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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249004909279000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate CO di SI, notificata 8.5.2024 limitatamente alla sola cartella presupposta n.
04720220020752883000 per IRFEF ed accessori.
Deduceva: l'omessa notifica della cartella presupposto dell'atto impugnato con conseguente prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO deducendo: la regolare notifica della cartella sottesa l'atto impugnato;
non ricorrere la dedotta prescrizione.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative deducendo la irregolare notifica della cartella non osservate le modalità di legge.
All'udienza camerale del 26.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il concessionario versa in giudizio l'avviso di ricevimento a mezzo posta raccomandata relativo alla cartella presupposto dell'atto impugnata il quale presenta impresso il numero di questa e così la coerenza dei dati numerici.
Da tale avviso di ricevimento si rileva un primo tentativo di consegna il 3.4.2023 e poi l'attestazione di consegna in data 14.4.2023 del plico col ritiro a mezzo delegato debitamente sottoscritto.
Tali risultanze notificatorie sono contestabili solo con querela di falso.
Priva di pregio è l'eccezione del ricorrente in memoria della necessità di una raccomandata informativa in quanto la notificazione delle cartelle a posta raccomandata non prevede tale adempimento e ciò ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Nessuna prescrizione si è così verificata per la natura dei tributi poiché pacificmente decennale.
Va, pertanto, il ricorso rigettato con condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate CO che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e
CPA, se dovuti. SI lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico - Dott. Carlo Zannini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 813/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249004909279000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate CO di SI, notificata 8.5.2024 limitatamente alla sola cartella presupposta n.
04720220020752883000 per IRFEF ed accessori.
Deduceva: l'omessa notifica della cartella presupposto dell'atto impugnato con conseguente prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate CO deducendo: la regolare notifica della cartella sottesa l'atto impugnato;
non ricorrere la dedotta prescrizione.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative deducendo la irregolare notifica della cartella non osservate le modalità di legge.
All'udienza camerale del 26.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il concessionario versa in giudizio l'avviso di ricevimento a mezzo posta raccomandata relativo alla cartella presupposto dell'atto impugnata il quale presenta impresso il numero di questa e così la coerenza dei dati numerici.
Da tale avviso di ricevimento si rileva un primo tentativo di consegna il 3.4.2023 e poi l'attestazione di consegna in data 14.4.2023 del plico col ritiro a mezzo delegato debitamente sottoscritto.
Tali risultanze notificatorie sono contestabili solo con querela di falso.
Priva di pregio è l'eccezione del ricorrente in memoria della necessità di una raccomandata informativa in quanto la notificazione delle cartelle a posta raccomandata non prevede tale adempimento e ciò ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Nessuna prescrizione si è così verificata per la natura dei tributi poiché pacificmente decennale.
Va, pertanto, il ricorso rigettato con condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate CO che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e
CPA, se dovuti. SI lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico - Dott. Carlo Zannini