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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/10/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4262/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4262/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa avv.ti Luigi Salvatore Iasevoli ed Enrico Parte_1
Volpicelli
ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
MA IN Di NO
CONVENUTA
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – Controparte_3
in persona del entrambi Controparte_4 Controparte_5 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
CONVENUTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previa sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale sopra indicata, così provvedere
e giudicare: 1) In via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 10020230013990378000 ex art. 624 c.p.c. sussistendone i presupposti per gravi motivi;
2) Dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento n.10020230013990378000 per inesistenza/nullità del decreto penale di condanna n. 155 del 02/03/2017, quale atto presupposto, perché mai ritualmente
pagina 1 di 6 notificato a parte ricorrente;
3) Dichiarare pertanto che nulla è dovuto dalla sig.ra
all' in riferimento ai crediti pretesi Parte_1 Controparte_1 con la cartella di pagamento n. 10020230013990378000 e con il decreto penale di condanna n. 155 del 02/03/2017, quale atto presupposto;
4) Condannare in ogni caso i convenuti, solidalmente tra loro al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.” per : “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività non Controparte_2 ricorrendone i presupposti di legge. In subordine voglia: - dichiarare la legittimità dell'operato dell' , avendo agito nel pieno rispetto della normativa Controparte_2 vigente, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
- esonerare l Controparte_2
, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di giustizia, per motivi che
[...] riguardano esclusivamente l'Ente Impositore”.
Per il Tribunale di Salerno ed il : “Dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione. Con vittoria di spese”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sign.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020230013990378000, avente ad pagina 2 di 6 oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di spese di giustizia afferenti all'esecuzione del decreto penale di condanna n. 155/2017 del 02.03.2017, adottato nei suoi confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore. A sostegno della domanda eccepiva la nullità/illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza/nullità della notifica dell'atto presupposto, non essendole mai stato notificato il Decreto Penale di Condanna da cui traeva origine la somma azionata.
Si costituiva rilevando che l'attività di recupero posta in essere si Controparte_2 era svolta nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa vigente e che nessuna responsabilità poteva, dunque, esserle addebitata, avendo provveduto alla quantificazione del credito sulla base dei dati trasmessi dall'Ente
Creditore. Riteneva, inoltre, che il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (DPR
115/22) non prevedeva la notifica di alcun atto prodromico alla cartella di pagamento e che la mancata notifica del Decreto Penale di Condanna, attenendo il al procedimento penale, poteva essere contestata solo innanzi al Giudice Penale.
Si costituivano anche il Tribunale di Nocera Inferiore ed il Controparte_4 eccependo l'inammissibilità dei motivi di opposizione, atteso che gli stessi integravano un'opposizione agli atti esecutivi, oramai preclusa all'attrice, essendo maturato il termine di decadenza di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica della cartella. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito dell'opposizione, in quanto il decreto penale di condanna n. 155 del 02.03.2017, sula base del quale erano state iscritte a ruolo le somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente e validamente notificato in data 17.12.2019 alla destinataria, la quale, avuto riguardo allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, aveva dimostrato di avere avuto piena conoscenza del decreto penale di condanna. Riteneva, infine, che l'operato del , ma anche dell' , non fosse CP_4 Controparte_1 censurabile, non essendo necessaria la notifica e/o comunicazione di nessun altro atto oltre quelli notificati alla odierna opponente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si si evidenzia che l'opposizione a cartella esattoriale fondata su decreto penale di condanna non notificato costituisce domanda di merito diretta a negare l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, sottraendosi pertanto all'applicazione del termine decadenziale di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile, trattandosi, appunto, di un'opposizione all'esecuzione. pagina 3 di 6 Passando al merito della vicenda, si rileva che i convenuti non abbiano provato l'avvenuta notifica del Decreto penale di condanna posto a fondamento della pretesa azionata con la cartella impugnata, mentre l'attrice, pur non essendo onerata a tanto, ha dato dimostrazione della mancata notifica di detto atto, allegando il provvedimento del
24/7/2024, con il quale il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava non esecutivo il decreto penale di condanna di cui trattasi, in assenza di prova della notifica dell'atto.
In merito a detto aspetto, si precisa che la giurisprudenza è oramai concorde nell'asserire che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La mancata notificazione del decreto penale di condanna determina, dunque, il venir meno della causale giuridica alla base dell'emissione del titolo esecutivo e della conseguente cartella di pagamento, rendendo quest'ultima priva di fondamento giuridico.
Si aggiunga, inoltre, che, che con il citato provvedimento del 24/7/2024 non sussisteva più alcun titolo esecutivo da azionare, ragion per cui, anche per questo verso, la cartella risulta essere priva di fondamento.
La prova della mancata notificazione del decreto penale, seguita dalla non esecutività del decreto penale di condanna di cui trattasi, comporta necessariamente l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità della cartella di pagamento opposta;
2) Condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore degli avv. Luigi Salvatore
Iasevoli ed avv. Enrico Volpicelli, dichiaratisi procuratori antistatari, la somma di €
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ed € 355,50 per spese.
Si comunichi. pagina 4 di 6 20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA OI
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
MA OI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4262/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa avv.ti Luigi Salvatore Iasevoli ed Enrico Parte_1
Volpicelli
ATTRICE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
MA IN Di NO
CONVENUTA
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – Controparte_3
in persona del entrambi Controparte_4 Controparte_5 rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
CONVENUTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previa sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale sopra indicata, così provvedere
e giudicare: 1) In via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà della cartella di pagamento n. 10020230013990378000 ex art. 624 c.p.c. sussistendone i presupposti per gravi motivi;
2) Dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento n.10020230013990378000 per inesistenza/nullità del decreto penale di condanna n. 155 del 02/03/2017, quale atto presupposto, perché mai ritualmente
pagina 1 di 6 notificato a parte ricorrente;
3) Dichiarare pertanto che nulla è dovuto dalla sig.ra
all' in riferimento ai crediti pretesi Parte_1 Controparte_1 con la cartella di pagamento n. 10020230013990378000 e con il decreto penale di condanna n. 155 del 02/03/2017, quale atto presupposto;
4) Condannare in ogni caso i convenuti, solidalmente tra loro al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.” per : “rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività non Controparte_2 ricorrendone i presupposti di legge. In subordine voglia: - dichiarare la legittimità dell'operato dell' , avendo agito nel pieno rispetto della normativa Controparte_2 vigente, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa;
- esonerare l Controparte_2
, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di giustizia, per motivi che
[...] riguardano esclusivamente l'Ente Impositore”.
Per il Tribunale di Salerno ed il : “Dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa opposizione, previo rigetto dell'istanza di sospensione. Con vittoria di spese”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato la sign.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020230013990378000, avente ad pagina 2 di 6 oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di spese di giustizia afferenti all'esecuzione del decreto penale di condanna n. 155/2017 del 02.03.2017, adottato nei suoi confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore. A sostegno della domanda eccepiva la nullità/illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza/nullità della notifica dell'atto presupposto, non essendole mai stato notificato il Decreto Penale di Condanna da cui traeva origine la somma azionata.
Si costituiva rilevando che l'attività di recupero posta in essere si Controparte_2 era svolta nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa vigente e che nessuna responsabilità poteva, dunque, esserle addebitata, avendo provveduto alla quantificazione del credito sulla base dei dati trasmessi dall'Ente
Creditore. Riteneva, inoltre, che il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (DPR
115/22) non prevedeva la notifica di alcun atto prodromico alla cartella di pagamento e che la mancata notifica del Decreto Penale di Condanna, attenendo il al procedimento penale, poteva essere contestata solo innanzi al Giudice Penale.
Si costituivano anche il Tribunale di Nocera Inferiore ed il Controparte_4 eccependo l'inammissibilità dei motivi di opposizione, atteso che gli stessi integravano un'opposizione agli atti esecutivi, oramai preclusa all'attrice, essendo maturato il termine di decadenza di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica della cartella. Contestava, inoltre, la fondatezza nel merito dell'opposizione, in quanto il decreto penale di condanna n. 155 del 02.03.2017, sula base del quale erano state iscritte a ruolo le somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente e validamente notificato in data 17.12.2019 alla destinataria, la quale, avuto riguardo allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, aveva dimostrato di avere avuto piena conoscenza del decreto penale di condanna. Riteneva, infine, che l'operato del , ma anche dell' , non fosse CP_4 Controparte_1 censurabile, non essendo necessaria la notifica e/o comunicazione di nessun altro atto oltre quelli notificati alla odierna opponente.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si si evidenzia che l'opposizione a cartella esattoriale fondata su decreto penale di condanna non notificato costituisce domanda di merito diretta a negare l'esistenza o la validità del titolo esecutivo, sottraendosi pertanto all'applicazione del termine decadenziale di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile, trattandosi, appunto, di un'opposizione all'esecuzione. pagina 3 di 6 Passando al merito della vicenda, si rileva che i convenuti non abbiano provato l'avvenuta notifica del Decreto penale di condanna posto a fondamento della pretesa azionata con la cartella impugnata, mentre l'attrice, pur non essendo onerata a tanto, ha dato dimostrazione della mancata notifica di detto atto, allegando il provvedimento del
24/7/2024, con il quale il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava non esecutivo il decreto penale di condanna di cui trattasi, in assenza di prova della notifica dell'atto.
In merito a detto aspetto, si precisa che la giurisprudenza è oramai concorde nell'asserire che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La mancata notificazione del decreto penale di condanna determina, dunque, il venir meno della causale giuridica alla base dell'emissione del titolo esecutivo e della conseguente cartella di pagamento, rendendo quest'ultima priva di fondamento giuridico.
Si aggiunga, inoltre, che, che con il citato provvedimento del 24/7/2024 non sussisteva più alcun titolo esecutivo da azionare, ragion per cui, anche per questo verso, la cartella risulta essere priva di fondamento.
La prova della mancata notificazione del decreto penale, seguita dalla non esecutività del decreto penale di condanna di cui trattasi, comporta necessariamente l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento della cartella esattoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità della cartella di pagamento opposta;
2) Condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore degli avv. Luigi Salvatore
Iasevoli ed avv. Enrico Volpicelli, dichiaratisi procuratori antistatari, la somma di €
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ed € 355,50 per spese.
Si comunichi. pagina 4 di 6 20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA OI
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