Art. 3.
Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sara' accertata in sede consuntiva,
Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sara' accertata in sede consuntiva,