Art. 3.
All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.