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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente TRA
con l'avv. Massimo MOSCA;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
; Controparte_1
E e per essa quale mandataria la con l'avv. Controparte_2 Controparte_3
Alessandra Villecco opposta nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di precetto notificato in data 9 dicembre 2016, la Controparte_1
intimava alla società di pagare entro e non oltre 10
[...] Parte_1 giorni dalla notifica dell'atto, la somma totale di euro 453788,56 oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo dal 22.10.2016 al di dell'effettivo soddisfo relativamente al mutuo/finanziamento n. C.F. . P.IVA_1
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2016, la “ proponeva Parte_1 opposizione a precetto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccependo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti eccezioni:
1 nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento;
2 mancata applicazione della moratoria al rapporto dedotto nell'atto di precetto
3 nullità delle clausole vessatorie relative al contratto di finanziamento nonché di quelle relative al capitolato di patti e condizioni formante parte integrante del contratto di finanziamento nonché il documento di sintesi;
4 nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art. 40 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385; 1 richiesta di riduzione dell'ipoteca;
2 istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituiva la impugnando e contestando punto per punto Controparte_1 ogni avversa richiesta deduzione ed eccezione, assumendo specifica posizione sulle richieste avanzate da parte opponente ed instando per il rigetto della spiegata opposizione. All'udienza del 18 maggio 2017 le parti si riportavano ai propri scritti e alle conclusioni rassegnate e con provvedimento emesso in pari data il Giudice, attesa la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2017 intrapresa nelle more dall'istituto bancario, dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione del titolo esecutivo reiterata da parte attrice, spettando tale decisione al Giudice dell'esecuzione e rinviava la causa all'udienza del 18/ gennaio 2018 concedendo i termini per il deposito delle richieste istruttorie.
Depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti in causa, con provvedimento del 29 gennaio 2018 il Giudice rigettava tutte le richieste istruttorie avanzate da parte opponente e rinviava all'udienza del 15 novembre 2018.
La causa subiva numerosi rinvii anche per trattative di bonario componimento.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. e di nuovo difensore del 14/01/2022 si costituiva con il sottoscritto avvocato la e per essa quale mandataria la CP_2 Controparte_3 quale nuovo titolare del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 la quale, in ossequio alle norme del codice di rito, si riportava a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate dal precedente difensore costituito nell'interesse di parte opposta. Eccepiva in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
Con provvedimento del 31 maggio 2023 il Giudice dispone la revoca dell'ordinanza del 07 marzo 2023, ordinando all'Istituto di Credito convenuto l'esibizione ex art 210 cpc della documentazione richiesta dal difensore di parte attrice in data 22 dicembre 2016.
Fissava, dunque, l'udienza del 12 dicembre 2023 per il deposito della detta documentazione e per la precisazione delle conclusioni.
Depositata la documentazione da parte opposta, con provvedimento dell'11 dicembre 2024 il Giudice rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale aveva rigettato le altre richieste istruttorie di parte opponente e, ritenuta matura la causa per la decisione la tratteneva a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso l'opposizione è infondata. Nel contratto di mutuo, l'inadempimento del mutuatario legittima, secondo i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto medesimo attraverso l'esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l'immediata restituzione dell'intero prestito. Se, allora, la richiesta di immediata restituzione dell'intero è parificabile (costituendone sostanzialmente un corollario) alla risoluzione per inadempimento, valgono per la prima le medesime regole, in tema di onere probatorio, che reggono la seconda.
Ne deriva che, perché il mutuante possa esigere il rimborso immediato della somma mutuata, deve fornire la prova del titolo negoziale da cui sorge la sua pretesa e limitarsi all'allegazione dell'inadempimento dell'altra parte.
Orbene, poiché la banca creditrice ha prodotto il titolo esecutivo, pienamente valido ed efficace, nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risultano allegate sia la circostanza dell'avvenuta erogazione della somma mutuata pari a
€ 500.000,00, sia quella della conclusione di patto di accollo, con la stipula dell'atto di compravendita del 28.3.2011, per l'importo di € 456.703,14 da parte dell'odierna opponente, sia, infine, quella dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione mediante regolare pagamento delle rate scadute secondo le modalità ed i termini analiticamente indicati nel contratto di mutuo, l'unica possibilità di sottrarsi alla propria obbligazione di pagamento è, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto adempimento.
Pertanto, dimostrata l'esistenza di un legittimo diritto di credito, la banca, quale contraente adempiente e creditrice dell'altrui prestazione, non ha altro onere probatorio fin quando il contraente debitore non dia dimostrazione dell'atto estintivo dell'obbligazione, ossia del suo adempimento o non contesti, in maniera specifica e circostanziata, la legittimità del diritto del creditore o la validità della fonte negoziale posta a base della formulata domanda giudiziale di adempimento e/o risarcitoria.
Eventualità che si è presentata ma, l'opposizione risulta comunque inammissibile.
Parte opponente, ha riconosciuto espressamente di aver sospeso il pagamento delle rate del mutuo, riferendo genericamente, “al corretto ammontare dell'importo precettato” ed alla corretta imputazione dei parziali pagamenti eseguiti, investendo non l'an della promossa azione esecutiva bensì soltanto il quantum della pretesa creditoria.
Quindi, è incontroverso il diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata quanto meno per il recupero delle somme che il debitore è tenuto a restituire a titolo di capitale, v'è da evidenziare che le contestazioni attinenti al c.d. quantum debeatur - a prescindere dal loro grado di fondatezza - non sono suscettibili di determinare, per ciò solo, l'arresto del processo esecutivo, non riguardando, si ripete, il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, ma ben possono essere decise in sede di ripartizione dell'eventuale ricavato della vendita dei beni.
La giurisprudenza, ha concordemente e pacificamente affermato che, con riferimento alle doglianze attinenti l'esatta determinazione del credito, la valutazione del Giudice deve essere incentrata sull'accertamento di elementi che facciano presumere, con alto grado di probabilità, che all'esito del giudizio di merito promosso dall'opponente consegua l'arresto definitivo della procedura esecutiva per totale carenza della sottostante azione, evenienza che si verifica nell'ipotesi in cui la pronuncia resa nel suddetto giudizio abbia contenuto di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Quindi: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. L'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito. … Il Giudice del rinvio, dunque, previo accertamento delle somme precettate non dovute, accoglierà parzialmente l'opposizione all'esecuzione, dichiarando inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per esse e la respingerà per la somma dovuta, a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa” . In definitiva, le censure attinenti esclusivamente al quantum della pretesa creditoria sono inidonee ad arrestare - neanche provvisoriamente - il corso del processo esecutivo e, all'esito del giudizio, non possono comunque condurre ad una pronuncia di invalidità dell'atto di precetto, non essendo contestato in radice il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la legittimità della correlativa azione intrapresa dal creditore, il quale legittimamente potrebbe procedere in via esecutiva anche nell'ipotesi in cui il credito sia minimo.
Quale primo motivo di opposizione, controparte contesta che “l'atto di precetto notificato è privo di quel contenuto minimo tale da rendere incerta ed illiquida la richiesta di pagamento da parte del creditore, inficiando, nella sostanza, lo stesso diritto a procedere “in executivis”.
In realtà, sia l'atto di precetto che il titolo esecutivo ad esso allegato, posto a fondamento della proposta azione esecutiva, consistente, come già evidenziato, in un contratto di mutuo ipotecario, con contestuale erogazione e quietanza, munito di formula esecutiva.
Il regolamento contrattuale, prevede le condizioni, le modalità ed i termini del rimborso:
ART. 3 - “La debitrice si obbliga a corrispondere alla banca il mutuo concesso con il presente contratto al tasso di interesse variabile mensilmente secondo le seguenti condizioni, modalità e termini: il tasso di interesse viene determinato nella somma dei seguenti addendi: una quota fissa pari a 1,10 punti per anno, costituita dalla commissione di intermediazione spettante alla CP_1 una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area Euro (Euribor) a un mese.
... il valore del parametro Euribor a un mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari al 4,438% nominale annuo. La durata sarà di 20 anti e il rimborso avverrà mediante pagamento di n. 240 rate mensili posticipate aventi scadenza l'ultimo giorno del mese”.
All'articolo 4, il contratto disciplina poi gli effetti del ritardo nel pagamento delle rate di rimborso prevedendo:
ART. 4 - “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuatari, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica.
Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente ... in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari ... rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7.3.1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari all'8,625%”.
Dall'esame dell'atto di precetto si evince chiaramente che è indicato ai debitori ogni elemento utile per individuare gli importi dei quali si richiede il pagamento. Infatti, oltre al riferimento ed alla individuazione dei titoli esecutivi, nei quali sono elencate le condizioni, i termini e le modalità per il rimborso della somma concessa a mutuo e che sono stati notificati unitamente all'atto di precetto, si rinviene nell'atto stesso analitica indicazione e quantificazione di tutte le voci del credito maturato e dei singoli importi, per capitale residuo, rate insolute, interessi di mora e contrattuali, maturati alla data del 21.10.2016. Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio i titoli esecutivi nei quali risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione di condanna avviata dalla banca sarebbe stata, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto integrale adempimento, circostanza questa assolutamente priva di supporto probatorio. In mancanza di tale prova, ben può la banca avvalersi delle disposizioni di legge e dei patti contrattuali che le consentono di ritenere decaduta la parte mutuataria dal beneficio del termine e chiedere, pertanto, l'immediata restituzione delle somme dovute per l'intero, quindi non solo gli importi dovuti per rate scadute interessi e spese, ma anche l'importo del capitale residuo a suo tempo erogato a titolo di mutuo. Nel dettagliato regolamento negoziale (a cui si rimanda integralmente), la banca ha informato e reso edotta la controparte di ogni singola successiva evenienza, affinché nella fase di esecuzione del contratto e, ancor più, preventivamente, all'atto della formazione del consenso, nulla vi fosse di indeterminato o anche soltanto di impreciso, rendendo chiaro ed univoco l'oggetto dell'accordo ed il contenuto delle rispettive prestazioni e limitando al minimo il ricorso a fattori esterni, che comunque rimandano a criteri certi ed oggettivi, sicuramente sufficienti a rendere immediatamente comprensibile e facilmente determinabile il contenuto del contratto stesso.
Il diritto alla restituzione del capitale mutuato è stabilito dall'articolo 2 del contratto di mutuo del 18.2.2008, ove si legge testualmente: “il mutuo viene erogato in una unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto dalla banca alla parte mutuataria, società
“Edilcolor” che dichiara di ricevere la somma di € 500.000,00, costituente l'intero importo del mutuo, della quale da ampia e finale quietanza”.
Nell'atto di compravendita del 28.3.2011 concluso tra la originaria mutuataria “Edilcolor” e la “ , le parti convengono espressamente che parte del corrispettivo per Parte_1
l'acquisto dei beni in esso indicati e precisamente l'importo di € 456.703,14, viene versato mediante accollo della residua parte del mutuo del 18.2.2008.
Quindi, risulta documentalmente provato che la Banca ha consegnato alla mutuataria la somma di € 500.000,00, che quest'ultima l'ha ricevuta e che, in virtù dell'intercorso patto di accollo, la “ ne deve la restituzione per la somma di € 456.703,14. Parte_1
L'art. 1813 c.c. stabilisce che “il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”, dalla avvenuta e documentata concessione ed erogazione del finanziamento consegue l'obbligo del debitore mutuatario di restituire tale somma, obbligo insito nella causa stessa del contratto intercorso tra le parti;
diritto al pagamento delle rate di mutuo insolute: il successivo articolo 3 del contratto di mutuo, indica “termini e modalità di rimborso;
diritto al pagamento dei residui interessi di mora: l'art. 4 del contratto di mutuo è poi dedicato alla determinazione degli interessi di mora. In definitiva, il procedimento logico seguito nella determinazione dell'importo del credito è chiaramente e analiticamente determinato e la banca convenuta ha fornito piena prova delle proprie ragioni di credito e dell'inadempimento della parte mutuataria, sulla quale ovviamente gravava l'incombenza di dimostrare l'integrale o almeno parziale pagamento del debito intimato con l'atto di precetto notificato.
Contrariamente poi a quanto rilevato da controparte, secondo la quale sarebbe “non comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare nonché i conteggi degli interessi”, dall'esame dell'atto di precetto si evince chiaramente che è offerto ai debitori ogni elemento utile per individuare gli importi dei quali si richiede il pagamento. Infatti, oltre al riferimento ed alla individuazione del titolo esecutivo ed all'atto di compravendita con accollo, che sono stati notificati unitamente all'atto di precetto, si rinviene nell'atto stesso analitica indicazione e quantificazione di tutte le voci del credito maturato e dei singoli importi, per capitale residuo, rate insolute, interessi di mora e contrattuali, maturati alla data del 21.10.2016.
Quanto alla imputazione dei pagamenti che controparte asserisce di aver già eseguito per l'importo complessivo di € 78.785,39, la posizione debitoria con prospetto delle rate insolute qui allegata evidenzia l'importo maturato alla data del 21.10.2016. L'estratto conto che la ha depositato a corredo delle memorie istruttorie ha dato conto della CP_1 imputazione delle somme già versate.
Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione di condanna avviata dalla banca sarebbe stata, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto integrale adempimento, circostanza questa assolutamente priva di supporto probatorio. In mancanza di tale prova, ben può la banca avvalersi delle disposizioni di legge e dei patti contrattuali che le consentono di ritenere decaduta la parte mutuataria dal beneficio del termine e chiedere, pertanto, l'immediata restituzione delle somme dovute per l'intero, quindi non solo gli importi dovuti per rate scadute, interessi e spese, ma anche l'importo del capitale residuo a suo tempo erogato a titolo di mutuo.
Sulla mancata applicazione della moratoria al rapporto dedotto nell'atto di precetto.
L'attore rileva che “la società avanzava, in data 29.03.13, Parte_1 domanda di adesione alla essendo titolare di tutti i requisiti di legge avendo Parte_2 effettuato tutti i pagamenti regolari, ultimo quello di dicembre 2012, nel totale rispetto del piano di ammortamento e delle scadenze pattuite. A seguito della citata domanda la Banca opposta comunicava, con lettera dell'8.5.13, la domanda risultava incompleta poiché “Manca accettazione dei garanti”. La sottoscrizione per accettazione da parte dei garanti interveniva nella successiva data del 4.6.13 ma, malgrado ciò, la non ha mai riscontrato la relativa domanda, nemmeno CP_1 nei trenta giorni successivi per come previsto dal citato accordo relativo alle PMI, motivo per il quale la moratoria doveva, e deve, intendersi accettata”. Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che, in base a quanto stabilito nell'accordo ABI con il quale è stata prevista la moratoria per le piccole e medie imprese, le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo “al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti della banca sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni”. Sul punto, parte opponente, pur dichiarando di possedere tutti i requisiti di legge avendo effettuato tutti i pagamenti regolari, non dimostra, in realtà, di poter essere considerata “in bonis” con riferimento a tutte le linee di credito in corso, che da come si evince, denotano tutte un andamento anomalo, sia per quanto riguarda gli altri rapporti di credito fondiario sia per quanto riguarda i crediti a breve termine.
Pertanto, allo stato, nessun addebito o responsabilità può essere individuato a carico della banca.
Ritenendo che la mancata risposta da parte della banca potesse equipararsi ad una accettazione tacita e pur ammettendo di non aver neanche ricevuto l'indicazione dei termini di decorrenza della moratoria, la “ , in via del tutto autonoma ed Parte_1 arbitraria, decideva di porre in essere, a partire dal 4.7.2013, “una situazione di sospensione dei pagamenti ... in attesa di indicazioni da parte della banca che però non sono mai giunte”.
L'eccezione parte da un assunto errato, presupponendosi che il mancato riscontro alla domanda di moratoria possa determinare una ipotesi di accettazione tacita. Al contrario, la normativa in materia, nel lasciare agli Istituti di Credito la più ampia discrezionalità in merito all'accoglimento della domanda, non prevede assolutamente il principio del silenzio - assenso.
In proposito, l'”Avviso Comune per la moratoria delle PMI” del 6.8.2009, senza prevedere alcun automatismo, stabilisce all'art. 6 (“Istruttoria delle domande di sospensione”) che “la banca, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto elle proprie procedure” e che “le banche saranno tenute a fornire una risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste”, con ciò prevedendosi esplicitamente che il termine di 30 giorni viene considerato ordinatorio e non certamente perentorio e, soprattutto, senza prevedere alcuna forma di silenzio assenso per effetto della mera presentazione della domanda di moratoria.
D'altra parte, è la stessa debitrice ad escludere che, nella fattispecie, possa ammettersi una forma di accettazione tacita, ritenendo anch'essa quanto meno necessaria una comunicazione con la quale si indichi il momento a partire dal quale decorra la sospensione. Orbene, nonostante la mancanza di tale indicazione, la “ ha Parte_1 ritenuto di poter sospendere i pagamenti, con ciò rendendosi inadempiente delle obbligazioni assunte. Nessuna responsabilità può pertanto addebbiarsi alla banca per aver
“continuato ad addebitare spese ed interessi nonché le quote capitali delle rate di finanziamento”, poiché nessun tacito accoglimento della richiesta di moratoria poteva considerarsi perfezionatosi.
Nel contempo, in base alla corretta ripartizione dell'onere della prova, spetta a parte attrice opponente dare dimostrazione di eventuali non corrette contabilizzazioni, da parte della banca, delle somme versate, poiché la banca, producendo il contratto di finanziamento completo del relativo piano di ammortamento, ha già dato prova delle modalità e dei termini per il rimborso del finanziamento.
Della presunta nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto di conto corrente e nel contratto di fideiussione.
Parte opponente contesta che, tra le clausole contrattuali che la banca ha sottoposto al meccanismo della doppia sottoscrizione, ve ne sarebbero alcune non rientranti nel tassativo elenco di cui all'art. 1341 c.c. Da ciò, deduce la sanzione della nullità, sia per le clausole che vessatorie non sono sia per quelle che rivestono tale qualifica.
L'eccezione è priva di pregio ed è smentita dalla documentazione agli atti.
In primo luogo, occorre precisare che il contratto di mutuo del 18.2.2008 (art. 9) contiene la clausola di approvazione delle clausole onerose con indicazione, ancorché sommaria, del loro contenuto (con espresso richiamo agli articoli 4, 5, 6 bis, comma 3, comma 4 e 8, nonché, con riferimento all'allegato capitolato, agli articoli 1, 2, 4, 8, 9,10, 11, 12, 14 e 18.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non esiste un principio di diritto per cui la specifica approvazione per iscritto di un certo numero di clausole contrattuali, vessatorie e non, richiamate in blocco, deve ritenersi di per sé inidonea ad assolvere al dettato dell'art. 1341 c.c., comma 2.
Ciò che rileva, infatti, è se le modalità del richiamo garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione.
Nella specie, le esigenze di specificità imposte dall'art. 1341 c.c. devono ritenersi soddisfatte, atteso che la clausola è stata sottoposta alla separata approvazione per iscritto non mediante il mero rinvio al suo numero d'ordine, ma con preciso, seppur sintetico, richiamo al suo contenuto, unitamente ad altre sole clausole (e dunque non a tutte, od a gran parte, delle condizioni generali di contratto) che, ancorché non tipicamente vessatorie, comportavano particolari oneri per la contraente. Sul punto si rimanda alla giurisprudenza citata nella comparsa di costituzione.
Orbene, poiché è indubbio che le singole clausole vessatorie sottoposte alla sottoscrizione del contraente contenevano una sia pur necessariamente sommaria descrizione del contenuto, in modo da attirare l'attenzione del firmatario, l'eccezione di controparte perde rilievo e fondamento.
In ogni caso, poi, nell'invocare la nullità delle clausole non vessatorie e - non si individua per quale correlazione - anche la “nullità/inesistenza ed inopponibilità” anche di quelle vessatorie, parte opponente avrebbe quanto meno dovuto indicare quale norma preveda tale sanzione, tenendo conto che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1418 c.c. le cause di nullità sono tipiche (contrarietà a norme imperative, mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, illiceità della causa, illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge).
Decadenza dal beneficio del termine - Presunta nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art. 40 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385.
Controparte si duole, poi, della intervenuta decadenza dal beneficio del termine nonostante la presentazione della domanda di moratoria avvenuta in data 29.3.2013, reputando che “la mancata, quanto illegittima, applicazione della moratoria richiesta, che deve intendersi tacitamente accolta secondo quanto disposto dalla legge sul punto, impedisce ogni forma di decadenza dal beneficio del termine rendendo la Banca opposta del tutto inadempiente agli obblighi assunti. Infatti parte opposta ha continuato ad addebitare le rate del finanziamento con relative spese ed interessi non affatto dovute senza tenere in alcun conto il periodo in cui avrebbe dovuto applicare la moratoria e la cui decorrenza doveva essere comunicata alla parte opponente”.
Sul punto, occorre ribadire che le conseguenze della unilaterale ed arbitraria decisione di sospendere i pagamenti delle rate, pur in mancanza della adesione da parte della banca, sono imputabili esclusivamente alla “ , la quale, come da essa stessa Parte_1 ammesso, avrebbe dovuto attendere non solo l'eventuale accettazione da parte della banca ma anche la comunicazione della decorrenza del periodo di sospensione. Inoltre, contrariamente a quanto riferito, si ribadisce che non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'adesione della banca alla domanda di moratoria mediante la tacita approvazione o il silenzio assenso, dal momento che, si ribadisce, ciò contrasterebbe sia con la necessità di indicare, quanto meno, la data iniziale del periodo di sospensione, sia, più a monte, con la natura non perentoria del termine previsto per il riscontro da parte della banca, il cui decorso non può assolutamente ingenerare la certezza che la domanda sia stata accolta ma, al più, il dubbio che essa sia stata respinta.
Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore eccezione secondo la quale “la clausola afferente l'art. 9 statuirebbe in ordine alla decadenza del beneficio del termine del mutuatario, che, per i motivi esposti, non è estensibile e non affatto opponibile oltre che inefficace nei confronti della odierna opponente. La banca opposta avrebbe dovuto in ogni caso diffidare in via preventiva ed autonoma l'opponente con specifica comunicazione della intervenuta decadenza del termine ma, per i motivi esposti e le nullità delle clausole vessatorie già evidenziate in premessa, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 40 T.U.B. solo dopo la scadenza o il ritardo di ben 7 rate”.
Nell'art. 9 del contratto di mutuo le parti dichiarano di approvare espressamente, tra le altre, proprio la clausola dell'art. 9 dell'allegato capitolato, relativa alla “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
Ma, in ogni caso, vi è in atti la lettera raccomandata a.r. del 27.2.2014 con la quale la Banca ha comunicato alla “ la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. Parte_1
1186 c.c. e dell'art. 9 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto di mutuo del 18.2.2008, intimando, ai sensi dell'art. 1219 c.c e degli artt. 9 e 10 del medesimo capitolato, l'immediato pagamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della esposizione debitoria maturata.
Il tutto nel pieno rispetto della disposizione dell'art. 9 del capitolato, richiamato dalla stessa parte opponente, che prevede (comma 4) che “al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi, entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax con la quale la banca comunicherà al mutuatario che intende avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto, il mutuatario e gli eventuali garanti daranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo art. 11”.
Da ultimo, altrettanto infondata è l'eccezione secondo la quale “all'odierna opponente non è stata indirizzata alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine che, in ogni caso, sarebbe potuta intervenire solo dopo lo spirare dei termini previsti sul punto dall'art. 40 T.U.B. Sul punto il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'art. 40 dispone testualmente al comma II che “…La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata…”.
In buona sostanza, l'opponente postula il carattere speciale ed imperativo (cioè inderogabile) della riferita disposizione del Testo Unico Bancario: nella prospettazione di parte, infatti, l'istituto di credito mutuante potrebbe dar luogo alla risoluzione del contratto unicamente nell'ipotesi ivi contemplata (ovverosia, il ritardo nel pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, intendendosi per ritardo il pagamento compreso tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata), in deroga alla disciplina ordinaria sancita dagli artt. 1819 e 1820 cod. civ. per il contratto di mutuo. Di conseguenza, sempre nella prospettazione di parte, nel caso di specie la risoluzione avrebbe avuto luogo in difetto delle condizioni di cui all'art. 40, secondo comma, T.U.B..
Innanzitutto, in via logicamente prioritaria, occorre rilevare come la eccezione sottesa al motivo in questione investa non già l'esistenza di un inadempimento, non oggetto di contestazione ma anzi di espresso riconoscimento, bensì la legittimità della risoluzione contrattuale operata dall'istituto di credito.
Ora, se si tiene conto del fatto che, da un Iato, la procedura espropriativa può essere utilmente promossa dal creditore per l'integrale pagamento di quanto dovutogli, nonché, dall'altro lato, che nel caso di specie la stessa controparte nella narrativa del proprio atto dichiara che di aver completamente sospeso - e non ritardato - i pagamenti a far tempo dal 4.7.2013, deve conseguentemente ammettersi che - quand'anche la risoluzione operata dall'istituto di credito mutuante fosse da ritenersi illegittima - in ogni caso la presente procedura potrebbe proseguire per il recupero delle rate non pagate (nonché - a condizione beninteso di uno specifico ed autonomo atto di intervento - delle ulteriori rate via via scadute e rimaste impagate). In altri termini, la contestazione sollevata si risolve, a ben vedere, in una discussione non già sull'an debeatur (elemento che, laddove esistente, è di per sé sufficiente perché la procedura espropriativa possa proseguire e l'istanza di sospensione sia rigettata), bensì sul quantum debeatur, se cioè il creditore possa pretendere di agire in via esecutiva per il recupero della sola rata o rate non pagate secondo la scadenza ordinaria (con gli interessi di mora medio tempore maturati), oppure dell'intero capitale e dei relativi interessi di mora (per effetto dell'immediata esigibilità del capitale conseguente alla risoluzione). Di conseguenza, proprio in quanto relativa al solo profilo del quantum debeatur, la doglianza è di per sé inidonea a determinare l'accoglimento dell'istanza di sospensione spiegata dall'opponente, atteso che la sospensione non può che riferirsi alla procedura espropriativa nel suo complesso.
Ad ogni modo, anche a voler superare le considerazioni sopra svolte, la tesi dell'opponente non è comunque condivisibile.
Invero, dalla disamina della documentazione richiamata dalla stessa controparte e dei patti e delle condizioni contenute nel capitolato generale del contratto di mutuo del 18.2.2008, si ricava palese smentita delle contestazioni di parte opponente.
In primo luogo, la sostanziale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte discende dalle stesse affermazioni di controparte, la quale nell'atto di opposizione evidenzia che in data 29.3.2013 la “ ha fatto ricorso alla richiesta di moratoria Parte_1 per le PMI, chiedendo la sospensione dei ratei. In buona sostanza, la stessa opponente ammette che già prima della costituzione in mora da parte della banca si trovava in una tale situazione di difficoltà economica da dover chiedere una sospensione dei pagamenti delle rate del finanziamento.
Evidente, dunque, che tale situazione non poteva non ingenerare nella banca un evidente allarme, tant'è che, appunto, con la lettera del 27.2.2014 ha richiesto il rientro dalla esposizione debitoria manifestatasi, intimando la decadenza dal beneficio del termine.
Dunque, dalla esatta ricostruzione degli eventi discende la piena legittimità dell'operato della banca. Infatti, dopo aver atteso il decorso di oltre due anni dalla costituzione in mora, soltanto in data 9.12.2016 la banca ha notificato atto di precetto, manifestando nuovamente l'intenzione di avvalersi della clausola che consente di ritenere la debitrice decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e degli intercorsi patti contrattuali.
In punto di diritto, è da ritenere che la disposizione di cui all'art. 40, secondo comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993 non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato dal legislatore del T.U.B. .
Al riguardo, giova evidenziare anzitutto ed in termini generali come - secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento (di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c.) sia applicabile anche al mutuo oneroso, posto che si tratta di un contratto che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. 21.2.1995 n. 1861). Orbene, in riferimento a quella peculiare ipotesi di mutuo oneroso costituita dal mutuo fondiario, come appare evidente dal tenore letterale dell'art. 40, secondo comma, D. Lgs. n. 385/1993, la disposizione in parola prende in considerazione un'ipotesi ben determinata: quella del “ritardato pagamento”, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata). Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale.
Dunque, la disposizione richiamata da controparte introduce una distinzione tra l'ipotesi di “ritardato pagamento” e quella di “mancato pagamento” di una rata, assegnando a tali fattispecie una diversa rilevanza sul piano della possibilità per la banca di ottenere la risoluzione del contratto. Più in particolare, essa è diretta a precisare e integrare il disposto codicistico di cui all'art. 1819 c.c., riferito solo all'ipotesi di “mancato pagamento” fissando la rilevanza che assume sul piano della risoluzione la diversa circostanza del “ritardato pagamento”.
In realtà, posto che le regole in tema di risoluzione applicabili al mutuo appaiono astrattamente idonee a disciplinare tanto l'ipotesi di inadempimento assoluto quanto quella di inadempimento relativo, sembra più corretto affermare che l'art. 40, comma 2°, T.U.B. è diretto a graduare la rilevanza del mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto.
Nello specifico, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso superi la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato.
Ciò comporta, in definitiva, che il mancato pagamento o il pagamento avvenuto oltre i 180 giorni dalla scadenza anche di una sola rata determina la possibilità per la banca di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Dal tenore della norma di cui all'art. 40 T.U.B. appare quindi chiaro che essa disciplina in realtà solo il caso del “ritardato pagamento”, sicché resta confermato che, in caso di
“mancato pagamento” anche solo di una sola rata, permane la facoltà della banca di risolvere il contratto. In definitiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 40, comma 2, T.U.B., vige la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (ovvero mancato pagamento). La banca potrà, così, invocare la risoluzione giudiziale del negozio di finanziamento nell'ipotesi di pagamento ritardato verificatosi per più di 7 volte;
in quella di pagamento intervenuto oltre il 180° giorno dalla scadenza;
e, naturalmente, in caso di inadempimento assoluto, ossia di mancanza vera e propria del pagamento anche di una sola rata. In questi casi resta pienamente applicabile l'art. 1819 c.c., il quale consente, nel caso di inadempimento dell'obbligo del pagamento anche di una sola rata, di richiedere al cliente l'intero.
In questa prospettiva, allora, può ben ritenersi che con la disposizione sopra richiamata il legislatore abbia inteso "tipizzare" ai fini della risoluzione contrattuale la fattispecie del ritardo nel pagamento della rata da parte del mutuatario: si è cioè stabilito che il ritardo possa dar luogo alla risoluzione unicamente laddove ricorrano le condizioni ivi precisate (ovverosia che il ritardo abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche non consecutive). Ed in quest'ottica si tratta indubbiamente di una disposizione avente carattere "speciale" rispetto alla disciplina codicistica in tema di risoluzione contrattuale.
Per contro, la disposizione dell'art. 40, secondo comma, del T.U.B. non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento (diverse cioè dal pagamento ritardato), ipotesi che pure potenzialmente sono configurabili: si pensi, a mero titolo di esempio, all'inadempimento assoluto (ovverosia, all'ipotesi in cui il pagamento della rata sia del tutto omesso dal mutuatario), oppure al ritardo nel pagamento che vada oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Ora, se si tiene conto del fatto che, in difetto di una norma speciale, torna ad essere applicabile la disciplina di carattere generale, la mancata previsione nel T.U.B. di una disposizione relativa alla risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento deve ritenersi comporti unicamente l'applicazione della disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (nonché, eventualmente, quella di cui all'art. 1456 c.c. in tema di clausola risolutiva espressa), ovverosia la disciplina in astratto applicabile ad ogni ipotesi di mutuo oneroso.
Né può ritenersi, per contro, che la mancata previsione sia del tutto ostativa alla possibilità della risoluzione fuori dei casi espressamente contemplati: da un lato, infatti, la disposizione non è formulata in termini letterali tali da escludere altre fattispecie (preoccupandosi piuttosto di precisare quando il ritardo nel pagamento è da considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della risoluzione); dall'altro lato e soprattutto, un'interpretazione di tal fatta sarebbe palesemente irragionevole, posto che consentirebbe la risoluzione qualora il pagamento abbia comunque luogo (sebbene in ritardo per sette volte) e non anche nell'ipotesi (ben più grave) in cui il pagamento sia completamente omesso dal mutuatario.
