Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 16/02/2026, n. 2617
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    In mancanza della costituzione della Regione Campania, ente impositore, non è stata documentata la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, pertanto si ritiene intervenuta la prescrizione triennale del credito erariale.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione del credito erariale, implicitamente rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'AdER in quanto l'ente impositore (Regione Campania) non si è costituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 16/02/2026, n. 2617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2617
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo