Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06248/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6248 del 2025, proposto da
AR AZ SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4177/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1474/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. FA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, SS AR AZ ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4177/2024, pubblicata il 27 settembre 2024. Con tale pronuncia, il giudice del lavoro, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha parzialmente accolto il ricorso della docente e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, "Ministero") all'assegnazione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione in data 11 ottobre 2024. In data 13 ottobre 2025, la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord ha attestato il passaggio in giudicato della predetta sentenza per mancata proposizione di gravame nei termini di legge.
La parte ricorrente, lamentando il perdurante e ingiustificato inadempimento del Ministero, ha proposto la presente azione ai sensi dell'art. 112 c.p.a., chiedendo che questo Tribunale ordini all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando formale atto di costituzione senza svolgere specifiche difese.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
2.- In via preliminare, il ricorso è ricevibile. Dall'esame degli atti di causa, ed in particolare dalla documentazione depositata dalla ricorrente, si evince il rispetto delle condizioni di proponibilità dell'azione di ottemperanza. Il ricorso è stato notificato all'Amministrazione resistente e depositato presso la segreteria di questo Tribunale in data 18 novembre 2025. Unitamente al ricorso, è stata depositata copia autentica della sentenza da ottemperare, munita di attestazione di passaggio in giudicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma 2, del c.p.a.. L'azione è stata proposta entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'azione di ottemperanza è volta a conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che impongono a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nel caso di specie, la sentenza n. 4177/2024 del Tribunale di Napoli Nord ha statuito in modo chiaro e inequivocabile l'obbligo per il Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta del Docente per due annualità scolastiche, per un valore totale di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Nonostante la chiarezza del dictum giudiziale e la consolidata giurisprudenza in materia, l'Amministrazione resistente, pur ritualmente costituita in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato. L'inerzia del Ministero, protrattasi ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, legittima l'esperimento della presente azione.
Di conseguenza, deve essere dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4177/2024 del Tribunale di Napoli Nord. A tal fine, si ritiene congruo assegnare all'Amministrazione un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere all'accredito delle somme dovute.
In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, e in considerazione della "cosciente e persistente inottemperanza", si rende necessaria, ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), del c.p.a., la nomina sin da ora di un commissario ad acta. Tale organo ausiliario del giudice interverrà in via sostitutiva per dare attuazione al giudicato, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale. Si nomina, pertanto, quale commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), o un suo delegato, il quale, in caso di mancata esecuzione della presente sentenza nel termine sopra indicato, dovrà provvedere al compimento di tutti gli atti necessari per l'integrale ottemperanza al giudicato entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
3.- Deve essere accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a.. Tale istituto assume, nel caso di specie, una funzione particolarmente rilevante, non solo sanzionatoria ma anche e soprattutto compulsiva, al fine di vincere la deliberata inerzia della parte pubblica e stimolarne l'adempimento spontaneo. La norma prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali. Pertanto, si condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, a titolo di penalità di mora, pari al saggio degli interessi legali calcolato sulla sorta capitale dovuta (€ 1.000,00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, a decorrere dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo e fino alla data dell'effettivo adempimento. L'importo complessivo della penalità di mora non potrà comunque superare il limite del 10% della sorta capitale.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4177/2024, provvedendo all'accredito in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre interessi come da giudicato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
nomina, per il caso di perdurante inadempimento oltre il termine di cui sopra, quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma capitale dovuta, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 1) e fino alla data dell'effettivo adempimento, con il limite massimo complessivo del 10% della sorta capitale;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FE | AR ZZ |
IL SEGRETARIO