in relazione a tale anno (come precisato in memoria) un conguaglio a debito dell'istante di euro 4.258,18: e ciò, come si legge nella detta nota, “sulla
base della sua comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021”, e in ragione della ritenuta “incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1 co.
41 l. 335/1995 per le pensioni di reversibilità”.
L'art. 1 co. 41 l.
8.8.1995 dispone invero, per quanto interessa in questa sede, che “gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
2 cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella
F”.
Quest'ultima, a sua volta, prevede la parziale incumulabilità tra i trattamenti pensionistici ai superstiti e i redditi del beneficiario a partire da un “reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo
in vigore al 1° gennaio”.
E tuttavia, come attestato dalla dichiarazione reddituale presentata nell'anno 2022 per l'anno 2021, e prodotta in giudizio dall' l'istante CP_1
risulta avere percepito nell'anno 2021 un reddito imponibile ai fini irpef di euro 13.450,00, inferiore quindi alla soglia minima di incumulabilità
parziale di euro (515,58 importo pensione minima x 13 mensilità =
6.702,54 x 3 =) 20.107,62.
Non rilevano poi i diversi redditi indicati dalle parti nel presente giudizio,
poiché, come detto, la rideterminazione della pensione dell'istante è stata operata dall' nella nota del 30.9.2024, “sulla base della sua CP_1
comunicazione dei redditi per l'anno 2021”, sicché sulle risultanze di questa deve essere condotta la relativa verifica.
Non risulta dunque superato il limite reddituale stabilito ai fini della parziale incumulabilità.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire, anche nell'anno 2022, la pensione di reversibilità nella misura intera.
3 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la restituzione della somma pretesa dall' a titolo di recupero di indebito in relazione CP_1
all'anno 2022, in misura di euro 4.258,18 e per l'effetto condannarsi l' CP_1
a pagare all'istante le somme a tale titolo già trattenute, oltre agli interessi legali decorrenti dalle date delle singole trattenute.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante all' la restituzione della somma di CP_1
euro 4.258,18 richiesta in relazione all'anno 2022 con comunicazione in data 30.9.2024; condanna l' a pagare all'istante le somme a tale titolo CP_1
già trattenute, oltre interessi legali decorrenti dalle date delle singole trattenute;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vincenzo Gaudio.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10445/2024
r.g., decisa nell'udienza del 30.9.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Gaudio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 29.10.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la restituzione all della somma di euro 11.739,63 pretesa, CP_1
con nota del 30.9.2024, a titolo di recupero di indebito sulla pensione di reversibilità cat. So n. 20044620 relativo al periodo 1.1.2022 – 31.7.2024,
nonché condannarsi l' a pagare la detta pensione in misura intera, con CP_1
restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi parzialmente cessata CP_1
la materia del contendere e rigettarsi nel resto la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l ha riconosciuto, in corso di CP_1
causa, l'avverso diritto di percepire la pensione de qua nella misura intera a far data dall'1.1.2023 e ha conseguentemente annullato l'indebito relativo al periodo dall'1.1.2023 al 31.7.2024 per l'importo di euro
7.481,45.
Deve pertanto dichiararsi in parte qua, in conformità alla concorde richiesta delle parti, cessata la materia del contendere.
La domanda è fondata in relazione al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2022.
L con nota del 30.9.2024, ha rideterminato l'importo della pensione CP_1
di reversibilità di cui è titolare l'istante per l'anno 2022, accertando in relazione a tale anno (come precisato in memoria) un conguaglio a debito dell'istante di euro 4.258,18: e ciò, come si legge nella detta nota, “sulla
base della sua comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021”, e in ragione della ritenuta “incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1 co.
41 l. 335/1995 per le pensioni di reversibilità”.
L'art. 1 co. 41 l.
8.8.1995 dispone invero, per quanto interessa in questa sede, che “gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
2 cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella
F”.
Quest'ultima, a sua volta, prevede la parziale incumulabilità tra i trattamenti pensionistici ai superstiti e i redditi del beneficiario a partire da un “reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo
in vigore al 1° gennaio”.
E tuttavia, come attestato dalla dichiarazione reddituale presentata nell'anno 2022 per l'anno 2021, e prodotta in giudizio dall' l'istante CP_1
risulta avere percepito nell'anno 2021 un reddito imponibile ai fini irpef di euro 13.450,00, inferiore quindi alla soglia minima di incumulabilità
parziale di euro (515,58 importo pensione minima x 13 mensilità =
6.702,54 x 3 =) 20.107,62.
Non rilevano poi i diversi redditi indicati dalle parti nel presente giudizio,
poiché, come detto, la rideterminazione della pensione dell'istante è stata operata dall' nella nota del 30.9.2024, “sulla base della sua CP_1
comunicazione dei redditi per l'anno 2021”, sicché sulle risultanze di questa deve essere condotta la relativa verifica.
Non risulta dunque superato il limite reddituale stabilito ai fini della parziale incumulabilità.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire, anche nell'anno 2022, la pensione di reversibilità nella misura intera.
3 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la restituzione della somma pretesa dall' a titolo di recupero di indebito in relazione CP_1
all'anno 2022, in misura di euro 4.258,18 e per l'effetto condannarsi l' CP_1
a pagare all'istante le somme a tale titolo già trattenute, oltre agli interessi legali decorrenti dalle date delle singole trattenute.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante all' la restituzione della somma di CP_1
euro 4.258,18 richiesta in relazione all'anno 2022 con comunicazione in data 30.9.2024; condanna l' a pagare all'istante le somme a tale titolo CP_1
già trattenute, oltre interessi legali decorrenti dalle date delle singole trattenute;
dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vincenzo Gaudio.
Taranto, 30.9.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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