In conclusione, quindi, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 40, secondo comma, T.U.B., trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo. Ora, poiché nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti ha previsto, tra l'altro, la possibilità che la risoluzione abbia luogo (secondo lo schema della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ.) non solo nell'ipotesi di cui all'art. 40 del T.U.B., ma anche in presenza di eventi diversi e poiché la ricorrenza di tali eventi non è mai stata messa in discussione dall'odierno opponente, deve concludersi per la legittimità dell'invocata risoluzione contrattuale.
In particolare, nello stesso Capitolato allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dall'opponente, viene espressamente specificato (art. 9, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento”) che “la debitrice espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi anche di preammortamento, decorsi almeno 180 giorni dalla relativa scadenza, la banca avrà facoltà di ritenere la debitrice tessa decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto, in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale”.
Alla luce della ricostruzione ora riportata, emerge il mancato pagamento di 11 rate mensili del contratto di finanziamento, scadute dal 31.3.2013 al 31.1.2014, per complessivi € 21.637,62, senza considerare le ulteriori rate successivamente rimaste anch'esse insolute. La circostanza è confermata anche dalla allegata posizione debitoria alla data del 21.10.2016, dalla quale risulta che, a partire dal 31.3.2013 la parte debitrice ha completamente omesso il pagamento di ben 43 rate scadute.
Nel contratto di mutuo, pertanto, l'inadempimento del mutuatario legittima, secondo i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto medesimo attraverso l'esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l'immediata restituzione dell'intero.
Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato il mancato rientro dalle esposizioni debitorie e l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo a partire da quella in scadenza 31.3.2013, in virtù dell'espresso riconoscimento di debito da parte della stessa opponente, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione esecutiva legittimamente avviata dalla banca è, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto adempimento.
In ogni caso, poi, nella rappresentazione dei fatti fornita, vi è che con la notificazione dell'atto di precetto - avvenuta in data 9.12.2016 e, quindi, ben oltre il termine di scadenza delle rate di mutuo di cui all'articolo 9 del capitolato allegato al contratto di mutuo e, soprattutto, ben oltre il termine di legge di 180 giorni di scadenza fissato nel secondo comma dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 385/1993 - la “ ” ha Controparte_1 definitivamente e con atto idoneo manifestato la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai fini dello scioglimento del contratto di mutuo, con ogni effetto e conseguenza di legge. In proposito: “in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può pertanto essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale …. va rilevato che la clausola risolutiva espressa conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione
…. La dichiarazione è un negozio unilaterale (in quanto esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo nascente dalla clausola;
è recettizia (in quanto acquista efficacia soltanto se è portata a conoscenza della controparte); non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale”.
L'atto di precetto, in definitiva, è atto recettizio idoneo a manifestare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed a produrre, in concorso con l'inadempimento del debitore, lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Trascorsi oltre 3 anni dalla scadenza della prima rata insoluta del contratto di mutuo e manifestatosi ormai in modo conclamato l'inadempimento del debitore, che alla data del precetto aveva omesso e/o ritardato l'integrale pagamento delle ulteriori rate in scadenza, la banca creditrice è certamente legittimata ad agire per la tutela del proprio diritto, usufruendo della operatività della risoluzione ipso iure del contratto di mutuo.
Sulle garanzie prestate e sulla richiesta di riduzione dell'ipoteca. Eccepisce, ancora, controparte “la sproporzione del presunto debito precettato rispetto alle garanzie offerte dai fideiussori e datori di ipoteca relativamente ad un credito originario di Euro 500.000,00. Nel documento di sintesi, allegato all'atto di precetto, sotto il titolo “principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente” viene indicato al primo punto che:
“…importo dell'ipoteca, del privilegio e della fideiussione eventualmente prestati a favore della banca: 200% dell'importo del finanziamento concesso…”. Secondo la norma appena richiamata la garanzia massima da prestare era pari ad un totale di Euro 1.000.000,00. Allo stato risulta dimostrato come rispetto alla somma precettata di € 453.788,96 quella invece versata da parte opposta sia superiore di almeno 1/5 rispetto a quella erogata ... del tutto illegittima è la garanzia ipotecaria mantenuta dalla banca opposta nella consistenza originaria ... ”.
Anche tale eccezione è infondata.
Quanto alla pretesa di controparte di ottenere “l'immediata riduzione della garanzia ipotecaria nei limiti previsti dalla percentuale stabilita dal contratto ma con riferimento al capitale residuo”, occorre evidenziare che, in base all'art. 2875 c.c., si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855. Nella domanda diretta a sollecitare la cancellazione dell'ipoteca riguardo a taluni beni od a restringere l'iscrizione ad alcuni soltanto, le indicazioni relative alla consistenza ed al valore dei singoli beni ai fini di ottenere una limitazione dell'iscrizione ipotecaria concretano semplici allegazioni, le quali non condizionano né limitano l'esercizio del potere discrezionale del giudice di determinare i beni sui quali l'ipoteca deve essere ristretta (Cass. II, n. 837/1978).
Orbene, in primo luogo occorre rilevare che, alla data di stipula del contratto di mutuo vi era assoluta proporzione tra l'importo del capitale mutuato ed il valore del bene concesso in garanzia ed analoga proporzione è riscontrabile alla data odierna.
Con riferimento alla perizia prodotta dall'opponente per dimostrare il presunto effettivo valore dei beni ipotecati, essa, essendo, appunto, atto di parte, non assume alcun valore probatorio ai fini di causa, per cui l'indicazione dei valori delle singole unità immobiliari ipotecate non appare, allo stato suffragata da adeguato supporto probatorio né risulta dimostrata la asserita sproporzione.
Infine, poiché l'importo complessivamente erogato era pari a € 500.000,00, l'importo oggetto dell'accollo di mutuo era pari a € 456.703,14, l'importo precettato è pari a € 453.788,96 (per capitale residuo, rate insolute e interessi) e poichè controparte asserisce di aver versato, fino ad ora, la somma di € 78.785,39, non è assolutamente provato che la somma versata sia superiore di almeno 1/5 rispetto a quella erogata. Quindi, non corrisponde alla documentata realtà dei fatti la riferita circostanza che la debitrice abbia estinto la quinta parte del debito originario ed abbia quindi diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
In ogni caso, da ultimo, la istanza di riduzione dell'ipoteca sugli immobili posti a garanzia del mutuo non vale, di per sé, a contestare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e non ha, quindi, alcuna valenza ai fini della fondatezza della proposta azione giudiziale Lamenta infatti parte opponente che la banca non avrebbe decurtato dal debito rinveniente dall'inadempimento del contratto di finanziamento ipotecario dell'11.4.2007 la complessiva somma di € 205.000,00, di cui € 100.000,00 versata a mezzo assegno non trasferibile del 29.10.2015, € 30.000,00 versata con assegno non trasferibile emesso in pari data ed € 75.000,00 versata con modalità non meglio specificate. Orbene, richiamata ancora la valenza probatoria delle scritture contabili della banca - viepiù rafforzata dalle disposizioni contenute nel documento di sintesi allegato all'atto integrativo e quietanza di finanziamento del 22.10.2007 in forza del quale gli estratti dei libri contabili della banca spiegano piena efficacia probatoria dell'ammontare del credito verso il mutuatario - occorre evidenziare che le stesse non solo provano l'ammontare del credito per come precettato ma, inequivocabilmente, danno atto dei pagamenti effettuati dalla società debitrice. A tal fine sarà sufficiente l'esame del documento attestante la posizione debitoria al 21.10.2016 e sulla cui scorta è stato redatto l'atto di precetto, per concludere che, a solo titolo di capitale, la banca creditrice ha incassato la somma di € 172.407,53, oltre evidentemente agli interessi corrispettivi sul capitale. Il tutto con la conseguenza che la somma di € 205.000,00 agitata da controparte, è stata certamente conteggiata in favore della debitrice. A parte poi tale circostanza, occorre in ogni caso considerare che le linee di credito in sofferenza delle quali è titolare la società odierna opponente sono molteplici. In tale stato, quindi, è evidente che eventuali pagamenti, impregiudicate le risultanze delle scritture contabili allegate e non essendovi prova di una diversa imputazione dei pagamenti ad opera di controparte, vengono legittimamente imputati dalla banca alla stregua dei criteri di cui all'art. 1193, 2° comma, c.c. Restano quindi relegate a mere ipotesi congetturali tutte le argomentazioni esposte sul punto da controparte. Tanto premesso deve essere rilevato come a fronte della attestazione del mancato pagamento delle rate del mutuo almeno dal 21 ottobre 2016, nulla in contrario abbia comprovato parte opponente (su cui gravava il relativo onere), atteso che nessun valore può avere l'informale prospetto dei pagamenti versato in atti. Può quindi essere dato come pacifico il fatto dell'inadempimento al pagamento delle rate del mutuo per come dedotto. Legittimamente la banca ha intimato la risoluzione contrattuale: dell'art. 12 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto di mutuo dell'11.04.2007, intimando, ai sensi dell'art. 1219 e.e e degli artt. 128 e 14 del medesimo capitolato, l'immediato pagamento, entro ·5 giorni dalla ricezione, della esposizione ·debitoria maturata. Il tutto nel pieno rispetto della disposizione dell'art. 12, comma 4, del capitolato, richiamata dalla stessa parte opponente, che prevede che "al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi 1 e 3, entro il termine di 5 giorni (e non 10) decorrenti dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax con la quale la· banca comunicherà al "Mutuatario" che intende avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto, il "Mutuatario" e gli eventuali "Garanti" saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo art. 15''. Nella specie - come detto – l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 2013, con conseguente mancato pagamento delle successive a rate e conseguente intimazione di risoluzione da parte della banca. Né assume rilievo la circostanza che la società debitrice principale avesse presentato in data 29 aprile 2013 istanza per la moratoria nel pagamento delle rate del mutuo, atteso che non ha offerto in giudizio la prova della sussistenza delle condizioni per accedere a tale beneficio, in particolare la assenza di posizioni a sofferenza e/o incagliate (tenuto conto della pacifica circostanza dedotta in giudizio della sussistenza di un saldo passivo di c.c., non essendovi prova di un saldo attivo anche a seguito di ricalcolo non essendo stata prodotta alcuna documentazione relativa al predetto c.c.). Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – prima sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20 settembre 2025 IL Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
con l'avv. Massimo MOSCA;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
; Controparte_1
E e per essa quale mandataria la con l'avv. Controparte_2 Controparte_3
Alessandra Villecco opposta nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di precetto notificato in data 9 dicembre 2016, la Controparte_1
intimava alla società di pagare entro e non oltre 10
[...] Parte_1 giorni dalla notifica dell'atto, la somma totale di euro 453788,56 oltre interessi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo dal 22.10.2016 al di dell'effettivo soddisfo relativamente al mutuo/finanziamento n. C.F. . P.IVA_1
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2016, la “ proponeva Parte_1 opposizione a precetto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccependo a sostegno delle proprie ragioni le seguenti eccezioni:
1 nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per genericità e per incertezza ed illiquidità della richiesta di pagamento;
2 mancata applicazione della moratoria al rapporto dedotto nell'atto di precetto
3 nullità delle clausole vessatorie relative al contratto di finanziamento nonché di quelle relative al capitolato di patti e condizioni formante parte integrante del contratto di finanziamento nonché il documento di sintesi;
4 nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art. 40 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385; 1 richiesta di riduzione dell'ipoteca;
2 istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituiva la impugnando e contestando punto per punto Controparte_1 ogni avversa richiesta deduzione ed eccezione, assumendo specifica posizione sulle richieste avanzate da parte opponente ed instando per il rigetto della spiegata opposizione. All'udienza del 18 maggio 2017 le parti si riportavano ai propri scritti e alle conclusioni rassegnate e con provvedimento emesso in pari data il Giudice, attesa la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 42/2017 intrapresa nelle more dall'istituto bancario, dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione del titolo esecutivo reiterata da parte attrice, spettando tale decisione al Giudice dell'esecuzione e rinviava la causa all'udienza del 18/ gennaio 2018 concedendo i termini per il deposito delle richieste istruttorie.
Depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti in causa, con provvedimento del 29 gennaio 2018 il Giudice rigettava tutte le richieste istruttorie avanzate da parte opponente e rinviava all'udienza del 15 novembre 2018.
La causa subiva numerosi rinvii anche per trattative di bonario componimento.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. e di nuovo difensore del 14/01/2022 si costituiva con il sottoscritto avvocato la e per essa quale mandataria la CP_2 Controparte_3 quale nuovo titolare del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 la quale, in ossequio alle norme del codice di rito, si riportava a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate dal precedente difensore costituito nell'interesse di parte opposta. Eccepiva in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
Con provvedimento del 31 maggio 2023 il Giudice dispone la revoca dell'ordinanza del 07 marzo 2023, ordinando all'Istituto di Credito convenuto l'esibizione ex art 210 cpc della documentazione richiesta dal difensore di parte attrice in data 22 dicembre 2016.
Fissava, dunque, l'udienza del 12 dicembre 2023 per il deposito della detta documentazione e per la precisazione delle conclusioni.
Depositata la documentazione da parte opposta, con provvedimento dell'11 dicembre 2024 il Giudice rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale aveva rigettato le altre richieste istruttorie di parte opponente e, ritenuta matura la causa per la decisione la tratteneva a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso l'opposizione è infondata. Nel contratto di mutuo, l'inadempimento del mutuatario legittima, secondo i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto medesimo attraverso l'esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l'immediata restituzione dell'intero prestito. Se, allora, la richiesta di immediata restituzione dell'intero è parificabile (costituendone sostanzialmente un corollario) alla risoluzione per inadempimento, valgono per la prima le medesime regole, in tema di onere probatorio, che reggono la seconda.
Ne deriva che, perché il mutuante possa esigere il rimborso immediato della somma mutuata, deve fornire la prova del titolo negoziale da cui sorge la sua pretesa e limitarsi all'allegazione dell'inadempimento dell'altra parte.
Orbene, poiché la banca creditrice ha prodotto il titolo esecutivo, pienamente valido ed efficace, nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risultano allegate sia la circostanza dell'avvenuta erogazione della somma mutuata pari a
€ 500.000,00, sia quella della conclusione di patto di accollo, con la stipula dell'atto di compravendita del 28.3.2011, per l'importo di € 456.703,14 da parte dell'odierna opponente, sia, infine, quella dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione mediante regolare pagamento delle rate scadute secondo le modalità ed i termini analiticamente indicati nel contratto di mutuo, l'unica possibilità di sottrarsi alla propria obbligazione di pagamento è, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto adempimento.
Pertanto, dimostrata l'esistenza di un legittimo diritto di credito, la banca, quale contraente adempiente e creditrice dell'altrui prestazione, non ha altro onere probatorio fin quando il contraente debitore non dia dimostrazione dell'atto estintivo dell'obbligazione, ossia del suo adempimento o non contesti, in maniera specifica e circostanziata, la legittimità del diritto del creditore o la validità della fonte negoziale posta a base della formulata domanda giudiziale di adempimento e/o risarcitoria.
Eventualità che si è presentata ma, l'opposizione risulta comunque inammissibile.
Parte opponente, ha riconosciuto espressamente di aver sospeso il pagamento delle rate del mutuo, riferendo genericamente, “al corretto ammontare dell'importo precettato” ed alla corretta imputazione dei parziali pagamenti eseguiti, investendo non l'an della promossa azione esecutiva bensì soltanto il quantum della pretesa creditoria.
Quindi, è incontroverso il diritto della creditrice opposta di procedere ad esecuzione forzata quanto meno per il recupero delle somme che il debitore è tenuto a restituire a titolo di capitale, v'è da evidenziare che le contestazioni attinenti al c.d. quantum debeatur - a prescindere dal loro grado di fondatezza - non sono suscettibili di determinare, per ciò solo, l'arresto del processo esecutivo, non riguardando, si ripete, il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, ma ben possono essere decise in sede di ripartizione dell'eventuale ricavato della vendita dei beni.
La giurisprudenza, ha concordemente e pacificamente affermato che, con riferimento alle doglianze attinenti l'esatta determinazione del credito, la valutazione del Giudice deve essere incentrata sull'accertamento di elementi che facciano presumere, con alto grado di probabilità, che all'esito del giudizio di merito promosso dall'opponente consegua l'arresto definitivo della procedura esecutiva per totale carenza della sottostante azione, evenienza che si verifica nell'ipotesi in cui la pronuncia resa nel suddetto giudizio abbia contenuto di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Quindi: “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente. L'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantità del credito. … Il Giudice del rinvio, dunque, previo accertamento delle somme precettate non dovute, accoglierà parzialmente l'opposizione all'esecuzione, dichiarando inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per esse e la respingerà per la somma dovuta, a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa” . In definitiva, le censure attinenti esclusivamente al quantum della pretesa creditoria sono inidonee ad arrestare - neanche provvisoriamente - il corso del processo esecutivo e, all'esito del giudizio, non possono comunque condurre ad una pronuncia di invalidità dell'atto di precetto, non essendo contestato in radice il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la legittimità della correlativa azione intrapresa dal creditore, il quale legittimamente potrebbe procedere in via esecutiva anche nell'ipotesi in cui il credito sia minimo.
Quale primo motivo di opposizione, controparte contesta che “l'atto di precetto notificato è privo di quel contenuto minimo tale da rendere incerta ed illiquida la richiesta di pagamento da parte del creditore, inficiando, nella sostanza, lo stesso diritto a procedere “in executivis”.
In realtà, sia l'atto di precetto che il titolo esecutivo ad esso allegato, posto a fondamento della proposta azione esecutiva, consistente, come già evidenziato, in un contratto di mutuo ipotecario, con contestuale erogazione e quietanza, munito di formula esecutiva.
Il regolamento contrattuale, prevede le condizioni, le modalità ed i termini del rimborso:
ART. 3 - “La debitrice si obbliga a corrispondere alla banca il mutuo concesso con il presente contratto al tasso di interesse variabile mensilmente secondo le seguenti condizioni, modalità e termini: il tasso di interesse viene determinato nella somma dei seguenti addendi: una quota fissa pari a 1,10 punti per anno, costituita dalla commissione di intermediazione spettante alla CP_1 una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area Euro (Euribor) a un mese.
... il valore del parametro Euribor a un mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari al 4,438% nominale annuo. La durata sarà di 20 anti e il rimborso avverrà mediante pagamento di n. 240 rate mensili posticipate aventi scadenza l'ultimo giorno del mese”.
All'articolo 4, il contratto disciplina poi gli effetti del ritardo nel pagamento delle rate di rimborso prevedendo:
ART. 4 - “Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuatari, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica.
Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente ... in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui con garanzia ipotecaria” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari ... rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7.3.1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari all'8,625%”.
Dall'esame dell'atto di precetto si evince chiaramente che è indicato ai debitori ogni elemento utile per individuare gli importi dei quali si richiede il pagamento. Infatti, oltre al riferimento ed alla individuazione dei titoli esecutivi, nei quali sono elencate le condizioni, i termini e le modalità per il rimborso della somma concessa a mutuo e che sono stati notificati unitamente all'atto di precetto, si rinviene nell'atto stesso analitica indicazione e quantificazione di tutte le voci del credito maturato e dei singoli importi, per capitale residuo, rate insolute, interessi di mora e contrattuali, maturati alla data del 21.10.2016. Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio i titoli esecutivi nei quali risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione di condanna avviata dalla banca sarebbe stata, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto integrale adempimento, circostanza questa assolutamente priva di supporto probatorio. In mancanza di tale prova, ben può la banca avvalersi delle disposizioni di legge e dei patti contrattuali che le consentono di ritenere decaduta la parte mutuataria dal beneficio del termine e chiedere, pertanto, l'immediata restituzione delle somme dovute per l'intero, quindi non solo gli importi dovuti per rate scadute interessi e spese, ma anche l'importo del capitale residuo a suo tempo erogato a titolo di mutuo. Nel dettagliato regolamento negoziale (a cui si rimanda integralmente), la banca ha informato e reso edotta la controparte di ogni singola successiva evenienza, affinché nella fase di esecuzione del contratto e, ancor più, preventivamente, all'atto della formazione del consenso, nulla vi fosse di indeterminato o anche soltanto di impreciso, rendendo chiaro ed univoco l'oggetto dell'accordo ed il contenuto delle rispettive prestazioni e limitando al minimo il ricorso a fattori esterni, che comunque rimandano a criteri certi ed oggettivi, sicuramente sufficienti a rendere immediatamente comprensibile e facilmente determinabile il contenuto del contratto stesso.
Il diritto alla restituzione del capitale mutuato è stabilito dall'articolo 2 del contratto di mutuo del 18.2.2008, ove si legge testualmente: “il mutuo viene erogato in una unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto dalla banca alla parte mutuataria, società
“Edilcolor” che dichiara di ricevere la somma di € 500.000,00, costituente l'intero importo del mutuo, della quale da ampia e finale quietanza”.
Nell'atto di compravendita del 28.3.2011 concluso tra la originaria mutuataria “Edilcolor” e la “ , le parti convengono espressamente che parte del corrispettivo per Parte_1
l'acquisto dei beni in esso indicati e precisamente l'importo di € 456.703,14, viene versato mediante accollo della residua parte del mutuo del 18.2.2008.
Quindi, risulta documentalmente provato che la Banca ha consegnato alla mutuataria la somma di € 500.000,00, che quest'ultima l'ha ricevuta e che, in virtù dell'intercorso patto di accollo, la “ ne deve la restituzione per la somma di € 456.703,14. Parte_1
L'art. 1813 c.c. stabilisce che “il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”, dalla avvenuta e documentata concessione ed erogazione del finanziamento consegue l'obbligo del debitore mutuatario di restituire tale somma, obbligo insito nella causa stessa del contratto intercorso tra le parti;
diritto al pagamento delle rate di mutuo insolute: il successivo articolo 3 del contratto di mutuo, indica “termini e modalità di rimborso;
diritto al pagamento dei residui interessi di mora: l'art. 4 del contratto di mutuo è poi dedicato alla determinazione degli interessi di mora. In definitiva, il procedimento logico seguito nella determinazione dell'importo del credito è chiaramente e analiticamente determinato e la banca convenuta ha fornito piena prova delle proprie ragioni di credito e dell'inadempimento della parte mutuataria, sulla quale ovviamente gravava l'incombenza di dimostrare l'integrale o almeno parziale pagamento del debito intimato con l'atto di precetto notificato.
Contrariamente poi a quanto rilevato da controparte, secondo la quale sarebbe “non comprovato né comprovabile il corretto ammontare dell'importo precettato, non essendo esplicitate le modalità con cui è stato calcolato, non essendo indicato l'importo delle rate insolute e il loro ammontare nonché i conteggi degli interessi”, dall'esame dell'atto di precetto si evince chiaramente che è offerto ai debitori ogni elemento utile per individuare gli importi dei quali si richiede il pagamento. Infatti, oltre al riferimento ed alla individuazione del titolo esecutivo ed all'atto di compravendita con accollo, che sono stati notificati unitamente all'atto di precetto, si rinviene nell'atto stesso analitica indicazione e quantificazione di tutte le voci del credito maturato e dei singoli importi, per capitale residuo, rate insolute, interessi di mora e contrattuali, maturati alla data del 21.10.2016.
Quanto alla imputazione dei pagamenti che controparte asserisce di aver già eseguito per l'importo complessivo di € 78.785,39, la posizione debitoria con prospetto delle rate insolute qui allegata evidenzia l'importo maturato alla data del 21.10.2016. L'estratto conto che la ha depositato a corredo delle memorie istruttorie ha dato conto della CP_1 imputazione delle somme già versate.
Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione di condanna avviata dalla banca sarebbe stata, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto integrale adempimento, circostanza questa assolutamente priva di supporto probatorio. In mancanza di tale prova, ben può la banca avvalersi delle disposizioni di legge e dei patti contrattuali che le consentono di ritenere decaduta la parte mutuataria dal beneficio del termine e chiedere, pertanto, l'immediata restituzione delle somme dovute per l'intero, quindi non solo gli importi dovuti per rate scadute, interessi e spese, ma anche l'importo del capitale residuo a suo tempo erogato a titolo di mutuo.
Sulla mancata applicazione della moratoria al rapporto dedotto nell'atto di precetto.
L'attore rileva che “la società avanzava, in data 29.03.13, Parte_1 domanda di adesione alla essendo titolare di tutti i requisiti di legge avendo Parte_2 effettuato tutti i pagamenti regolari, ultimo quello di dicembre 2012, nel totale rispetto del piano di ammortamento e delle scadenze pattuite. A seguito della citata domanda la Banca opposta comunicava, con lettera dell'8.5.13, la domanda risultava incompleta poiché “Manca accettazione dei garanti”. La sottoscrizione per accettazione da parte dei garanti interveniva nella successiva data del 4.6.13 ma, malgrado ciò, la non ha mai riscontrato la relativa domanda, nemmeno CP_1 nei trenta giorni successivi per come previsto dal citato accordo relativo alle PMI, motivo per il quale la moratoria doveva, e deve, intendersi accettata”. Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che, in base a quanto stabilito nell'accordo ABI con il quale è stata prevista la moratoria per le piccole e medie imprese, le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo “al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti della banca sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni”. Sul punto, parte opponente, pur dichiarando di possedere tutti i requisiti di legge avendo effettuato tutti i pagamenti regolari, non dimostra, in realtà, di poter essere considerata “in bonis” con riferimento a tutte le linee di credito in corso, che da come si evince, denotano tutte un andamento anomalo, sia per quanto riguarda gli altri rapporti di credito fondiario sia per quanto riguarda i crediti a breve termine.
Pertanto, allo stato, nessun addebito o responsabilità può essere individuato a carico della banca.
Ritenendo che la mancata risposta da parte della banca potesse equipararsi ad una accettazione tacita e pur ammettendo di non aver neanche ricevuto l'indicazione dei termini di decorrenza della moratoria, la “ , in via del tutto autonoma ed Parte_1 arbitraria, decideva di porre in essere, a partire dal 4.7.2013, “una situazione di sospensione dei pagamenti ... in attesa di indicazioni da parte della banca che però non sono mai giunte”.
L'eccezione parte da un assunto errato, presupponendosi che il mancato riscontro alla domanda di moratoria possa determinare una ipotesi di accettazione tacita. Al contrario, la normativa in materia, nel lasciare agli Istituti di Credito la più ampia discrezionalità in merito all'accoglimento della domanda, non prevede assolutamente il principio del silenzio - assenso.
In proposito, l'”Avviso Comune per la moratoria delle PMI” del 6.8.2009, senza prevedere alcun automatismo, stabilisce all'art. 6 (“Istruttoria delle domande di sospensione”) che “la banca, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto elle proprie procedure” e che “le banche saranno tenute a fornire una risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste”, con ciò prevedendosi esplicitamente che il termine di 30 giorni viene considerato ordinatorio e non certamente perentorio e, soprattutto, senza prevedere alcuna forma di silenzio assenso per effetto della mera presentazione della domanda di moratoria.
D'altra parte, è la stessa debitrice ad escludere che, nella fattispecie, possa ammettersi una forma di accettazione tacita, ritenendo anch'essa quanto meno necessaria una comunicazione con la quale si indichi il momento a partire dal quale decorra la sospensione. Orbene, nonostante la mancanza di tale indicazione, la “ ha Parte_1 ritenuto di poter sospendere i pagamenti, con ciò rendendosi inadempiente delle obbligazioni assunte. Nessuna responsabilità può pertanto addebbiarsi alla banca per aver
“continuato ad addebitare spese ed interessi nonché le quote capitali delle rate di finanziamento”, poiché nessun tacito accoglimento della richiesta di moratoria poteva considerarsi perfezionatosi.
Nel contempo, in base alla corretta ripartizione dell'onere della prova, spetta a parte attrice opponente dare dimostrazione di eventuali non corrette contabilizzazioni, da parte della banca, delle somme versate, poiché la banca, producendo il contratto di finanziamento completo del relativo piano di ammortamento, ha già dato prova delle modalità e dei termini per il rimborso del finanziamento.
Della presunta nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto di conto corrente e nel contratto di fideiussione.
Parte opponente contesta che, tra le clausole contrattuali che la banca ha sottoposto al meccanismo della doppia sottoscrizione, ve ne sarebbero alcune non rientranti nel tassativo elenco di cui all'art. 1341 c.c. Da ciò, deduce la sanzione della nullità, sia per le clausole che vessatorie non sono sia per quelle che rivestono tale qualifica.
L'eccezione è priva di pregio ed è smentita dalla documentazione agli atti.
In primo luogo, occorre precisare che il contratto di mutuo del 18.2.2008 (art. 9) contiene la clausola di approvazione delle clausole onerose con indicazione, ancorché sommaria, del loro contenuto (con espresso richiamo agli articoli 4, 5, 6 bis, comma 3, comma 4 e 8, nonché, con riferimento all'allegato capitolato, agli articoli 1, 2, 4, 8, 9,10, 11, 12, 14 e 18.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non esiste un principio di diritto per cui la specifica approvazione per iscritto di un certo numero di clausole contrattuali, vessatorie e non, richiamate in blocco, deve ritenersi di per sé inidonea ad assolvere al dettato dell'art. 1341 c.c., comma 2.
Ciò che rileva, infatti, è se le modalità del richiamo garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione.
Nella specie, le esigenze di specificità imposte dall'art. 1341 c.c. devono ritenersi soddisfatte, atteso che la clausola è stata sottoposta alla separata approvazione per iscritto non mediante il mero rinvio al suo numero d'ordine, ma con preciso, seppur sintetico, richiamo al suo contenuto, unitamente ad altre sole clausole (e dunque non a tutte, od a gran parte, delle condizioni generali di contratto) che, ancorché non tipicamente vessatorie, comportavano particolari oneri per la contraente. Sul punto si rimanda alla giurisprudenza citata nella comparsa di costituzione.
Orbene, poiché è indubbio che le singole clausole vessatorie sottoposte alla sottoscrizione del contraente contenevano una sia pur necessariamente sommaria descrizione del contenuto, in modo da attirare l'attenzione del firmatario, l'eccezione di controparte perde rilievo e fondamento.
In ogni caso, poi, nell'invocare la nullità delle clausole non vessatorie e - non si individua per quale correlazione - anche la “nullità/inesistenza ed inopponibilità” anche di quelle vessatorie, parte opponente avrebbe quanto meno dovuto indicare quale norma preveda tale sanzione, tenendo conto che nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 1418 c.c. le cause di nullità sono tipiche (contrarietà a norme imperative, mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, illiceità della causa, illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge).
Decadenza dal beneficio del termine - Presunta nullità e/o invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art. 40 D. Lgs.
1.9.1993 n. 385.
Controparte si duole, poi, della intervenuta decadenza dal beneficio del termine nonostante la presentazione della domanda di moratoria avvenuta in data 29.3.2013, reputando che “la mancata, quanto illegittima, applicazione della moratoria richiesta, che deve intendersi tacitamente accolta secondo quanto disposto dalla legge sul punto, impedisce ogni forma di decadenza dal beneficio del termine rendendo la Banca opposta del tutto inadempiente agli obblighi assunti. Infatti parte opposta ha continuato ad addebitare le rate del finanziamento con relative spese ed interessi non affatto dovute senza tenere in alcun conto il periodo in cui avrebbe dovuto applicare la moratoria e la cui decorrenza doveva essere comunicata alla parte opponente”.
Sul punto, occorre ribadire che le conseguenze della unilaterale ed arbitraria decisione di sospendere i pagamenti delle rate, pur in mancanza della adesione da parte della banca, sono imputabili esclusivamente alla “ , la quale, come da essa stessa Parte_1 ammesso, avrebbe dovuto attendere non solo l'eventuale accettazione da parte della banca ma anche la comunicazione della decorrenza del periodo di sospensione. Inoltre, contrariamente a quanto riferito, si ribadisce che non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'adesione della banca alla domanda di moratoria mediante la tacita approvazione o il silenzio assenso, dal momento che, si ribadisce, ciò contrasterebbe sia con la necessità di indicare, quanto meno, la data iniziale del periodo di sospensione, sia, più a monte, con la natura non perentoria del termine previsto per il riscontro da parte della banca, il cui decorso non può assolutamente ingenerare la certezza che la domanda sia stata accolta ma, al più, il dubbio che essa sia stata respinta.
Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore eccezione secondo la quale “la clausola afferente l'art. 9 statuirebbe in ordine alla decadenza del beneficio del termine del mutuatario, che, per i motivi esposti, non è estensibile e non affatto opponibile oltre che inefficace nei confronti della odierna opponente. La banca opposta avrebbe dovuto in ogni caso diffidare in via preventiva ed autonoma l'opponente con specifica comunicazione della intervenuta decadenza del termine ma, per i motivi esposti e le nullità delle clausole vessatorie già evidenziate in premessa, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 40 T.U.B. solo dopo la scadenza o il ritardo di ben 7 rate”.
Nell'art. 9 del contratto di mutuo le parti dichiarano di approvare espressamente, tra le altre, proprio la clausola dell'art. 9 dell'allegato capitolato, relativa alla “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
Ma, in ogni caso, vi è in atti la lettera raccomandata a.r. del 27.2.2014 con la quale la Banca ha comunicato alla “ la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. Parte_1
1186 c.c. e dell'art. 9 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto di mutuo del 18.2.2008, intimando, ai sensi dell'art. 1219 c.c e degli artt. 9 e 10 del medesimo capitolato, l'immediato pagamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della esposizione debitoria maturata.
Il tutto nel pieno rispetto della disposizione dell'art. 9 del capitolato, richiamato dalla stessa parte opponente, che prevede (comma 4) che “al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi, entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax con la quale la banca comunicherà al mutuatario che intende avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto, il mutuatario e gli eventuali garanti daranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo art. 11”.
Da ultimo, altrettanto infondata è l'eccezione secondo la quale “all'odierna opponente non è stata indirizzata alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine che, in ogni caso, sarebbe potuta intervenire solo dopo lo spirare dei termini previsti sul punto dall'art. 40 T.U.B. Sul punto il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'art. 40 dispone testualmente al comma II che “…La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata…”.
In buona sostanza, l'opponente postula il carattere speciale ed imperativo (cioè inderogabile) della riferita disposizione del Testo Unico Bancario: nella prospettazione di parte, infatti, l'istituto di credito mutuante potrebbe dar luogo alla risoluzione del contratto unicamente nell'ipotesi ivi contemplata (ovverosia, il ritardo nel pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, intendendosi per ritardo il pagamento compreso tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata), in deroga alla disciplina ordinaria sancita dagli artt. 1819 e 1820 cod. civ. per il contratto di mutuo. Di conseguenza, sempre nella prospettazione di parte, nel caso di specie la risoluzione avrebbe avuto luogo in difetto delle condizioni di cui all'art. 40, secondo comma, T.U.B..
Innanzitutto, in via logicamente prioritaria, occorre rilevare come la eccezione sottesa al motivo in questione investa non già l'esistenza di un inadempimento, non oggetto di contestazione ma anzi di espresso riconoscimento, bensì la legittimità della risoluzione contrattuale operata dall'istituto di credito.
Ora, se si tiene conto del fatto che, da un Iato, la procedura espropriativa può essere utilmente promossa dal creditore per l'integrale pagamento di quanto dovutogli, nonché, dall'altro lato, che nel caso di specie la stessa controparte nella narrativa del proprio atto dichiara che di aver completamente sospeso - e non ritardato - i pagamenti a far tempo dal 4.7.2013, deve conseguentemente ammettersi che - quand'anche la risoluzione operata dall'istituto di credito mutuante fosse da ritenersi illegittima - in ogni caso la presente procedura potrebbe proseguire per il recupero delle rate non pagate (nonché - a condizione beninteso di uno specifico ed autonomo atto di intervento - delle ulteriori rate via via scadute e rimaste impagate). In altri termini, la contestazione sollevata si risolve, a ben vedere, in una discussione non già sull'an debeatur (elemento che, laddove esistente, è di per sé sufficiente perché la procedura espropriativa possa proseguire e l'istanza di sospensione sia rigettata), bensì sul quantum debeatur, se cioè il creditore possa pretendere di agire in via esecutiva per il recupero della sola rata o rate non pagate secondo la scadenza ordinaria (con gli interessi di mora medio tempore maturati), oppure dell'intero capitale e dei relativi interessi di mora (per effetto dell'immediata esigibilità del capitale conseguente alla risoluzione). Di conseguenza, proprio in quanto relativa al solo profilo del quantum debeatur, la doglianza è di per sé inidonea a determinare l'accoglimento dell'istanza di sospensione spiegata dall'opponente, atteso che la sospensione non può che riferirsi alla procedura espropriativa nel suo complesso.
Ad ogni modo, anche a voler superare le considerazioni sopra svolte, la tesi dell'opponente non è comunque condivisibile.
Invero, dalla disamina della documentazione richiamata dalla stessa controparte e dei patti e delle condizioni contenute nel capitolato generale del contratto di mutuo del 18.2.2008, si ricava palese smentita delle contestazioni di parte opponente.
In primo luogo, la sostanziale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte discende dalle stesse affermazioni di controparte, la quale nell'atto di opposizione evidenzia che in data 29.3.2013 la “ ha fatto ricorso alla richiesta di moratoria Parte_1 per le PMI, chiedendo la sospensione dei ratei. In buona sostanza, la stessa opponente ammette che già prima della costituzione in mora da parte della banca si trovava in una tale situazione di difficoltà economica da dover chiedere una sospensione dei pagamenti delle rate del finanziamento.
Evidente, dunque, che tale situazione non poteva non ingenerare nella banca un evidente allarme, tant'è che, appunto, con la lettera del 27.2.2014 ha richiesto il rientro dalla esposizione debitoria manifestatasi, intimando la decadenza dal beneficio del termine.
Dunque, dalla esatta ricostruzione degli eventi discende la piena legittimità dell'operato della banca. Infatti, dopo aver atteso il decorso di oltre due anni dalla costituzione in mora, soltanto in data 9.12.2016 la banca ha notificato atto di precetto, manifestando nuovamente l'intenzione di avvalersi della clausola che consente di ritenere la debitrice decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e degli intercorsi patti contrattuali.
In punto di diritto, è da ritenere che la disposizione di cui all'art. 40, secondo comma, del D. Lgs. n. 385 del 1993 non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato dal legislatore del T.U.B. .
Al riguardo, giova evidenziare anzitutto ed in termini generali come - secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità - il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento (di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c.) sia applicabile anche al mutuo oneroso, posto che si tratta di un contratto che, per la sua causa di scambio, pur dando luogo ad obbligazioni solo per il mutuatario, rientra tra i contratti con prestazioni corrispettive (Cass. 21.2.1995 n. 1861). Orbene, in riferimento a quella peculiare ipotesi di mutuo oneroso costituita dal mutuo fondiario, come appare evidente dal tenore letterale dell'art. 40, secondo comma, D. Lgs. n. 385/1993, la disposizione in parola prende in considerazione un'ipotesi ben determinata: quella del “ritardato pagamento”, ossia l'ipotesi che il pagamento delle rate abbia avuto sì luogo, ma in ritardo (come si desume, in particolare, dalla circostanza che deve trattarsi di pagamento comunque effettuato, sebbene tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata). Con riguardo a tale specifica ipotesi, quindi, il T.U.B. precisa le condizioni in presenza delle quali quell'inadempimento del mutuatario può ritenersi grave e suscettibile di dar luogo alla risoluzione contrattuale.
Dunque, la disposizione richiamata da controparte introduce una distinzione tra l'ipotesi di “ritardato pagamento” e quella di “mancato pagamento” di una rata, assegnando a tali fattispecie una diversa rilevanza sul piano della possibilità per la banca di ottenere la risoluzione del contratto. Più in particolare, essa è diretta a precisare e integrare il disposto codicistico di cui all'art. 1819 c.c., riferito solo all'ipotesi di “mancato pagamento” fissando la rilevanza che assume sul piano della risoluzione la diversa circostanza del “ritardato pagamento”.
In realtà, posto che le regole in tema di risoluzione applicabili al mutuo appaiono astrattamente idonee a disciplinare tanto l'ipotesi di inadempimento assoluto quanto quella di inadempimento relativo, sembra più corretto affermare che l'art. 40, comma 2°, T.U.B. è diretto a graduare la rilevanza del mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto.
Nello specifico, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso superi la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato.
Ciò comporta, in definitiva, che il mancato pagamento o il pagamento avvenuto oltre i 180 giorni dalla scadenza anche di una sola rata determina la possibilità per la banca di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Dal tenore della norma di cui all'art. 40 T.U.B. appare quindi chiaro che essa disciplina in realtà solo il caso del “ritardato pagamento”, sicché resta confermato che, in caso di
“mancato pagamento” anche solo di una sola rata, permane la facoltà della banca di risolvere il contratto. In definitiva, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 40, comma 2, T.U.B., vige la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (ovvero mancato pagamento). La banca potrà, così, invocare la risoluzione giudiziale del negozio di finanziamento nell'ipotesi di pagamento ritardato verificatosi per più di 7 volte;
in quella di pagamento intervenuto oltre il 180° giorno dalla scadenza;
e, naturalmente, in caso di inadempimento assoluto, ossia di mancanza vera e propria del pagamento anche di una sola rata. In questi casi resta pienamente applicabile l'art. 1819 c.c., il quale consente, nel caso di inadempimento dell'obbligo del pagamento anche di una sola rata, di richiedere al cliente l'intero.
In questa prospettiva, allora, può ben ritenersi che con la disposizione sopra richiamata il legislatore abbia inteso "tipizzare" ai fini della risoluzione contrattuale la fattispecie del ritardo nel pagamento della rata da parte del mutuatario: si è cioè stabilito che il ritardo possa dar luogo alla risoluzione unicamente laddove ricorrano le condizioni ivi precisate (ovverosia che il ritardo abbia avuto luogo per almeno sette volte, anche non consecutive). Ed in quest'ottica si tratta indubbiamente di una disposizione avente carattere "speciale" rispetto alla disciplina codicistica in tema di risoluzione contrattuale.
Per contro, la disposizione dell'art. 40, secondo comma, del T.U.B. non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento (diverse cioè dal pagamento ritardato), ipotesi che pure potenzialmente sono configurabili: si pensi, a mero titolo di esempio, all'inadempimento assoluto (ovverosia, all'ipotesi in cui il pagamento della rata sia del tutto omesso dal mutuatario), oppure al ritardo nel pagamento che vada oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Ora, se si tiene conto del fatto che, in difetto di una norma speciale, torna ad essere applicabile la disciplina di carattere generale, la mancata previsione nel T.U.B. di una disposizione relativa alla risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento deve ritenersi comporti unicamente l'applicazione della disciplina ordinaria di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ. (nonché, eventualmente, quella di cui all'art. 1456 c.c. in tema di clausola risolutiva espressa), ovverosia la disciplina in astratto applicabile ad ogni ipotesi di mutuo oneroso.
Né può ritenersi, per contro, che la mancata previsione sia del tutto ostativa alla possibilità della risoluzione fuori dei casi espressamente contemplati: da un lato, infatti, la disposizione non è formulata in termini letterali tali da escludere altre fattispecie (preoccupandosi piuttosto di precisare quando il ritardo nel pagamento è da considerarsi giuridicamente rilevante ai fini della risoluzione); dall'altro lato e soprattutto, un'interpretazione di tal fatta sarebbe palesemente irragionevole, posto che consentirebbe la risoluzione qualora il pagamento abbia comunque luogo (sebbene in ritardo per sette volte) e non anche nell'ipotesi (ben più grave) in cui il pagamento sia completamente omesso dal mutuatario.
In conclusione, quindi, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 40, secondo comma, T.U.B., trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l'istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo. Ora, poiché nel caso di specie il contratto stipulato tra le parti ha previsto, tra l'altro, la possibilità che la risoluzione abbia luogo (secondo lo schema della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ.) non solo nell'ipotesi di cui all'art. 40 del T.U.B., ma anche in presenza di eventi diversi e poiché la ricorrenza di tali eventi non è mai stata messa in discussione dall'odierno opponente, deve concludersi per la legittimità dell'invocata risoluzione contrattuale.
In particolare, nello stesso Capitolato allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dall'opponente, viene espressamente specificato (art. 9, rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento”) che “la debitrice espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi anche di preammortamento, decorsi almeno 180 giorni dalla relativa scadenza, la banca avrà facoltà di ritenere la debitrice tessa decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto, in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale”.
Alla luce della ricostruzione ora riportata, emerge il mancato pagamento di 11 rate mensili del contratto di finanziamento, scadute dal 31.3.2013 al 31.1.2014, per complessivi € 21.637,62, senza considerare le ulteriori rate successivamente rimaste anch'esse insolute. La circostanza è confermata anche dalla allegata posizione debitoria alla data del 21.10.2016, dalla quale risulta che, a partire dal 31.3.2013 la parte debitrice ha completamente omesso il pagamento di ben 43 rate scadute.
Nel contratto di mutuo, pertanto, l'inadempimento del mutuatario legittima, secondo i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto medesimo attraverso l'esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l'immediata restituzione dell'intero.
Orbene, poiché la banca ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo nel quale risulta incorporato il diritto di credito certo, liquido ed esigibile e poiché risulta documentalmente provato il mancato rientro dalle esposizioni debitorie e l'inadempimento della parte mutuataria all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo a partire da quella in scadenza 31.3.2013, in virtù dell'espresso riconoscimento di debito da parte della stessa opponente, l'unica possibilità di determinare l'arresto dell'azione esecutiva legittimamente avviata dalla banca è, per la parte mutuataria, quella di provare l'avvenuto adempimento.
In ogni caso, poi, nella rappresentazione dei fatti fornita, vi è che con la notificazione dell'atto di precetto - avvenuta in data 9.12.2016 e, quindi, ben oltre il termine di scadenza delle rate di mutuo di cui all'articolo 9 del capitolato allegato al contratto di mutuo e, soprattutto, ben oltre il termine di legge di 180 giorni di scadenza fissato nel secondo comma dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 385/1993 - la “ ” ha Controparte_1 definitivamente e con atto idoneo manifestato la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai fini dello scioglimento del contratto di mutuo, con ogni effetto e conseguenza di legge. In proposito: “in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, risoluzione che non può pertanto essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale …. va rilevato che la clausola risolutiva espressa conferisce alla parte il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto con una mera dichiarazione
…. La dichiarazione è un negozio unilaterale (in quanto esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo nascente dalla clausola;
è recettizia (in quanto acquista efficacia soltanto se è portata a conoscenza della controparte); non è formale, sicché può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile ed in particolare può essere contenuta nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta senza che in questo caso sia richiesta preventiva dichiarazione stragiudiziale”.
L'atto di precetto, in definitiva, è atto recettizio idoneo a manifestare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed a produrre, in concorso con l'inadempimento del debitore, lo scioglimento del rapporto contrattuale.
Trascorsi oltre 3 anni dalla scadenza della prima rata insoluta del contratto di mutuo e manifestatosi ormai in modo conclamato l'inadempimento del debitore, che alla data del precetto aveva omesso e/o ritardato l'integrale pagamento delle ulteriori rate in scadenza, la banca creditrice è certamente legittimata ad agire per la tutela del proprio diritto, usufruendo della operatività della risoluzione ipso iure del contratto di mutuo.
Sulle garanzie prestate e sulla richiesta di riduzione dell'ipoteca. Eccepisce, ancora, controparte “la sproporzione del presunto debito precettato rispetto alle garanzie offerte dai fideiussori e datori di ipoteca relativamente ad un credito originario di Euro 500.000,00. Nel documento di sintesi, allegato all'atto di precetto, sotto il titolo “principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente” viene indicato al primo punto che:
“…importo dell'ipoteca, del privilegio e della fideiussione eventualmente prestati a favore della banca: 200% dell'importo del finanziamento concesso…”. Secondo la norma appena richiamata la garanzia massima da prestare era pari ad un totale di Euro 1.000.000,00. Allo stato risulta dimostrato come rispetto alla somma precettata di € 453.788,96 quella invece versata da parte opposta sia superiore di almeno 1/5 rispetto a quella erogata ... del tutto illegittima è la garanzia ipotecaria mantenuta dalla banca opposta nella consistenza originaria ... ”.
Anche tale eccezione è infondata.
Quanto alla pretesa di controparte di ottenere “l'immediata riduzione della garanzia ipotecaria nei limiti previsti dalla percentuale stabilita dal contratto ma con riferimento al capitale residuo”, occorre evidenziare che, in base all'art. 2875 c.c., si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855. Nella domanda diretta a sollecitare la cancellazione dell'ipoteca riguardo a taluni beni od a restringere l'iscrizione ad alcuni soltanto, le indicazioni relative alla consistenza ed al valore dei singoli beni ai fini di ottenere una limitazione dell'iscrizione ipotecaria concretano semplici allegazioni, le quali non condizionano né limitano l'esercizio del potere discrezionale del giudice di determinare i beni sui quali l'ipoteca deve essere ristretta (Cass. II, n. 837/1978).
Orbene, in primo luogo occorre rilevare che, alla data di stipula del contratto di mutuo vi era assoluta proporzione tra l'importo del capitale mutuato ed il valore del bene concesso in garanzia ed analoga proporzione è riscontrabile alla data odierna.
Con riferimento alla perizia prodotta dall'opponente per dimostrare il presunto effettivo valore dei beni ipotecati, essa, essendo, appunto, atto di parte, non assume alcun valore probatorio ai fini di causa, per cui l'indicazione dei valori delle singole unità immobiliari ipotecate non appare, allo stato suffragata da adeguato supporto probatorio né risulta dimostrata la asserita sproporzione.
Infine, poiché l'importo complessivamente erogato era pari a € 500.000,00, l'importo oggetto dell'accollo di mutuo era pari a € 456.703,14, l'importo precettato è pari a € 453.788,96 (per capitale residuo, rate insolute e interessi) e poichè controparte asserisce di aver versato, fino ad ora, la somma di € 78.785,39, non è assolutamente provato che la somma versata sia superiore di almeno 1/5 rispetto a quella erogata. Quindi, non corrisponde alla documentata realtà dei fatti la riferita circostanza che la debitrice abbia estinto la quinta parte del debito originario ed abbia quindi diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
In ogni caso, da ultimo, la istanza di riduzione dell'ipoteca sugli immobili posti a garanzia del mutuo non vale, di per sé, a contestare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e non ha, quindi, alcuna valenza ai fini della fondatezza della proposta azione giudiziale Lamenta infatti parte opponente che la banca non avrebbe decurtato dal debito rinveniente dall'inadempimento del contratto di finanziamento ipotecario dell'11.4.2007 la complessiva somma di € 205.000,00, di cui € 100.000,00 versata a mezzo assegno non trasferibile del 29.10.2015, € 30.000,00 versata con assegno non trasferibile emesso in pari data ed € 75.000,00 versata con modalità non meglio specificate. Orbene, richiamata ancora la valenza probatoria delle scritture contabili della banca - viepiù rafforzata dalle disposizioni contenute nel documento di sintesi allegato all'atto integrativo e quietanza di finanziamento del 22.10.2007 in forza del quale gli estratti dei libri contabili della banca spiegano piena efficacia probatoria dell'ammontare del credito verso il mutuatario - occorre evidenziare che le stesse non solo provano l'ammontare del credito per come precettato ma, inequivocabilmente, danno atto dei pagamenti effettuati dalla società debitrice. A tal fine sarà sufficiente l'esame del documento attestante la posizione debitoria al 21.10.2016 e sulla cui scorta è stato redatto l'atto di precetto, per concludere che, a solo titolo di capitale, la banca creditrice ha incassato la somma di € 172.407,53, oltre evidentemente agli interessi corrispettivi sul capitale. Il tutto con la conseguenza che la somma di € 205.000,00 agitata da controparte, è stata certamente conteggiata in favore della debitrice. A parte poi tale circostanza, occorre in ogni caso considerare che le linee di credito in sofferenza delle quali è titolare la società odierna opponente sono molteplici. In tale stato, quindi, è evidente che eventuali pagamenti, impregiudicate le risultanze delle scritture contabili allegate e non essendovi prova di una diversa imputazione dei pagamenti ad opera di controparte, vengono legittimamente imputati dalla banca alla stregua dei criteri di cui all'art. 1193, 2° comma, c.c. Restano quindi relegate a mere ipotesi congetturali tutte le argomentazioni esposte sul punto da controparte. Tanto premesso deve essere rilevato come a fronte della attestazione del mancato pagamento delle rate del mutuo almeno dal 21 ottobre 2016, nulla in contrario abbia comprovato parte opponente (su cui gravava il relativo onere), atteso che nessun valore può avere l'informale prospetto dei pagamenti versato in atti. Può quindi essere dato come pacifico il fatto dell'inadempimento al pagamento delle rate del mutuo per come dedotto. Legittimamente la banca ha intimato la risoluzione contrattuale: dell'art. 12 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto di mutuo dell'11.04.2007, intimando, ai sensi dell'art. 1219 e.e e degli artt. 128 e 14 del medesimo capitolato, l'immediato pagamento, entro ·5 giorni dalla ricezione, della esposizione ·debitoria maturata. Il tutto nel pieno rispetto della disposizione dell'art. 12, comma 4, del capitolato, richiamata dalla stessa parte opponente, che prevede che "al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi 1 e 3, entro il termine di 5 giorni (e non 10) decorrenti dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax con la quale la· banca comunicherà al "Mutuatario" che intende avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto, il "Mutuatario" e gli eventuali "Garanti" saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo art. 15''. Nella specie - come detto – l'ultimo pagamento è stato effettuato in data 2013, con conseguente mancato pagamento delle successive a rate e conseguente intimazione di risoluzione da parte della banca. Né assume rilievo la circostanza che la società debitrice principale avesse presentato in data 29 aprile 2013 istanza per la moratoria nel pagamento delle rate del mutuo, atteso che non ha offerto in giudizio la prova della sussistenza delle condizioni per accedere a tale beneficio, in particolare la assenza di posizioni a sofferenza e/o incagliate (tenuto conto della pacifica circostanza dedotta in giudizio della sussistenza di un saldo passivo di c.c., non essendovi prova di un saldo attivo anche a seguito di ricalcolo non essendo stata prodotta alcuna documentazione relativa al predetto c.c.). Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – prima sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 20 settembre 2025 IL Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone