TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7527/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CIANCHI ANDREA con gli attori personalmente l'avv. NETO BERNARDO per 1 CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 A seguito della sentenza non definitiva emessa l'unica questione ancora da decidere in questa sede è quella inerente la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ampliamento della facciata dei convenuti, causa violazione delle distanze legali, con conseguente ordine di remissione in pristino.
Sul punto è stata effettuata CTU, la quale nelle conclusioni della propria relazione ha accertato:
- la distanza di 392,4 cm. tra l'immobile e la piccola finestra/luce dei sig.ri CP_1 Parte_1
- la data del 5.6.80 come fine dei lavori eseguiti dai sig.ri con l'ampliamento; CP_1
- come normativa applicabile quella del DM 1444 del 1968 che prescrive dieci metri di distanza tra i fabbricati finestrati;
- l'ampliamento non conforme alla normativa edilizio urbanistica vigente all'epoca, a prescindere dal successivo Permesso di costruire in sanatoria n. 596 del 18.12.2017.
Tali conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante in quanto fondate sul rilievo in loco dello stato dei luoghi, nonché su un'attenta verifica dei titoli edilizi e della normativa primaria e secondaria applicabile alla fattispecie.
Il punto peraltro non merita particolare approfondimento.
Il CTU ha infatti accertato come sia documentale che l'ampliamento della facciata oggetto di contestazione risale almeno al 1980 e quindi a circa 42 anni prima dell'avvio del presente giudizio.
In diritto va premesso che, come è stato reiteratamente chiarito (vedi Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023) “E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
Seppure in passato non sia mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n.
20769 del 2007), anche nella giurisdizione amministrativa, ormai da tempo, la Corte di legittimità costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass.
n. 3979 del 2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018, in motiv.; più di recente, Cass. n. 25863 del 2021, in motiv.; Cass. n. 12865 del 2022, in motiv.).
2 Come è stato osservato, l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso, perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.
Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando, così, salva la disciplina pubblicistica(Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass. n. 3979 del 2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018, in motiv.; più di recente, Cass. n. 25863 del 2021, in motiv.; Cass. n. 12865 del 2022, in motiv.).
Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (Cass. n. 3979 del 2013; Cass. n. 1395 del 2017;
Cass. n. 25863 del 2021).
Alla luce di quanto documentalmente accertato dai CTU circa l'epoca di realizzazione dell'ampliamento della facciata in contestazione non vi è pertanto spazio per l'accertamento di diritti in capo alle parti attrici per ottenere la condanna alla riduzione in pristino o qualsivoglia altra pretesa di tutela civilistica.
La domanda va conseguentemente respinta.
Restano in ogni caso salve le possibili iniziative della PA per la forzosa riduzione in pristino dei luoghi.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici ed ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile vanno poste a carico delle medesime.
Ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura civile in considerazione della comunanza di interesse si giustifica la responsabilità in solido degli attori.
Le spese sono da liquidare come da decreto ministeriale numero 55 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della lite e dell'attività defensionale effettuata.
3 Analogamente vanno poste a carico degli attori le spese di CTU nonché quelle di consulenza tecnica di parte, essendo documentata la nomina del consulente di parte e dovendosi presumere l'onerosità della prestazione in coerenza con i principi generali. Esse vanno liquidate in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica così provvede:
1) respinge la domanda attorea avente ad oggetto la dedotta violazione delle distanze legali;
2) condanna e in solido a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15% iva
e CPA come per legge ed euro per esborsi;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
4) condanna e in solido a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1
le spese di consulenza tecnica di parte che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00 omnia.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
[...]
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,05 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CIANCHI ANDREA con gli attori personalmente l'avv. NETO BERNARDO per 1 CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 A seguito della sentenza non definitiva emessa l'unica questione ancora da decidere in questa sede è quella inerente la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ampliamento della facciata dei convenuti, causa violazione delle distanze legali, con conseguente ordine di remissione in pristino.
Sul punto è stata effettuata CTU, la quale nelle conclusioni della propria relazione ha accertato:
- la distanza di 392,4 cm. tra l'immobile e la piccola finestra/luce dei sig.ri CP_1 Parte_1
- la data del 5.6.80 come fine dei lavori eseguiti dai sig.ri con l'ampliamento; CP_1
- come normativa applicabile quella del DM 1444 del 1968 che prescrive dieci metri di distanza tra i fabbricati finestrati;
- l'ampliamento non conforme alla normativa edilizio urbanistica vigente all'epoca, a prescindere dal successivo Permesso di costruire in sanatoria n. 596 del 18.12.2017.
Tali conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante in quanto fondate sul rilievo in loco dello stato dei luoghi, nonché su un'attenta verifica dei titoli edilizi e della normativa primaria e secondaria applicabile alla fattispecie.
Il punto peraltro non merita particolare approfondimento.
Il CTU ha infatti accertato come sia documentale che l'ampliamento della facciata oggetto di contestazione risale almeno al 1980 e quindi a circa 42 anni prima dell'avvio del presente giudizio.
In diritto va premesso che, come è stato reiteratamente chiarito (vedi Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 25843 del 05/09/2023) “E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
Seppure in passato non sia mancata qualche pronuncia che ha opinato in senso contrario (come Cass. n.
20769 del 2007), anche nella giurisdizione amministrativa, ormai da tempo, la Corte di legittimità costantemente afferma che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass.
n. 3979 del 2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018, in motiv.; più di recente, Cass. n. 25863 del 2021, in motiv.; Cass. n. 12865 del 2022, in motiv.).
2 Come è stato osservato, l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale, in effetti, alla stipula pattizia di una deroga in tal senso, perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.
Se dalla norma codicistica o da quella integrativa discende il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione, da parte del confinante, del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale: senza che ciò infici, naturalmente, le facoltà della pubblica amministrazione, restando, così, salva la disciplina pubblicistica(Cass. n. 4240 del 2010; Cass. n. 22824 del 2012, la quale ha significativamente respinto un'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite;
Cass. n. 3979 del 2013; Cass. n. 11052 del 2016; Cass. n. 1395 del 2017; Cass. n. 8227 del 2018, in motiv.; più di recente, Cass. n. 25863 del 2021, in motiv.; Cass. n. 12865 del 2022, in motiv.).
Deve, in definitiva, ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem (Cass. n. 3979 del 2013; Cass. n. 1395 del 2017;
Cass. n. 25863 del 2021).
Alla luce di quanto documentalmente accertato dai CTU circa l'epoca di realizzazione dell'ampliamento della facciata in contestazione non vi è pertanto spazio per l'accertamento di diritti in capo alle parti attrici per ottenere la condanna alla riduzione in pristino o qualsivoglia altra pretesa di tutela civilistica.
La domanda va conseguentemente respinta.
Restano in ogni caso salve le possibili iniziative della PA per la forzosa riduzione in pristino dei luoghi.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici ed ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile vanno poste a carico delle medesime.
Ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura civile in considerazione della comunanza di interesse si giustifica la responsabilità in solido degli attori.
Le spese sono da liquidare come da decreto ministeriale numero 55 del 2014, e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della lite e dell'attività defensionale effettuata.
3 Analogamente vanno poste a carico degli attori le spese di CTU nonché quelle di consulenza tecnica di parte, essendo documentata la nomina del consulente di parte e dovendosi presumere l'onerosità della prestazione in coerenza con i principi generali. Esse vanno liquidate in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica così provvede:
1) respinge la domanda attorea avente ad oggetto la dedotta violazione delle distanze legali;
2) condanna e in solido a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario 15% iva
e CPA come per legge ed euro per esborsi;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori;
4) condanna e in solido a rimborsare ai convenuti Parte_1 Parte_1
le spese di consulenza tecnica di parte che si liquidano in via equitativa in euro 1.000,00 omnia.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4