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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 963/2025 R.G.V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa TI AN Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Francesco Eboli Consigliere onorario esperto dott.ssa Alessandra Transtevere Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/25 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni GEMELLI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, appellante
NONCHÉ
Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. GEMELLI per l'appellante:
“Si ribadisce integralmente quanto esposto nell'atto introduttivo, evidenziando come la minore, oggi di 10 anni, dotata di maturità e consapevolezza, ha manifestato con chiarezza la volontà di tornare a vivere con la madre. Le presunte “emergenze” segnalate dai Servizi Sociali non risultano attuali né comprovate e, in ogni caso, non è stata indicata alcuna condotta della reclamante idonea a configurare un serio pregiudizio per la minore.
• ASCOLTO DELLA MADRE E DELLA MINORE Non può ritenersi soddisfacente, né conforme ai principi del contraddittorio e del superiore interesse della minore, un giudizio che si fondi esclusivamente su attività cartolare al pari di una causa con immobiliare. Il colloquio personale della Corte con la madre e con la minore costituisce un passaggio imprescindibile ai fini di una decisione consapevole.
1 N. 963/2025 R.G.V.G.
La reclamante ha diritto ad essere ascoltata e la minore, in ragione della sua età e maturità, ha diritto di esprimere la propria opinione a tutela propri diritti : il minore, anche se di età inferiore ai 12 ha diritto ad essere ascoltato ove abbia capacità di discernimento, ai sensi dell'art. 473 bis 4 cpc, ciò ha lo scopo di permettergli di esprimere liberamente la propria opinione e le proprie esigenze. Nel caso di specie la minore è una ragazzina dotata di una spiccata maturità ed intelligenza per cui si chiede che venga sentita. La rilevanza dei diritti coinvolti impone di evitare una gestione meramente burocratica e
“spersonalizzata” del procedimento, del tutto incompatibile con la delicatezza della vicenda. Part La reclamante è seguita per disposizioni del Tribunale per i Minori dal e dal ,; sono stati Pt_2 chieste le risultanze, ma ancora non sono pronte. Per cui si chiede un rinvio per depositare i riscontri medici;
si chiede inoltre che venga disposto per la successiva udienza l'ascolto sia della reclamante e sia della IA di anni 10. Si insiste nelle richieste istruttorie già formulate”.
Il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione”.
FATTO
1.- Con ricorso del 4 marzo 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro chiedeva al medesimo Tribunale l'adozione, ai sensi dell'art. 333 c.c., di provvedimenti a tutela della minore nata a [...] il Persona_1
9.10.2014, IA della sig.ra e del defunto morto suicida Parte_1 Persona_2 alcuni anni prima.
Nel ricorso si dava atto:
- dell'esposto inoltrato all'ufficio di Procura minorile dalla nonna materna della minore, sig.ra , la quale aveva rappresentato di essere Persona_3 preoccupata del fatto che la IA, avendo intrapreso una relazione con persona già segnalata al SERD, potesse a sua volta assumere sostanze stupefacenti e trascurare il percorso di crescita e di formazione della minore;
- degli accertamenti effettuati dal Servizio Sociale del Comune di Catanzaro, da cui era emerso che la bambina aveva avuto un calo nel rendimento scolastico, e che la madre le aveva permesso di assentarsi regolarmente da scuola nella giornata di sabato;
che la minore nei fine settimana pernottava sempre dai nonni paterni per consentire alla madre di uscire a svagarsi;
che la sorella della , , Pt_1 Per_4 affetta da tossicodipendenza, aveva più volte contattato i Servizi Sociali per riferire che la sorella le aveva chiesto di procurarle stupefacenti. Pt_1
Riteneva il Pubblico Ministero che “la stessa imposizione della presenza di altra figura maschile nella vita della minore, evidentemente disfunzionale e male accettata, denota, in uno alle altre criticità emerse, una chiara visione adultocentrica che guida le scelte di vita della donna, che in ogni caso non pare abbia adottato le strategie necessarie alla elaborazione del grave lutto che ha colpito il nucleo familiare”. E pertanto chiedeva che il Tribunale per i minorenni, effettuati gli accertamenti istruttori necessari, prescrivesse alla madre di assumere un adeguato ruolo genitoriale, sospendendone, in caso di mancata adesione alle prescrizioni impartite, la responsabilità genitoriale con affido della minore ai familiari più idonei a seguirla nel percorso di crescita e formativo. Si costituiva in giudizio per contrastare la richiesta del PMM, negando Parte_1 di avere mai trascurato la IA con la quale anzi viveva un rapporto simbiotico. Per_1
Piuttosto accusava la propria madre, , di essere stata sempre una CP_1 nonna assente al punto che, allorché la IA era stata ritenuta incapace di svolgere Per_4
