Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5141 del 2025, proposto da
Campione Informatica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marno S.r.l. in proprio e n.Q. di Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I. Marno S.r.l. / Arkivia Project, Arkivia Project S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'OTTEMPERANZA ED ESECUZIONE DEL GIUDICATO nascente dalla Sentenza n. 4365/2024, resa in data 18/06/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta, pubblicata in data 24/07/2024, nel procedimento n. R.G. 1798/2024, notificata con attestazione di conformità in data 29/07/2024, non impugnata,
passata in giudicato, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - Sezione Quinta “ha accolto il ricorso proposto dalla Campione Informatica Srl, annullando il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e ha condannato l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge”, nella parte in cui “non sono state corrisposte le spese di lite” e “non è stato rimborsato il contributo unificato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 106 - Napoli 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa MA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’accoglimento.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione rappresentava l’intervenuto pagamento di quanto dovuto in base al titolo ottemperando (cfr. documentazione depositata in data 16 dicembre 2025).
Parte ricorrente, nel chiedere il passaggio in decisione in data 12 gennaio 2026, confermava tale circostanza e instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Deve darsi atto della compiuta ottemperanza al titolo epigrafato, come rappresentato da parte resistente e confermato da parte ricorrente.
Da tanto discende la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto parte ricorrente piena soddisfazione della pretesa esecutiva azionata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ZZ |
IL SEGRETARIO