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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "divorzio -scioglimento del matrimonio ", vertente
TRA
n. ad Avellino il 24.9.1990 cf C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Massimo Muto
ricorrente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Panno
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.12.2025; in data 28.3.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha dichiarato di aver sposato Parte_1 [...]
, giusto matrimonio concordatario con rito civile contratto in data 04.07.2018 in Lauro CP_1
(AV); che dal rapporto coniugale ed in costanza di matrimonio è nato l'unico figlio , Persona_1
a Solofra (AV), in data 27.09.2019; che il piccolo è, purtroppo, portatore di Persona_1 handicap (affetto da disturbo dello spettro autistico); che non svolge alcuna Controparte_1 attività lavorativa e percepisce l'assegno unico per i figli minorenni di euro 320,00.
Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con affido condiviso del figlio minore e permanenza stabile dello stesso presso la dimora abituale della madre sita in Pago del Vallo di Lauro viale Guido Dorso n. 33, con onere di corresponsione di una somma a titolo di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito che inizialmente contestava talune pretese. Controparte_1
Con accordi depositati in data 12.3.2025 e siglati in data 11.3.2025 le parti si accordavano per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
L'omologa della separazione veniva pronunciata con sentenza del 22.3.2025.
Con il medesimo ricorso hanno, altresì, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con sentenza del
22.3.2025.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal dicembre 2024 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. La domanda va, pertanto, accolta alle condizioni di cui agli accordi come omologati con sentenza del
14.3.2025.
Spese integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. Parte_1 ad Avellino il 24.9.1990 e n. a Napoli il 26.8.1986, matrimonio contratto in Lauro Controparte_1 il 4.7.2018 atto parte II serie A alle condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione del 14.3.2025
2) COMPENSA le spese;
4) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "divorzio -scioglimento del matrimonio ", vertente
TRA
n. ad Avellino il 24.9.1990 cf C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Massimo Muto
ricorrente
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Panno
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3.12.2025; in data 28.3.2025 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha dichiarato di aver sposato Parte_1 [...]
, giusto matrimonio concordatario con rito civile contratto in data 04.07.2018 in Lauro CP_1
(AV); che dal rapporto coniugale ed in costanza di matrimonio è nato l'unico figlio , Persona_1
a Solofra (AV), in data 27.09.2019; che il piccolo è, purtroppo, portatore di Persona_1 handicap (affetto da disturbo dello spettro autistico); che non svolge alcuna Controparte_1 attività lavorativa e percepisce l'assegno unico per i figli minorenni di euro 320,00.
Ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con affido condiviso del figlio minore e permanenza stabile dello stesso presso la dimora abituale della madre sita in Pago del Vallo di Lauro viale Guido Dorso n. 33, con onere di corresponsione di una somma a titolo di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito che inizialmente contestava talune pretese. Controparte_1
Con accordi depositati in data 12.3.2025 e siglati in data 11.3.2025 le parti si accordavano per cui chiedevano mutarsi la causa di separazione da giudiziale in consensuale.
L'omologa della separazione veniva pronunciata con sentenza del 22.3.2025.
Con il medesimo ricorso hanno, altresì, chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con sentenza del
22.3.2025.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal dicembre 2024 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett.
b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015. La domanda va, pertanto, accolta alle condizioni di cui agli accordi come omologati con sentenza del
14.3.2025.
Spese integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. Parte_1 ad Avellino il 24.9.1990 e n. a Napoli il 26.8.1986, matrimonio contratto in Lauro Controparte_1 il 4.7.2018 atto parte II serie A alle condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione del 14.3.2025
2) COMPENSA le spese;
4) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano