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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ROA' MANUELA (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri anno esposto: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in I' (Cn) il 16/04/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno
2001;
1 - che dal matrimonio è nata a [...] il [...] la figlia oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che in data 04/10/2022 erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che, in data 03/11/2022, era stata omologata la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale sita in Villanova DO (CN), Nucleo Bongiovanni n. 2, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50% continuerà a restare di fatto e di diritto in godimento del signor che vi continuerà a vivere;
CP_1
3) la figlia , maggiorenne, vivrà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima sita Per_1
in DO (CN), Via della Pertà n. 56;
4) al momento del deposito del presente ricorso la figlia risulta economicamente Per_1
autosufficiente;
5) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già risolto separatamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale qui non contemplata e di non aver altro da chiedere o pretendere l'uno dall'altra.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole – essendo l'unica figlia nata in [...] matrimonio all'attualità maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
10/09/1967 a ON (CN), e , nato il [...] CUNEO (CN), celebrato CP_1
in I' (CN) il 16/04/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8 , parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di I' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ROA' MANUELA (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri anno esposto: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in I' (Cn) il 16/04/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno
2001;
1 - che dal matrimonio è nata a [...] il [...] la figlia oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che in data 04/10/2022 erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che, in data 03/11/2022, era stata omologata la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale sita in Villanova DO (CN), Nucleo Bongiovanni n. 2, di comproprietà dei coniugi nella misura del 50% continuerà a restare di fatto e di diritto in godimento del signor che vi continuerà a vivere;
CP_1
3) la figlia , maggiorenne, vivrà con la madre presso l'abitazione di quest'ultima sita Per_1
in DO (CN), Via della Pertà n. 56;
4) al momento del deposito del presente ricorso la figlia risulta economicamente Per_1
autosufficiente;
5) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già risolto separatamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale qui non contemplata e di non aver altro da chiedere o pretendere l'uno dall'altra.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole – essendo l'unica figlia nata in [...] matrimonio all'attualità maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
10/09/1967 a ON (CN), e , nato il [...] CUNEO (CN), celebrato CP_1
in I' (CN) il 16/04/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8 , parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di I' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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