2 N. 963/2025 R.G.V.G.
le sue funzioni genitoriali nei confronti della IA probabilmente per la sua Per_5 condizione di tossicodipendente, non le aveva offerto alcun sostegno e la piccola era stata affidata a terze persone. Riconosceva comunque di avere bisogno di un sostegno anche per poter elaborare assieme alla IA il lutto derivante dalla perdita del coniuge, sostegno che finora non era riuscita a trovare se non nei parenti del defunto e non certo nella sua famiglia di origine, e proprio per questo si diceva disponibile a ogni tipo di intervento dell'autorità minorile che fosse volto a dare questo tipo di sostegno. All'udienza del 3 giugno 2024 veniva sentita la predetta la quale Parte_1 respingeva ogni addebito, negando di fare uso di sostanze stupefacenti (“Io non ho mai fatto uso di sostanze, non ho mai fatto uso di cocaina. È vero che di tanto in tanto faccio un tiro di fumo marijuana, ma mai a casa e mai in presenza di mia IA. Sono disponibile a verificare una mia ipotetica dipendenza se codesto Tribunale lo dovesse ritenere opportuno. Non sono mai stata al CSM, non ho precedenti penali”). Ribadiva che la era stata sempre una mamma e una nonna Per_3 assente e palesava il sospetto che la propria sorella , che l'aveva accusata di averle Per_4 chiesto stupefacenti, probabilmente si fosse voluta vendicare del fatto che lei dopo la morte del marito non era stata più disposta a tenere presso di sè la di lei IA Megan. Affermava altresì di essere sempre stata attenta alle esigenze di procurandole anche un Per_1 sostegno psicologico dopo la tragica morte del papà. Ammetteva, infine, di avere allacciato una “relazione di intrattenimento” con tale , precisando che questi però Persona_6 non frequentava casa sua. Venivano anche sentite la minore e la nonna . Persona_1 CP_1
La bambina appariva serena durante l'ascolto e mostrava di avere un'opinione positiva della mamma (“mia madre è brava, non ha difetti, pulisce la casa, cucina e lava gli indumenti”) e, a proposito dell'amico di lei, dichiarava che non le piaceva, pur precisando che l'aveva visto in casa solo di giorno e per qualche settimana (“Questo inverno è successo che un amico di mamma veniva a casa solo di giorno. Si chiama Non ha mai dormito a casa da noi. Dopo quella Per_6 settimana, non è più venuto a casa ed i o più visto. Non mi piaceva. Aveva un carattere scorbutico”). La confermava di essere preoccupata per la crescita della nipotina dal Per_3 momento che la IA , dopo la morte del marito, non era più la stessa (“ma rimane la Pt_1 mia preoccupazione nei ti di mia IA , che non è più solare e sorridente come prima. Pt_1
Temevo che si distraesse e fosse disattenta con ). Precisava però di aver presentato Per_1
l'esposto mossa dal timore che la IA, avendo intrapreso una relazione con un uomo di cui la gente diceva facesse uso di sostanze stupefacenti, potesse imitarlo e trovarsi dopo nella situazione in cui si era venuta a trovare l'altra sua IA, , la quale in passato aveva Per_4 fatto uso di droga ed era stata anche agli arresti domiciliari. In sostanza, dichiarava che aveva reagito “per impulso e per rabbia”, temendo di non potere aiutare la IA diversamente, ma affermava che “ come mamma è brava, adeguata alla cura di sua IA, magari la vizia un po', Pt_1 le cucina, le lava gli indumenti, la cura nella persona e nell'abbigliamento” e si diceva contraria alla richiesta del PMM della presa in carico di da parte del NPI, ribadendo che “ è Per_1 Pt_1 una mamma molto attenta e non deve essere allontanata dalla mamma”. Per_1
All'esito delle audizioni la causa veniva riservata per la decisione e il PMM in data 23 settembre 2024, “rilevato che non emergono criticità nella gestione della minore dalla madre come desumibile anche dal netto ridimensionamento della vicenda operato dalla nonna materna in sede di audizione”, esprimeva parere favorevole a un provvedimento di non luogo a provvedere. Il Tribunale per i minorenni, però, con decreto del 17.10.2024, al fine di verificare l'idoneità della a prendersi cura responsabilmente del percorso di crescita della IA Pt_1
chiedeva alla Questura di Catanzaro accurate informazioni sulla situazione socio- Per_1 familiare della stessa e sulla sua condotta di vita.
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A seguito della trasmissione di una relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale, nella quale si rappresentava il timore palesato dai familiari che la piccola Per_1 fosse trascurata dalla madre per via della sua frequentazione con e Persona_6 dell'uso di stupefacenti, si procedeva a una nuova audizione della . Pt_1
La donna, sentita all'udienza del 31 marzo 2025, dichiarava: “Io non faccio uso di sostanze stupefacenti, confermo che di tanto in tanto fumo la marijuana legalizzata. Non sono mai andata al Serd e non sono disponibile ad andare al Serd. Mia cognata mi ha consigliato di andare al Csm e circa un mesetto fa ci sono andata. Mi hanno chiesto come mai mi trovavo lì e siccome ero andata spontaneamente ho fatto solo un incontro conoscitivo. Hanno fissato un nuovo appuntamento per il test della personalità, ma poi non sono andata anche perché ho spulciato il test su Instagram e ho visto di cosa si trattava… L'assistente sociale con me sta lavorando male. Mi ha detto che sono una tossica e che mi avrebbe tolto la bambina. Io non mi sono mai sottratta a dare le prove che mi sono state chieste, io sono la brava mamma che sono. Con mia cognata ho un rapporto normale. Io non penso di CP_1 aver bisogno di aiuto nella gestione di mia IA, però sono sola e non avendo altro punto di appoggio spesso mi affido a lei quando ho necessità con la bambina”. Veniva sentita nella stessa udienza anche zia paterna della minore, CP_2 la quale spiegava che la sua preoccupazione per la serenità della nipotina, già molto provata per la tragica morte del papà, era nata dal fatto che la cognata aveva preso a frequentare
, che la bambina mostrava di non gradire. Aggiungeva che il suo Persona_6 timore non era più attuale, perché la probabilmente aveva interrotto la sua relazione Pt_1 sentimentale, e pur dicendosi disponibile a tenere con sè se necessario, teneva a Per_1 precisare che la minore aveva un legame fortissimo con la mamma (“Io sono disponibile a che venga collocata e/o affidata a me. Però è importante che mantenga rapporti Per_1 Per_1 tivi con la madre, perché lei ha un rapporto strettissimo co e staccarla potrebbe Pt_1 ingenerare nella bambina un altro abbandono ed un crollo emotivo. Io sono disponibile ad aiutare mia cognata in tutti i percorsi che il Tribunale vorrà indicare.”). Acquisite le informazioni trasmesse dall'Ufficio Minori della Questura, la cui relazione così concludeva: “Alla luce di quanto descritto, limitatamente a ciò che si è potuto osservare nel corso degli accessi domiciliari, all'interno del nucleo di che trattasi, i fattori protettivi sembrerebbero non sufficienti e dove esistenti sono scarsamente strutturati, al contrario si sono registrati alcuni fattori di rischio, rappresentati dagli spazi di vita di relazione inadeguati, nonché dalla condotta e dalle frequentazioni di soggetti con pregiudizi di polizia in materia di spaccio di sostanza stupefacente”, il Tribunale per i minorenni, valutato tutto il materiale istruttorio raccolto, con sentenza del 10 giugno 2025, così decideva: AFFIDA la minore al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di anni Persona_1 due affinchè provveda all'immediato allontanamento della minore dalla abitazione materna ed al collocamento della stessa in adeguato assetto, anche eterofamiliare o comunitario, in ogni caso prediligendo, previa valutazione, anche di concerto con il Consultorio familiare, risorse familiari, idonee e disponibili, aventi rapporti significativi con la minore, fermo restando il mantenimento dei rapporti di frequentazione con la madre la cui regolamentazione si demanda al Servizio secondo le modalità più opportune e nel preminente interesse della minore, con facoltà di sospensione ove emergano elementi disturbanti;
PRESCRIVE A a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di collaborare con il Parte_1
Servizio Sociale del Comune di Catanzaro e con i Servizi specialistici recandosi presso il e il Pt_2
Centro di Salute Mentale per una valutazione ed una eventuale presa in carico;
INCARICA Il Servizio Sociale del Comune di Catanzaro:
- di dare esecuzione al presente provvedimento dandone comunicazione a questa Autorità Giudiziaria;
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- di predisporre un adeguato progetto di tutela nell'interesse della minore e di svolgere attività di sostegno nell'interesse della medesima;
- di predisporre ogni intervento utile e di sostegno in favore della madre, anche presso enti specialistici;
NULLA SULLE SPESE.
2.- Avverso la sentenza in questione ha proposto appello la sig.ra e ha Parte_1 chiesto l'annullamento dell'affido eterofamiliare per mancanza dei presupposti di legge. In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli approfondimenti istruttori non hanno evidenziato delle condotte pregiudizievoli della madre nei confronti della IA, tali da determinarne l'allontanamento, essendo emerso, al contrario, tra madre e IA vi è un forte legame;
che la minore durante la sua audizione “è apparsa centrata, serena, ordinata nell'aspetto e coerente con la sua età”; che la stessa nonna materna ha dovuto ammettere che la IA Pt_1
è un'ottima madre e che tra lei e bambina vi è un legame sano e forte, ridimensionando in sede di audizione il contenuto dell'esposto presentato alla Procura minorile. Ha aggiunto, inoltre, che gli attriti esistenti tra lei stessa e i suoi familiari hanno avuto carattere transitorio e oggi la sua famiglia è disponibile a sostenerla in caso di bisogno e che la frequentazione con è cessata da tempo. Ha rappresentato, infine, Persona_6 che benché inizialmente fosse stata poco collaborativa con i Servizi Sociali, in ottemperanza alla decisione impugnata si è iscritta al e appena avrà ottenuta l'impegnata dal suo Pt_2 medico curante, si inscriverà anche al Csm sempre che i medici ritengano che abbia necessità di cure terapeutiche, visto che ad un primo colloquio il medico di tale struttura non ha ravvisato alcuna necessità. All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, va rilevata d'ufficio la nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza gravata per la mancata nomina di un curatore speciale a tutela della minore Persona_1
A tal riguardo è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ha sempre aderito, secondo il quale nei giudizi per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale il minore, in quanto titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale, è parte in causa, non solo in senso sostanziale ma anche in senso formale, dovendo essere considerato come un vero e proprio litisconsorte necessario (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 11786 del 2021; Cass. n. 8627 del 2021; Cass. n. 1471 del 2021; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 5256 del 2018). Ciò implica la necessità che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi con i genitori, gli sia nominato un curatore speciale che lo rappresenti e gli assicuri una difesa tecnica. È opportuno ricordare in subiecta materia l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che la novella introdotta dall'art. 37, comma 1, della legge n. 149 del 2001 – il quale ha aggiunto all'art. 336 c.c. un quarto comma, c.c. secondo il quale nei procedimenti de potestate i genitori e il minore sono assistiti da un difensore – comporta l'attribuzione della qualità di parti del procedimento non solo ai genitori, ma anche al minore. Da qui la conclusione del Giudice delle leggi - fondata anche sull'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991, e perciò dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, che prevede
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che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante - della necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti di quest'ultimo, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato che nei giudizi per l'adozione dei provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, “la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non può - in siffatta ipotesi - stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore, posto che quest'ultimo ben potrebbe presentare il ricorso, aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore” (cfr. in termini Cass. 16 dicembre 2021 n. 40490, che richiama Cass. n. 7478 del 2014 e Cass. n. 1471 del 2021; cfr. anche Cass. n. 38719 del 2021, secondo cui “Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale1, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”; negli stessi termini, in tempi più recenti, anche Cass. 30 aprile 2024 n. 11631). Orbene, nel caso di specie, avendo il PMM chiesto al Tribunale per i minorenni l'adozione di provvedimenti ex art. 333 c.c. a tutela della minore orfana Persona_1 di padre, rappresentando una situazione di pregiudizio per la bambina derivante da una condotta della madre poco attenta alle esigenze della IA, non v'è dubbio che era configurabile fin dall'inizio un conflitto di interessi tra la minore e la genitrice. Tale conflitto avrebbe richiesto la nomina di un curatore speciale che, essendo stata invece omessa, determina, sulla scorta dei principi sopra richiamati, la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio, previa nomina di un curatore speciale. Poiché nelle more della riassunzione del giudizio, è necessario garantire piena ed effettiva tutela alla minore, ritiene opportuno il Collegio che la minore, pur se potrà tornare a vivere con la madre in conseguenza della nullità della sentenza, rimanga affidata al Servizio Sociale di Catanzaro perché adotti tutti i necessari provvedimenti a tutela della bambina, fidando nel contempo che l'appellante segua i percorsi di sostegno alla genitorialità eventualmente suggeriti dallo stesso Servizio Sociale. Nulla per le spese del giudizio. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. N. 963/2025 R.G.V.G.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 111/2025 pubblicata il 23 giugno 2025, così provvede: a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore previa nomina di un Persona_1 curatore speciale;
b) dispone, in via d'urgenza, che la minore sia affidata al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di tre mesi così come indicato in motivazione;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
La Presidente est.
TI AN
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta dei giudizi in cui la domanda originaria non ha ad oggetto provvedimenti de potestate, ma concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, come nei casi in cui la controversia inerisca alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nell'ambito di un giudizio di separazione, di divorzio o di disciplina dei rapporti di una famiglia di fatto disgregata. In tali casi il minore è normalmente rappresentato dai genitori e il curatore speciale deve essere nominato solo se nel corso del giudizio insorgano situazioni di conflitto di interesse.
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa TI AN Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Francesco Eboli Consigliere onorario esperto dott.ssa Alessandra Transtevere Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/25 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni GEMELLI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, appellante
NONCHÉ
Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. GEMELLI per l'appellante:
“Si ribadisce integralmente quanto esposto nell'atto introduttivo, evidenziando come la minore, oggi di 10 anni, dotata di maturità e consapevolezza, ha manifestato con chiarezza la volontà di tornare a vivere con la madre. Le presunte “emergenze” segnalate dai Servizi Sociali non risultano attuali né comprovate e, in ogni caso, non è stata indicata alcuna condotta della reclamante idonea a configurare un serio pregiudizio per la minore.
• ASCOLTO DELLA MADRE E DELLA MINORE Non può ritenersi soddisfacente, né conforme ai principi del contraddittorio e del superiore interesse della minore, un giudizio che si fondi esclusivamente su attività cartolare al pari di una causa con immobiliare. Il colloquio personale della Corte con la madre e con la minore costituisce un passaggio imprescindibile ai fini di una decisione consapevole.
1 N. 963/2025 R.G.V.G.
La reclamante ha diritto ad essere ascoltata e la minore, in ragione della sua età e maturità, ha diritto di esprimere la propria opinione a tutela propri diritti : il minore, anche se di età inferiore ai 12 ha diritto ad essere ascoltato ove abbia capacità di discernimento, ai sensi dell'art. 473 bis 4 cpc, ciò ha lo scopo di permettergli di esprimere liberamente la propria opinione e le proprie esigenze. Nel caso di specie la minore è una ragazzina dotata di una spiccata maturità ed intelligenza per cui si chiede che venga sentita. La rilevanza dei diritti coinvolti impone di evitare una gestione meramente burocratica e
“spersonalizzata” del procedimento, del tutto incompatibile con la delicatezza della vicenda. Part La reclamante è seguita per disposizioni del Tribunale per i Minori dal e dal ,; sono stati Pt_2 chieste le risultanze, ma ancora non sono pronte. Per cui si chiede un rinvio per depositare i riscontri medici;
si chiede inoltre che venga disposto per la successiva udienza l'ascolto sia della reclamante e sia della IA di anni 10. Si insiste nelle richieste istruttorie già formulate”.
Il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione”.
FATTO
1.- Con ricorso del 4 marzo 2025 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro chiedeva al medesimo Tribunale l'adozione, ai sensi dell'art. 333 c.c., di provvedimenti a tutela della minore nata a [...] il Persona_1
9.10.2014, IA della sig.ra e del defunto morto suicida Parte_1 Persona_2 alcuni anni prima.
Nel ricorso si dava atto:
- dell'esposto inoltrato all'ufficio di Procura minorile dalla nonna materna della minore, sig.ra , la quale aveva rappresentato di essere Persona_3 preoccupata del fatto che la IA, avendo intrapreso una relazione con persona già segnalata al SERD, potesse a sua volta assumere sostanze stupefacenti e trascurare il percorso di crescita e di formazione della minore;
- degli accertamenti effettuati dal Servizio Sociale del Comune di Catanzaro, da cui era emerso che la bambina aveva avuto un calo nel rendimento scolastico, e che la madre le aveva permesso di assentarsi regolarmente da scuola nella giornata di sabato;
che la minore nei fine settimana pernottava sempre dai nonni paterni per consentire alla madre di uscire a svagarsi;
che la sorella della , , Pt_1 Per_4 affetta da tossicodipendenza, aveva più volte contattato i Servizi Sociali per riferire che la sorella le aveva chiesto di procurarle stupefacenti. Pt_1
Riteneva il Pubblico Ministero che “la stessa imposizione della presenza di altra figura maschile nella vita della minore, evidentemente disfunzionale e male accettata, denota, in uno alle altre criticità emerse, una chiara visione adultocentrica che guida le scelte di vita della donna, che in ogni caso non pare abbia adottato le strategie necessarie alla elaborazione del grave lutto che ha colpito il nucleo familiare”. E pertanto chiedeva che il Tribunale per i minorenni, effettuati gli accertamenti istruttori necessari, prescrivesse alla madre di assumere un adeguato ruolo genitoriale, sospendendone, in caso di mancata adesione alle prescrizioni impartite, la responsabilità genitoriale con affido della minore ai familiari più idonei a seguirla nel percorso di crescita e formativo. Si costituiva in giudizio per contrastare la richiesta del PMM, negando Parte_1 di avere mai trascurato la IA con la quale anzi viveva un rapporto simbiotico. Per_1
Piuttosto accusava la propria madre, , di essere stata sempre una CP_1 nonna assente al punto che, allorché la IA era stata ritenuta incapace di svolgere Per_4
2 N. 963/2025 R.G.V.G.
le sue funzioni genitoriali nei confronti della IA probabilmente per la sua Per_5 condizione di tossicodipendente, non le aveva offerto alcun sostegno e la piccola era stata affidata a terze persone. Riconosceva comunque di avere bisogno di un sostegno anche per poter elaborare assieme alla IA il lutto derivante dalla perdita del coniuge, sostegno che finora non era riuscita a trovare se non nei parenti del defunto e non certo nella sua famiglia di origine, e proprio per questo si diceva disponibile a ogni tipo di intervento dell'autorità minorile che fosse volto a dare questo tipo di sostegno. All'udienza del 3 giugno 2024 veniva sentita la predetta la quale Parte_1 respingeva ogni addebito, negando di fare uso di sostanze stupefacenti (“Io non ho mai fatto uso di sostanze, non ho mai fatto uso di cocaina. È vero che di tanto in tanto faccio un tiro di fumo marijuana, ma mai a casa e mai in presenza di mia IA. Sono disponibile a verificare una mia ipotetica dipendenza se codesto Tribunale lo dovesse ritenere opportuno. Non sono mai stata al CSM, non ho precedenti penali”). Ribadiva che la era stata sempre una mamma e una nonna Per_3 assente e palesava il sospetto che la propria sorella , che l'aveva accusata di averle Per_4 chiesto stupefacenti, probabilmente si fosse voluta vendicare del fatto che lei dopo la morte del marito non era stata più disposta a tenere presso di sè la di lei IA Megan. Affermava altresì di essere sempre stata attenta alle esigenze di procurandole anche un Per_1 sostegno psicologico dopo la tragica morte del papà. Ammetteva, infine, di avere allacciato una “relazione di intrattenimento” con tale , precisando che questi però Persona_6 non frequentava casa sua. Venivano anche sentite la minore e la nonna . Persona_1 CP_1
La bambina appariva serena durante l'ascolto e mostrava di avere un'opinione positiva della mamma (“mia madre è brava, non ha difetti, pulisce la casa, cucina e lava gli indumenti”) e, a proposito dell'amico di lei, dichiarava che non le piaceva, pur precisando che l'aveva visto in casa solo di giorno e per qualche settimana (“Questo inverno è successo che un amico di mamma veniva a casa solo di giorno. Si chiama Non ha mai dormito a casa da noi. Dopo quella Per_6 settimana, non è più venuto a casa ed i o più visto. Non mi piaceva. Aveva un carattere scorbutico”). La confermava di essere preoccupata per la crescita della nipotina dal Per_3 momento che la IA , dopo la morte del marito, non era più la stessa (“ma rimane la Pt_1 mia preoccupazione nei ti di mia IA , che non è più solare e sorridente come prima. Pt_1
Temevo che si distraesse e fosse disattenta con ). Precisava però di aver presentato Per_1
l'esposto mossa dal timore che la IA, avendo intrapreso una relazione con un uomo di cui la gente diceva facesse uso di sostanze stupefacenti, potesse imitarlo e trovarsi dopo nella situazione in cui si era venuta a trovare l'altra sua IA, , la quale in passato aveva Per_4 fatto uso di droga ed era stata anche agli arresti domiciliari. In sostanza, dichiarava che aveva reagito “per impulso e per rabbia”, temendo di non potere aiutare la IA diversamente, ma affermava che “ come mamma è brava, adeguata alla cura di sua IA, magari la vizia un po', Pt_1 le cucina, le lava gli indumenti, la cura nella persona e nell'abbigliamento” e si diceva contraria alla richiesta del PMM della presa in carico di da parte del NPI, ribadendo che “ è Per_1 Pt_1 una mamma molto attenta e non deve essere allontanata dalla mamma”. Per_1
All'esito delle audizioni la causa veniva riservata per la decisione e il PMM in data 23 settembre 2024, “rilevato che non emergono criticità nella gestione della minore dalla madre come desumibile anche dal netto ridimensionamento della vicenda operato dalla nonna materna in sede di audizione”, esprimeva parere favorevole a un provvedimento di non luogo a provvedere. Il Tribunale per i minorenni, però, con decreto del 17.10.2024, al fine di verificare l'idoneità della a prendersi cura responsabilmente del percorso di crescita della IA Pt_1
chiedeva alla Questura di Catanzaro accurate informazioni sulla situazione socio- Per_1 familiare della stessa e sulla sua condotta di vita.
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A seguito della trasmissione di una relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale, nella quale si rappresentava il timore palesato dai familiari che la piccola Per_1 fosse trascurata dalla madre per via della sua frequentazione con e Persona_6 dell'uso di stupefacenti, si procedeva a una nuova audizione della . Pt_1
La donna, sentita all'udienza del 31 marzo 2025, dichiarava: “Io non faccio uso di sostanze stupefacenti, confermo che di tanto in tanto fumo la marijuana legalizzata. Non sono mai andata al Serd e non sono disponibile ad andare al Serd. Mia cognata mi ha consigliato di andare al Csm e circa un mesetto fa ci sono andata. Mi hanno chiesto come mai mi trovavo lì e siccome ero andata spontaneamente ho fatto solo un incontro conoscitivo. Hanno fissato un nuovo appuntamento per il test della personalità, ma poi non sono andata anche perché ho spulciato il test su Instagram e ho visto di cosa si trattava… L'assistente sociale con me sta lavorando male. Mi ha detto che sono una tossica e che mi avrebbe tolto la bambina. Io non mi sono mai sottratta a dare le prove che mi sono state chieste, io sono la brava mamma che sono. Con mia cognata ho un rapporto normale. Io non penso di CP_1 aver bisogno di aiuto nella gestione di mia IA, però sono sola e non avendo altro punto di appoggio spesso mi affido a lei quando ho necessità con la bambina”. Veniva sentita nella stessa udienza anche zia paterna della minore, CP_2 la quale spiegava che la sua preoccupazione per la serenità della nipotina, già molto provata per la tragica morte del papà, era nata dal fatto che la cognata aveva preso a frequentare
, che la bambina mostrava di non gradire. Aggiungeva che il suo Persona_6 timore non era più attuale, perché la probabilmente aveva interrotto la sua relazione Pt_1 sentimentale, e pur dicendosi disponibile a tenere con sè se necessario, teneva a Per_1 precisare che la minore aveva un legame fortissimo con la mamma (“Io sono disponibile a che venga collocata e/o affidata a me. Però è importante che mantenga rapporti Per_1 Per_1 tivi con la madre, perché lei ha un rapporto strettissimo co e staccarla potrebbe Pt_1 ingenerare nella bambina un altro abbandono ed un crollo emotivo. Io sono disponibile ad aiutare mia cognata in tutti i percorsi che il Tribunale vorrà indicare.”). Acquisite le informazioni trasmesse dall'Ufficio Minori della Questura, la cui relazione così concludeva: “Alla luce di quanto descritto, limitatamente a ciò che si è potuto osservare nel corso degli accessi domiciliari, all'interno del nucleo di che trattasi, i fattori protettivi sembrerebbero non sufficienti e dove esistenti sono scarsamente strutturati, al contrario si sono registrati alcuni fattori di rischio, rappresentati dagli spazi di vita di relazione inadeguati, nonché dalla condotta e dalle frequentazioni di soggetti con pregiudizi di polizia in materia di spaccio di sostanza stupefacente”, il Tribunale per i minorenni, valutato tutto il materiale istruttorio raccolto, con sentenza del 10 giugno 2025, così decideva: AFFIDA la minore al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di anni Persona_1 due affinchè provveda all'immediato allontanamento della minore dalla abitazione materna ed al collocamento della stessa in adeguato assetto, anche eterofamiliare o comunitario, in ogni caso prediligendo, previa valutazione, anche di concerto con il Consultorio familiare, risorse familiari, idonee e disponibili, aventi rapporti significativi con la minore, fermo restando il mantenimento dei rapporti di frequentazione con la madre la cui regolamentazione si demanda al Servizio secondo le modalità più opportune e nel preminente interesse della minore, con facoltà di sospensione ove emergano elementi disturbanti;
PRESCRIVE A a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di collaborare con il Parte_1
Servizio Sociale del Comune di Catanzaro e con i Servizi specialistici recandosi presso il e il Pt_2
Centro di Salute Mentale per una valutazione ed una eventuale presa in carico;
INCARICA Il Servizio Sociale del Comune di Catanzaro:
- di dare esecuzione al presente provvedimento dandone comunicazione a questa Autorità Giudiziaria;
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- di predisporre un adeguato progetto di tutela nell'interesse della minore e di svolgere attività di sostegno nell'interesse della medesima;
- di predisporre ogni intervento utile e di sostegno in favore della madre, anche presso enti specialistici;
NULLA SULLE SPESE.
2.- Avverso la sentenza in questione ha proposto appello la sig.ra e ha Parte_1 chiesto l'annullamento dell'affido eterofamiliare per mancanza dei presupposti di legge. In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli approfondimenti istruttori non hanno evidenziato delle condotte pregiudizievoli della madre nei confronti della IA, tali da determinarne l'allontanamento, essendo emerso, al contrario, tra madre e IA vi è un forte legame;
che la minore durante la sua audizione “è apparsa centrata, serena, ordinata nell'aspetto e coerente con la sua età”; che la stessa nonna materna ha dovuto ammettere che la IA Pt_1
è un'ottima madre e che tra lei e bambina vi è un legame sano e forte, ridimensionando in sede di audizione il contenuto dell'esposto presentato alla Procura minorile. Ha aggiunto, inoltre, che gli attriti esistenti tra lei stessa e i suoi familiari hanno avuto carattere transitorio e oggi la sua famiglia è disponibile a sostenerla in caso di bisogno e che la frequentazione con è cessata da tempo. Ha rappresentato, infine, Persona_6 che benché inizialmente fosse stata poco collaborativa con i Servizi Sociali, in ottemperanza alla decisione impugnata si è iscritta al e appena avrà ottenuta l'impegnata dal suo Pt_2 medico curante, si inscriverà anche al Csm sempre che i medici ritengano che abbia necessità di cure terapeutiche, visto che ad un primo colloquio il medico di tale struttura non ha ravvisato alcuna necessità. All'esito dell'udienza del 28.10.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Pur in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, va rilevata d'ufficio la nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza gravata per la mancata nomina di un curatore speciale a tutela della minore Persona_1
A tal riguardo è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ha sempre aderito, secondo il quale nei giudizi per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale il minore, in quanto titolare di diritti personalissimi di rilievo costituzionale, è parte in causa, non solo in senso sostanziale ma anche in senso formale, dovendo essere considerato come un vero e proprio litisconsorte necessario (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 11786 del 2021; Cass. n. 8627 del 2021; Cass. n. 1471 del 2021; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 5256 del 2018). Ciò implica la necessità che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi con i genitori, gli sia nominato un curatore speciale che lo rappresenti e gli assicuri una difesa tecnica. È opportuno ricordare in subiecta materia l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che la novella introdotta dall'art. 37, comma 1, della legge n. 149 del 2001 – il quale ha aggiunto all'art. 336 c.c. un quarto comma, c.c. secondo il quale nei procedimenti de potestate i genitori e il minore sono assistiti da un difensore – comporta l'attribuzione della qualità di parti del procedimento non solo ai genitori, ma anche al minore. Da qui la conclusione del Giudice delle leggi - fondata anche sull'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991, e perciò dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, che prevede
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che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante - della necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti di quest'ultimo, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha affermato che nei giudizi per l'adozione dei provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, “la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non può - in siffatta ipotesi - stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore, posto che quest'ultimo ben potrebbe presentare il ricorso, aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore” (cfr. in termini Cass. 16 dicembre 2021 n. 40490, che richiama Cass. n. 7478 del 2014 e Cass. n. 1471 del 2021; cfr. anche Cass. n. 38719 del 2021, secondo cui “Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale1, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”; negli stessi termini, in tempi più recenti, anche Cass. 30 aprile 2024 n. 11631). Orbene, nel caso di specie, avendo il PMM chiesto al Tribunale per i minorenni l'adozione di provvedimenti ex art. 333 c.c. a tutela della minore orfana Persona_1 di padre, rappresentando una situazione di pregiudizio per la bambina derivante da una condotta della madre poco attenta alle esigenze della IA, non v'è dubbio che era configurabile fin dall'inizio un conflitto di interessi tra la minore e la genitrice. Tale conflitto avrebbe richiesto la nomina di un curatore speciale che, essendo stata invece omessa, determina, sulla scorta dei principi sopra richiamati, la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio, previa nomina di un curatore speciale. Poiché nelle more della riassunzione del giudizio, è necessario garantire piena ed effettiva tutela alla minore, ritiene opportuno il Collegio che la minore, pur se potrà tornare a vivere con la madre in conseguenza della nullità della sentenza, rimanga affidata al Servizio Sociale di Catanzaro perché adotti tutti i necessari provvedimenti a tutela della bambina, fidando nel contempo che l'appellante segua i percorsi di sostegno alla genitorialità eventualmente suggeriti dallo stesso Servizio Sociale. Nulla per le spese del giudizio. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. N. 963/2025 R.G.V.G.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. 111/2025 pubblicata il 23 giugno 2025, così provvede: a) dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore previa nomina di un Persona_1 curatore speciale;
b) dispone, in via d'urgenza, che la minore sia affidata al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di tre mesi così come indicato in motivazione;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
La Presidente est.
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7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta dei giudizi in cui la domanda originaria non ha ad oggetto provvedimenti de potestate, ma concerne l'esercizio della responsabilità genitoriale, come nei casi in cui la controversia inerisca alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nell'ambito di un giudizio di separazione, di divorzio o di disciplina dei rapporti di una famiglia di fatto disgregata. In tali casi il minore è normalmente rappresentato dai genitori e il curatore speciale deve essere nominato solo se nel corso del giudizio insorgano situazioni di conflitto di interesse.
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