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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 65216/2021 R.G. il 10.11.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Antonio Sasso e Pasquale Allocca, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Maria Cristina Statella e Fabrizio Nuzzaci, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, chiedeva condannarsi la al risarcimento in suo favore CP_1
del danno derivato dalla violazione del patto di esclusiva di cui all'accordo del 19.1.2016 per il complessivo importo di € 621.534,49 a titolo di danno emergente e per il complessivo ammontare di € 498.000,00 a titolo di lucro cessante;
si costituiva in giudizio la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disattese le istanze istruttorie di parte attrice, veniva ordinata alla l'esibizione in giudizio della CP_1
documentazione relativa alle consegne di merce effettuata negli anni 2020 e 2021 in favore della e della Flux s.a.s.; acquisita la documentazione e precisate le Controparte_2
conclusioni all'udienza del 25.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda risarcitoria spiegata dalla nell'ambito del presente giudizio trova Parte_1
fondamento nel contratto di esclusiva del 19.1.2016, in forza del quale la si sarebbe CP_1
obbligata a non attivare, per il periodo di validità dell'accordo, alcun altro fornitore dei propri prodotti (lavelli ed elettrodomestici da incasso) nelle regioni di competenza della Parte_1
(tra cui il Lazio) e, sul presupposto della violazione, da parte della società convenuta, dell'accordo di esclusiva di cui al contratto del 19.1.2016 (concretizzatosi nella fornitura di prodotti CP_1
ad altri soggetti operanti nella zona di competenza della negli anni 2020 e 2021), Parte_1
ha ad oggetto la condanna della società convenuta al risarcimento del rilevante pregiudizio che da tale violazione sarebbe derivato sia in termini di perdita di fatturato (danno emergente) che in termini di lucro cessante (ossia di perdita di fatturato per il futuro), per il complessivo ammontare di € 1.110.534,49.
La domanda è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per diversi ordini di ragioni, che si andranno di seguito ad esporre.
In primo luogo si osserva che difetta il presupposto negoziale cui riconnettere la invocata responsabilità risarcitoria della per la violazione delle obbligazioni che dalla stessa, CP_1
in forza di tale ipotetico contratto, sarebbero state assunte nei confronti della odierna attrice;
in altre parole, il documento che la qualifica come accordo di esclusiva del Parte_1 19.1.2016, in realtà, non può assumere la veste giuridica di contratto, essendo privo dei requisiti minimi che possano consentirne la qualificazione come vero e proprio atto negoziale.
In primo luogo, il documento allegato sub 1 alla produzione documentale di parte attrice e denominato “accordo di esclusiva 2016” non riveste la natura di accordo, ovvero di contratto,
non essendo stato sottoscritto da entrambi i soggetti che dovrebbero costituirne le parti negoziali;
detta comunicazione, inviata dalla alla ed erroneamente CP_1 Parte_1
qualificata come “…accordo di esclusiva tra la Società e ” non CP_1 Parte_2
risulta sottoscritta dalla ma soltanto dal Direttore generale della Parte_1 CP_1 [...]
e dal Responsabile del canale di distribuzione della , con la CP_3 Controparte_4
conseguenza che non può dirsi validamente formata alcuna volontà negoziale delle parti con l'assunzione delle rispettive e reciproche obbligazioni;
in secondo luogo l'impegno di esclusiva della non risulta essere stato assunto nei confronti dell'attrice ( CP_1 Parte_1
soggetto in tal modo identificabile anche sulla base della visura camerale allegata alla produzione documentale di parte convenuta), bensì di un soggetto diverso, del tutto Parte_3
estraneo al presente giudizio;
in terzo luogo, l'assunzione di una simile obbligazione, non potendo essere equiparata ad una sorta di promessa unilaterale (in ragione della tipicità delle promesse unilaterali ammesse nel nostro ordinamento giuridico), non risulta foriera di reali effetti obbligatori a carico della in difetto di assunzione di un vero e proprio obbligo CP_1
negoziale di tal genere e contenuto.
Inoltre si osserva che, anche qualora si volesse ritenere sussistente un accordo di esclusiva tra le odierne contendenti (sussistente in via di fatto ed a prescindere dalla sua formalizzazione),
non ne risulta comprovato agli atti del presente giudizio l'effettivo contenuto;
e, pur volendo ritenere (sulla base della sostanziale non contestazione della convenuta) sussistente un patto di esclusiva di contenuto analogo a quello di cui al documento allegato sub 1 all'atto di citazione,
si rileva che detto accordo prevedeva, a carico dell'attrice, l'obbligo di attribuire al marchio almeno il 55% del fatturato annuo sviluppato con la vendita di lavelli e di elettrodomestici CP_1
da incasso, del cui adempimento non si riscontra alcuno spunto probatorio agli atti del presente giudizio. Infine, l'accordo sussistente tra le parti nei termini di cui alla missiva del 19.1.2016 (anche laddove possa considerarsi realmente esistente) prevedeva l'esclusiva soltanto per la fornitura di elettrodomestici da incasso e di lavelli;
la documentazione acquisita agli atti mediante la produzione, da parte della convenuta, delle scritture contabili, dei DDT e dei mastrini contabili,
evidenzia che le forniture effettuate dalla in favore di altri soggetti (la CP_1 CP_2
e la Flux s.a.s.) avessero ad oggetto anche beni diversi da quelli indicati come Controparte_2
di esclusiva della società attrice.
Nemmeno risulta adeguatamente dimostrata la circostanza del dedotto calo di fatturato nei termini descritti in atto introduttivo né la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Parte_1
(di carattere chiaramente esplorativo) avrebbe potuto supplire ai difetti di allegazione e
[...]
prova in cui è incorsa la parte.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda;
le spese di giudizio,
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data
15.10.2021 nei confronti della in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 18.977,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 17.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi