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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41663 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto --
decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
con sede legale in Roma alla via Chiari n. 5, (P.Iva , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Viviana Del Prete (C.F. fax – 0639889144 - PEC C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultima sito in Roma, Via Premuda n. 6,
ATTRICE
E
(C. F. - Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_3
dello Stato di Roma (C. F. , FAX: 069514000 e PEC: P.IVA_3 presso i cui uffici di Roma, via dei Portoghesi n. 12, Email_2
è domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
1 accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del diritto d'autore insistente sulle fotografie di cui alla narrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e ss. L. 633/1941 ed in particolare delle disposizioni di cui al Titolo V – Capo
II - L. 633/1941 e per l'effetto,
2 - condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della Parte_1 dell'equo compenso quantificato in € 300,00 oltre IVA ed accessori come per legge, ovvero nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie;
3 - ordinare al Dipartimento per la politica della famiglia l'immediata rimozione di ogni contenuto e/o immagine di titolarità della già pubblicato o pubblicando Parte_1
sulla testata cartacea e/o on line. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
PER LA CONVENUTA: l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in giudizio ritualmente notificato in data 13.09.2023,
conveniva il Parte_1 Parte_3 Controparte_4
, in persona della ,
[...] Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Roma.
2. Parte attrice premetteva che era titolare della ditta individuale Parte_2
esercitata sotto il nome di Imagoeconomica, Agenzia Fotografica, da oltre trent'anni nel mercato dell'informazione nei settori dell'economia nazionale ed internazionale, della politica e della cronaca, nonché che era stata Parte_1 conferita dell'intero Archivio Fotografico, del quale detiene dunque i diritti patrimoniali e di sfruttamento per tutte le immagini.
3. Esponeva di aver appreso, a seguito di un controllo occasionale effettuato sulla pagina online del , che prima nel 2019 e Parte_4 poi nel 2020, vi era stato l'utilizzo, non preventivamente autorizzato o concordato, di immagini fotografiche il cui copyright era ed è nella esclusiva titolarità della
Parte_1
4. In particolare, l'odierno attore documentava in atti l'utilizzo e la divulgazione abusiva di due scatti, entrambi raffiguranti la Ministra in occasione CP_6 delle iniziative relative all'organizzazione del seminario internazionale “Family as a Hub for Social Policies”, promosso e gestito da parte della convenuta con il
Consiglio d'Europa sul tema della famiglia (in data 9 e 10 ottobre 2019), del quale la Ministra pro tempore per le pari opportunità e la famiglia era ospite chiave.
5. In data 2.12.2019, provvedeva dunque a contattare il , Pt_2 CP_4
informandoli della paternità delle foto e del fatto che fossero coperte da copyright, proponendo dunque un accordo volto al pagamento dell'immagina utilizzata.
6. Il Dipartimento non contestava la paternità delle foto, come riscontrabile sia nella email del 12.12.2019 in cui viene comunicata la rimozione della prima delle due foto utilizzate (doc. n. 5) che nel carteggio interno depositato tra i vari uffici in cui viene chiesto chi, nella sostanza, sia responsabile dell'accaduto (doc. 1 fascicolo della convenuta).
7. Quindi, solo dopo settimane dal primo sollecito e dall'invio delle credenziali (doc.
5 parte attrice) la prima delle foto descritte veniva rimossa e sostituita con la seconda, sempre tuttavia di proprietà della e senza previa Parte_1
autorizzazione. In occasione dello stesso scambio, insisteva perché si Pt_2
raggiungesse un accordo per il pagamento delle foto utilizzate.
8. Con PEC del 28 marzo 2022 l'avvocato Viviana Del Prete, per conto del , Pt_2
proponeva una composizione bonaria della vicenda invitando il Dipartimento a stipulare la convenzione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto -legge
132/2014- In data 8/9/2023 l'Avv. Del Prete trasmetteva tramite PEC la relativa notifica, l'atto di citazione.
9. È da considerarsi che tutte le immagini della possiedono il Parte_1
cosiddetto infofile e sono munite di watermark conformemente all'art. 90 L.D.A. ed in ogni caso su tutte le foto presenti sul motore di ricerca Google è approntata la dicitura: “Le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Scopri di più”; e che, relativamente al quantum, in base al listino pubblicato sul sito della il corrispettivo per ogni utilizzo degli scatti è di Euro 150,00 Parte_1 oltre Iva cadauno con la conseguenza che nella determinazione dell'equo compenso detto dato assurge a criterio per la liquidazione.
10. Va inoltre citato che gli inviti e le diffide rivolte a far cessare l'indebito utilizzo delle immagini portavano il Dipartimento ad eseguire un'istruttoria ed attivarsi per rispondere alle richieste attoree, senza tuttavia fornire alcun riscontro nel merito del pagamento delle foto per il già avvenuto utilizzo, come richiesto esplicitamente e più volte da parte attrice nello scambio di e-mail depositato da ambedue le parti in causa.
11. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. La parte attrice ha fornito riscontro della titolarità dei diritti di utilizzazione delle fotografie per cui è causa, analiticamente individuate nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio, allegando in atti estratto del data base contenente il catalogo delle fotografie facenti parte del proprio archivio.
12. Del pari, ha fornito prova documentale della circostanza che le due fotografie nella sua titolarità fossero state pubblicate sul sito del Controparte_4
, producendo in atti gli “screenshot” del sito, dal quale
[...]
desumere la circostanza.
13. Giova premettere che il Collegio ritiene che debba trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina prevista dagli artt. 87 Lda, venendo in rilievo fotografie c.d.
“semplici”, ovvero prive di carattere creativo tale da far annoverare le stesse tra le opere dell'ingegno di cui all'art. 2 LdA;
si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “Nella disciplina del diritto
d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto.” (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 8425 del 21/06/2000). 14. In tale prospettiva, debbono richiamarsi, quindi, il disposto dell'art. 91 comma 3
LdA, secondo il quale “La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse è lecita, contro pagamento di un equo compenso” e dell'art. 90 Lda, il quale prevede che le fotografie debbano riportare l'indicazione del fotografo, della data e dell'anno di produzione della fotografia e del nome dell'autore e che qualora tali indicazioni manchino, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dall'art. 91 e 98, “a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”. In ogni caso, dispone l'art. 92, che il diritto esclusivo sulle fotografie duri venti anni dalla produzione di esse.
15. Alla luce di tale quadro normativo, accertata la titolarità dei diritti sulle fotografie e l'intervenuta pubblicazione di esse sul sito online della convenuta, è quindi necessario accertare la fondatezza della pretesa della parte attrice di ottenere la condanna della convenuta al pagamento di somme in suo favore, in relazione alla ricorrenza degli ulteriori presupposti individuati.
16. Quanto alla permanenza dell'esclusività del diritto di utilizzazione in capo al titolare, si ha riguardo al fatto che la pretesa riguarda fotografie che dal catalogo dell'attore risultano tutte realizzate entro il ventennio antecedente la loro pubblicazione da parte del convenuto.
17. Circa il presupposto soggettivo, si ritiene che la parte attrice abbia compiutamente allegato la circostanza di avere chiesto alla convenuta, all'atto della contestazione dell'utilizzo abusivo delle foto, di cercare un accordo volto al pagamento delle foto in oggetto, fornendo anche username e password per le opportune verifiche sulla titolarità delle immagini in capo all'odierno attore, e chiarendo che ogni foto presente sul web fosse accompagnata da un alert, indicante che le foto potrebbero essere coperte da copyright, ragione per cui è possibile verificare l'utilizzabilità della foto inviando un feedback.
18. Ne discende che la domanda proposta dalla parte attrice di condanna della convenuta al pagamento in suo favore di somma a titolo di equo compenso per l'utilizzazione delle fotografie nella sua titolarità deve essere accolta.
19. Ai fini della liquidazione della somma dovuta, la parte attrice ha chiesto che fosse fatto riferimento al listino prezzi, pubblicato sul proprio sito internet: sulla base di esso, ha quindi quantificato la pretesa in €300,00 oltre IVA (per € 66,00) per un totale di €366,00 e accessori come per legge. 20. La parte attrice richiede anche di ordinare la immediata rimozione di ogni contenuto e/o immagine di titolarità della già pubblicato o pubblicando sul Parte_1
sito del . Controparte_4
21. Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria debba essere accolta nella misura richiesta;
per l'effetto, dispone condanna della convenuta al pagamento nei confronti della della somma di €300,00 oltre IVA Parte_1 Parte_3
(per € 66,00) per un totale di €366,00 e accessori come per legge.
22. Sulla somma liquidata debbono computarsi, altresì, in ragione della natura illiquida del credito, rivalutazione monetaria ed interessi, da applicarsi sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'ultima pubblicazione.
23. In ragione della soccombenza la parte convenuta è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, condanna la convenuta
(C. F. - Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in favore della della somma di
[...] Controparte_7 Parte_2
€ 366,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41663 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto --
decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
con sede legale in Roma alla via Chiari n. 5, (P.Iva , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Viviana Del Prete (C.F. fax – 0639889144 - PEC C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultima sito in Roma, Via Premuda n. 6,
ATTRICE
E
(C. F. - Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_3
dello Stato di Roma (C. F. , FAX: 069514000 e PEC: P.IVA_3 presso i cui uffici di Roma, via dei Portoghesi n. 12, Email_2
è domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
1 accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del diritto d'autore insistente sulle fotografie di cui alla narrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e ss. L. 633/1941 ed in particolare delle disposizioni di cui al Titolo V – Capo
II - L. 633/1941 e per l'effetto,
2 - condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della Parte_1 dell'equo compenso quantificato in € 300,00 oltre IVA ed accessori come per legge, ovvero nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie;
3 - ordinare al Dipartimento per la politica della famiglia l'immediata rimozione di ogni contenuto e/o immagine di titolarità della già pubblicato o pubblicando Parte_1
sulla testata cartacea e/o on line. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
PER LA CONVENUTA: l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in giudizio ritualmente notificato in data 13.09.2023,
conveniva il Parte_1 Parte_3 Controparte_4
, in persona della ,
[...] Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Roma.
2. Parte attrice premetteva che era titolare della ditta individuale Parte_2
esercitata sotto il nome di Imagoeconomica, Agenzia Fotografica, da oltre trent'anni nel mercato dell'informazione nei settori dell'economia nazionale ed internazionale, della politica e della cronaca, nonché che era stata Parte_1 conferita dell'intero Archivio Fotografico, del quale detiene dunque i diritti patrimoniali e di sfruttamento per tutte le immagini.
3. Esponeva di aver appreso, a seguito di un controllo occasionale effettuato sulla pagina online del , che prima nel 2019 e Parte_4 poi nel 2020, vi era stato l'utilizzo, non preventivamente autorizzato o concordato, di immagini fotografiche il cui copyright era ed è nella esclusiva titolarità della
Parte_1
4. In particolare, l'odierno attore documentava in atti l'utilizzo e la divulgazione abusiva di due scatti, entrambi raffiguranti la Ministra in occasione CP_6 delle iniziative relative all'organizzazione del seminario internazionale “Family as a Hub for Social Policies”, promosso e gestito da parte della convenuta con il
Consiglio d'Europa sul tema della famiglia (in data 9 e 10 ottobre 2019), del quale la Ministra pro tempore per le pari opportunità e la famiglia era ospite chiave.
5. In data 2.12.2019, provvedeva dunque a contattare il , Pt_2 CP_4
informandoli della paternità delle foto e del fatto che fossero coperte da copyright, proponendo dunque un accordo volto al pagamento dell'immagina utilizzata.
6. Il Dipartimento non contestava la paternità delle foto, come riscontrabile sia nella email del 12.12.2019 in cui viene comunicata la rimozione della prima delle due foto utilizzate (doc. n. 5) che nel carteggio interno depositato tra i vari uffici in cui viene chiesto chi, nella sostanza, sia responsabile dell'accaduto (doc. 1 fascicolo della convenuta).
7. Quindi, solo dopo settimane dal primo sollecito e dall'invio delle credenziali (doc.
5 parte attrice) la prima delle foto descritte veniva rimossa e sostituita con la seconda, sempre tuttavia di proprietà della e senza previa Parte_1
autorizzazione. In occasione dello stesso scambio, insisteva perché si Pt_2
raggiungesse un accordo per il pagamento delle foto utilizzate.
8. Con PEC del 28 marzo 2022 l'avvocato Viviana Del Prete, per conto del , Pt_2
proponeva una composizione bonaria della vicenda invitando il Dipartimento a stipulare la convenzione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto -legge
132/2014- In data 8/9/2023 l'Avv. Del Prete trasmetteva tramite PEC la relativa notifica, l'atto di citazione.
9. È da considerarsi che tutte le immagini della possiedono il Parte_1
cosiddetto infofile e sono munite di watermark conformemente all'art. 90 L.D.A. ed in ogni caso su tutte le foto presenti sul motore di ricerca Google è approntata la dicitura: “Le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Scopri di più”; e che, relativamente al quantum, in base al listino pubblicato sul sito della il corrispettivo per ogni utilizzo degli scatti è di Euro 150,00 Parte_1 oltre Iva cadauno con la conseguenza che nella determinazione dell'equo compenso detto dato assurge a criterio per la liquidazione.
10. Va inoltre citato che gli inviti e le diffide rivolte a far cessare l'indebito utilizzo delle immagini portavano il Dipartimento ad eseguire un'istruttoria ed attivarsi per rispondere alle richieste attoree, senza tuttavia fornire alcun riscontro nel merito del pagamento delle foto per il già avvenuto utilizzo, come richiesto esplicitamente e più volte da parte attrice nello scambio di e-mail depositato da ambedue le parti in causa.
11. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. La parte attrice ha fornito riscontro della titolarità dei diritti di utilizzazione delle fotografie per cui è causa, analiticamente individuate nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio, allegando in atti estratto del data base contenente il catalogo delle fotografie facenti parte del proprio archivio.
12. Del pari, ha fornito prova documentale della circostanza che le due fotografie nella sua titolarità fossero state pubblicate sul sito del Controparte_4
, producendo in atti gli “screenshot” del sito, dal quale
[...]
desumere la circostanza.
13. Giova premettere che il Collegio ritiene che debba trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina prevista dagli artt. 87 Lda, venendo in rilievo fotografie c.d.
“semplici”, ovvero prive di carattere creativo tale da far annoverare le stesse tra le opere dell'ingegno di cui all'art. 2 LdA;
si richiama, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “Nella disciplina del diritto
d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto.” (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 8425 del 21/06/2000). 14. In tale prospettiva, debbono richiamarsi, quindi, il disposto dell'art. 91 comma 3
LdA, secondo il quale “La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse è lecita, contro pagamento di un equo compenso” e dell'art. 90 Lda, il quale prevede che le fotografie debbano riportare l'indicazione del fotografo, della data e dell'anno di produzione della fotografia e del nome dell'autore e che qualora tali indicazioni manchino, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dall'art. 91 e 98, “a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”. In ogni caso, dispone l'art. 92, che il diritto esclusivo sulle fotografie duri venti anni dalla produzione di esse.
15. Alla luce di tale quadro normativo, accertata la titolarità dei diritti sulle fotografie e l'intervenuta pubblicazione di esse sul sito online della convenuta, è quindi necessario accertare la fondatezza della pretesa della parte attrice di ottenere la condanna della convenuta al pagamento di somme in suo favore, in relazione alla ricorrenza degli ulteriori presupposti individuati.
16. Quanto alla permanenza dell'esclusività del diritto di utilizzazione in capo al titolare, si ha riguardo al fatto che la pretesa riguarda fotografie che dal catalogo dell'attore risultano tutte realizzate entro il ventennio antecedente la loro pubblicazione da parte del convenuto.
17. Circa il presupposto soggettivo, si ritiene che la parte attrice abbia compiutamente allegato la circostanza di avere chiesto alla convenuta, all'atto della contestazione dell'utilizzo abusivo delle foto, di cercare un accordo volto al pagamento delle foto in oggetto, fornendo anche username e password per le opportune verifiche sulla titolarità delle immagini in capo all'odierno attore, e chiarendo che ogni foto presente sul web fosse accompagnata da un alert, indicante che le foto potrebbero essere coperte da copyright, ragione per cui è possibile verificare l'utilizzabilità della foto inviando un feedback.
18. Ne discende che la domanda proposta dalla parte attrice di condanna della convenuta al pagamento in suo favore di somma a titolo di equo compenso per l'utilizzazione delle fotografie nella sua titolarità deve essere accolta.
19. Ai fini della liquidazione della somma dovuta, la parte attrice ha chiesto che fosse fatto riferimento al listino prezzi, pubblicato sul proprio sito internet: sulla base di esso, ha quindi quantificato la pretesa in €300,00 oltre IVA (per € 66,00) per un totale di €366,00 e accessori come per legge. 20. La parte attrice richiede anche di ordinare la immediata rimozione di ogni contenuto e/o immagine di titolarità della già pubblicato o pubblicando sul Parte_1
sito del . Controparte_4
21. Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria debba essere accolta nella misura richiesta;
per l'effetto, dispone condanna della convenuta al pagamento nei confronti della della somma di €300,00 oltre IVA Parte_1 Parte_3
(per € 66,00) per un totale di €366,00 e accessori come per legge.
22. Sulla somma liquidata debbono computarsi, altresì, in ragione della natura illiquida del credito, rivalutazione monetaria ed interessi, da applicarsi sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data dell'ultima pubblicazione.
23. In ragione della soccombenza la parte convenuta è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice, condanna la convenuta
(C. F. - Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento in favore della della somma di
[...] Controparte_7 Parte_2
€ 366,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 232,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli