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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9982 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Mancaniello
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1 pensione Inps cat. VOART n. 018-319133203495, con decorrenza 1.6.2022, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente (effettiva, figurativa e volontaria) ante pensionamento per il periodo 1.1.1971/24.1.2015, quale risultante dall'estratto contributivo all'uopo acquisito – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che la suddetta prestazione era stata liquidata con provvedimento del 20.6.2022, mediante riconoscimento Parte della componente contributiva in gestione con montante al 31.12.2011 di 3.230,37; che, tuttavia, l'Ente era incorso in errore in sede di quantificazione di detta componente, posto che non aveva correttamente considerato e valorizzato i contributi regolarmente accreditati;
che la normativa vigente equiparava la contribuzione volontaria a quella obbligatoria ai fini del diritto alle prestazioni (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 1432/1971); che la componente contributiva del rateo pensionistico per i contributi post 31.12.2011 avrebbe dovuto essere conteggiata secondo le previsioni di cui all'art. 1, commi 6 e ss., della L. n. 335/1995, conformemente alle operazioni contabili ivi scandite;
che, nella specie, ad esso istante avrebbe dovuto attribuirsi Parte un montante contributivo in gestione per il periodo post 2011 di 6.899,90, in luogo di CP_ quello inferiore riconosciutogli dall' che, pertanto, la relativa quota pensionistica effettivamente spettante per l'anzidetto periodo ammontava ad euro 29,59 (considerando il coefficiente di trasformazione di 5,5750 già computato dall'Ente), in luogo dell'importo mensile inferiore corrisposto dall' previdenziale in misura di euro 13,85. CP_2
Tanto esposto ed allegato l'inesatto adempimento dell'Ente previdenziale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. VOART n. 018-319133203495 ai sensi dell'art. 5, CP_1 ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione del montante contributivo per Parte contributi in gestione post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di CP_ 6.899,90 e del relativo rateo mensile di € 29,59; - per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.06.2022, della differenza mensile perequabile di € 15,74, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto Parte complessivamente erogato per la componente contributiva in gestione post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1 rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
2 CP_
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dall' e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ed invero, risulta per tabulas che, con missiva datata 20.6.2022, l' abbia CP_2 comunicato all'odierno ricorrente l'avvenuta liquidazione della pensione n. 018-
319133203495 Cat. VOART, con decorrenza 1.6.2022.
L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 1.227,58.
Ciò posto, il pensionato rivendica in questa sede un maggior valore del montante contributivo di 6.899,90 per il periodo successivo al 31.12.2011, con una quota D di euro 29,59
(considerando il coefficiente di trasformazione di 5,5750 già attribuito dall'Ente), in luogo dell'importo mensile inferiore di euro 13,85, quale riconosciutogli dall' , pretendendo il CP_2 computo dei contributi volontari versati negli anni 2014 e 2015 e regolarmente accreditati in estratto in misura complessiva di 52 settimane (di cui 48 nel periodo dall'1.2.2014 al
27.12.2014 e 4 nel periodo dal 3.1.2015 al 24.1.2015: cfr., doc. 2, fascicolo di parte ricorrente). CP_
3.2. Così delimitato il thema decidendum, si osserva – in linea con la difesa svolta dall' – che la valorizzazione di tali contributi incide anche sulla quota A.
Conviene riprodurre la prospettazione dell'Istituto sul punto:
“Come si ha modo di dimostrare riportandosi ai calcoli effettuati dall'Istituto: - se si calcolano i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, la quota “A” risulta: Gestione Retr/Redd pensionabile o Montante Settim. Utilizzate Retr/Redd Settim.
Settim. Anzian. Contrib. Pensione Adeguata Mensile FPLD Ante 93 €92.340,2564 260 €
355,1548 683 € 373,1853 - se non si calcolano i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, la quota “A” risulta (come calcolato dall'Istituto per la pensione del sig. ): Gestione Retr/Redd pensionabile o Montante Settim. Utilizzate Retr/Redd Pt_1
Settim. Settim. Anzian. Contrib. Pensione Adeguata Mensile FPLD Ante 93 €105.906,4599
260 € 407,3325 683 € 428,0120.
Pertanto, non calcolando i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, risulta una differenza in quota “A” in favore del ricorrente pari a: € 428,0120 - € 373,1853 =
€ 54,8267.
Laddove si considerassero i versamenti volontari, a fronte della differenza di € 15,74 sviluppata dal ricorrente per la quota “D”, a costui non spetterebbe il maggior importo di €
54,8267 liquidatogli in quota “A”; pertanto, l'importo mensile pensionistico alla decorrenza si ridurrebbe di € 39,0867 (€ 15,74 - € 54,8267 = -€ 39,0867).
3 In altre parole, complessivamente, se si calcolasse la contribuzione per versamenti volontari
e la relativa retribuzione, si avrebbe un importo per quota “D” maggiore, ma un minore importo mensile della intera pensione” (pagg.
3-4 della memoria di costituzione).
3.3. Orbene, a fronte di siffatti dati contabili, non contrastati da rilievi critici di sorta, Pt_3
[..
limitato ad insistere nell'omesso computo della contribuzione maturata nel periodo successivo al 31.12.2011 ai fini della quantificazione del relativo montante, omettendo, tuttavia, di considerare che – accedendo ad una valorizzazione atomistica ed isolata delle singole quote di cui si compone la pensione – l'importo complessivo della prestazione diminuirebbe, anziché aumentare.
Ne discende, per tal via, l'evidente carenza di un apprezzabile interesse giuridico (attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.) in capo all'odierna parte ricorrente, dovendosi solo rammentare che “L'interesse ad agire in giudizio (nella specie, d'appello) trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima
o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, n. 12548/2022): ciò che, nella specie, deve recisamente escludersi, posto che – come detto – il pensionato non solo non ricaverebbe alcuna utilità dal computo dei contributi volontari in quota D, ma patirebbe addirittura un pregiudizio patrimoniale, riverberandosi detto computo sul calcolo della quota A e, in definitiva, sull'importo complessivo della prestazione. CP_
3.4. Sotto un ulteriore (e concorrente) profilo, vi è, poi, che l'operato dell' s'appalesa del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha più volte esaminato il problema della neutralizzazione dei contributi in ipotesi nelle quali determinati vantaggi previdenziali si risolvevano in un deteriore trattamento pensionistico.
Si richiamano, per quanto di interesse, i passaggi argomentativi contenuti in Corte cost. n.
224/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi
4 che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.
“7.1.- La questione si è posta in caso di contributi successivi all'accredito di quelli minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione e con diverse pronunce questa Corte ha precisato che la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994).
7.2.- Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi;
in particolare, il principio di neutralizzazione è stato applicato in relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che individua la retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti e che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento a varie fattispecie di contribuzione aggiuntiva, rispetto al requisito contributivo minimo, quando essa abbia determinato un peggioramento della pensione rispetto a quella virtualmente spettante a colui che abbia già maturato il diritto.
7.3.- La neutralizzazione è stata riconosciuta operante in caso di contribuzione volontaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sottolineandosi che l'effetto del depauperamento pensionistico è tanto più paradossale «ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a "mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa" (sent. n. 574 del 1987)» (sentenza n. 307 del 1989).
Con la sentenza n. 428 del 1992 lo stesso principio è stato esteso ai contributi volontari per il conseguimento della pensione di anzianità.
Il meccanismo di calcolo di cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 è stato vagliato anche in relazione ai contributi obbligatori derivanti da attività lavorativa meno retribuita;
si tratta delle ipotesi in cui «il lavoratore, già in possesso del requisito della anzianità contributiva minima, abbia subìto, in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei periodi di
5 minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né versato alcuna contribuzione»
(sentenza n. 264 del 1994) e, anche in tal caso, questa Corte ha ritenuto irragionevole e ingiusta la riduzione della pensione a fronte di maggior apporto contributivo e di maggior lavoro.
Parimenti irragionevole e ingiusta è stata considerata la riduzione pensionistica quando derivi da contributi figurativi del lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale
(sentenza n. 388 del 1995) o da contributi dovuti per il trattamento di disoccupazione, sottolineandosi, quale ratio del principio di neutralizzazione, che «sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro» tanto più che «[l]'irragionevolezza riscontrata è lesiva, in pari tempo, dei diritti previdenziali del lavoratore, che, con riguardo alla norma censurata, questa Corte riconduce agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 82 del 2017)”.
3.5. Nella specie, l'Ente previdenziale ha fatto corretta applicazione dell'istituto della neutralizzazione, poiché – escludendo le 52 settimane di contribuzione volontaria – ha impedito il decremento del complessivo trattamento pensionistico.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone dunque il rigetto della domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, dibattuta fra le parti.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9982/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9982 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Mancaniello
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1 pensione Inps cat. VOART n. 018-319133203495, con decorrenza 1.6.2022, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente (effettiva, figurativa e volontaria) ante pensionamento per il periodo 1.1.1971/24.1.2015, quale risultante dall'estratto contributivo all'uopo acquisito – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che la suddetta prestazione era stata liquidata con provvedimento del 20.6.2022, mediante riconoscimento Parte della componente contributiva in gestione con montante al 31.12.2011 di 3.230,37; che, tuttavia, l'Ente era incorso in errore in sede di quantificazione di detta componente, posto che non aveva correttamente considerato e valorizzato i contributi regolarmente accreditati;
che la normativa vigente equiparava la contribuzione volontaria a quella obbligatoria ai fini del diritto alle prestazioni (art. 9, comma 1, D.P.R. n. 1432/1971); che la componente contributiva del rateo pensionistico per i contributi post 31.12.2011 avrebbe dovuto essere conteggiata secondo le previsioni di cui all'art. 1, commi 6 e ss., della L. n. 335/1995, conformemente alle operazioni contabili ivi scandite;
che, nella specie, ad esso istante avrebbe dovuto attribuirsi Parte un montante contributivo in gestione per il periodo post 2011 di 6.899,90, in luogo di CP_ quello inferiore riconosciutogli dall' che, pertanto, la relativa quota pensionistica effettivamente spettante per l'anzidetto periodo ammontava ad euro 29,59 (considerando il coefficiente di trasformazione di 5,5750 già computato dall'Ente), in luogo dell'importo mensile inferiore corrisposto dall' previdenziale in misura di euro 13,85. CP_2
Tanto esposto ed allegato l'inesatto adempimento dell'Ente previdenziale, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. VOART n. 018-319133203495 ai sensi dell'art. 5, CP_1 ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione del montante contributivo per Parte contributi in gestione post 31.12.2011 e con riconoscimento del relativo montante di CP_ 6.899,90 e del relativo rateo mensile di € 29,59; - per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.06.2022, della differenza mensile perequabile di € 15,74, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto Parte complessivamente erogato per la componente contributiva in gestione post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1 rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
2 CP_
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dall' e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Ed invero, risulta per tabulas che, con missiva datata 20.6.2022, l' abbia CP_2 comunicato all'odierno ricorrente l'avvenuta liquidazione della pensione n. 018-
319133203495 Cat. VOART, con decorrenza 1.6.2022.
L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 1.227,58.
Ciò posto, il pensionato rivendica in questa sede un maggior valore del montante contributivo di 6.899,90 per il periodo successivo al 31.12.2011, con una quota D di euro 29,59
(considerando il coefficiente di trasformazione di 5,5750 già attribuito dall'Ente), in luogo dell'importo mensile inferiore di euro 13,85, quale riconosciutogli dall' , pretendendo il CP_2 computo dei contributi volontari versati negli anni 2014 e 2015 e regolarmente accreditati in estratto in misura complessiva di 52 settimane (di cui 48 nel periodo dall'1.2.2014 al
27.12.2014 e 4 nel periodo dal 3.1.2015 al 24.1.2015: cfr., doc. 2, fascicolo di parte ricorrente). CP_
3.2. Così delimitato il thema decidendum, si osserva – in linea con la difesa svolta dall' – che la valorizzazione di tali contributi incide anche sulla quota A.
Conviene riprodurre la prospettazione dell'Istituto sul punto:
“Come si ha modo di dimostrare riportandosi ai calcoli effettuati dall'Istituto: - se si calcolano i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, la quota “A” risulta: Gestione Retr/Redd pensionabile o Montante Settim. Utilizzate Retr/Redd Settim.
Settim. Anzian. Contrib. Pensione Adeguata Mensile FPLD Ante 93 €92.340,2564 260 €
355,1548 683 € 373,1853 - se non si calcolano i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, la quota “A” risulta (come calcolato dall'Istituto per la pensione del sig. ): Gestione Retr/Redd pensionabile o Montante Settim. Utilizzate Retr/Redd Pt_1
Settim. Settim. Anzian. Contrib. Pensione Adeguata Mensile FPLD Ante 93 €105.906,4599
260 € 407,3325 683 € 428,0120.
Pertanto, non calcolando i contributi dei versamenti volontari e la relativa retribuzione, risulta una differenza in quota “A” in favore del ricorrente pari a: € 428,0120 - € 373,1853 =
€ 54,8267.
Laddove si considerassero i versamenti volontari, a fronte della differenza di € 15,74 sviluppata dal ricorrente per la quota “D”, a costui non spetterebbe il maggior importo di €
54,8267 liquidatogli in quota “A”; pertanto, l'importo mensile pensionistico alla decorrenza si ridurrebbe di € 39,0867 (€ 15,74 - € 54,8267 = -€ 39,0867).
3 In altre parole, complessivamente, se si calcolasse la contribuzione per versamenti volontari
e la relativa retribuzione, si avrebbe un importo per quota “D” maggiore, ma un minore importo mensile della intera pensione” (pagg.
3-4 della memoria di costituzione).
3.3. Orbene, a fronte di siffatti dati contabili, non contrastati da rilievi critici di sorta, Pt_3
[..
limitato ad insistere nell'omesso computo della contribuzione maturata nel periodo successivo al 31.12.2011 ai fini della quantificazione del relativo montante, omettendo, tuttavia, di considerare che – accedendo ad una valorizzazione atomistica ed isolata delle singole quote di cui si compone la pensione – l'importo complessivo della prestazione diminuirebbe, anziché aumentare.
Ne discende, per tal via, l'evidente carenza di un apprezzabile interesse giuridico (attuale e concreto ex art. 100 c.p.c.) in capo all'odierna parte ricorrente, dovendosi solo rammentare che “L'interesse ad agire in giudizio (nella specie, d'appello) trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima
o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. II, n. 12548/2022): ciò che, nella specie, deve recisamente escludersi, posto che – come detto – il pensionato non solo non ricaverebbe alcuna utilità dal computo dei contributi volontari in quota D, ma patirebbe addirittura un pregiudizio patrimoniale, riverberandosi detto computo sul calcolo della quota A e, in definitiva, sull'importo complessivo della prestazione. CP_
3.4. Sotto un ulteriore (e concorrente) profilo, vi è, poi, che l'operato dell' s'appalesa del tutto conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha più volte esaminato il problema della neutralizzazione dei contributi in ipotesi nelle quali determinati vantaggi previdenziali si risolvevano in un deteriore trattamento pensionistico.
Si richiamano, per quanto di interesse, i passaggi argomentativi contenuti in Corte cost. n.
224/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi
4 che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.
“7.1.- La questione si è posta in caso di contributi successivi all'accredito di quelli minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione e con diverse pronunce questa Corte ha precisato che la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994).
7.2.- Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi;
in particolare, il principio di neutralizzazione è stato applicato in relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che individua la retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti e che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in riferimento a varie fattispecie di contribuzione aggiuntiva, rispetto al requisito contributivo minimo, quando essa abbia determinato un peggioramento della pensione rispetto a quella virtualmente spettante a colui che abbia già maturato il diritto.
7.3.- La neutralizzazione è stata riconosciuta operante in caso di contribuzione volontaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sottolineandosi che l'effetto del depauperamento pensionistico è tanto più paradossale «ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a "mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa" (sent. n. 574 del 1987)» (sentenza n. 307 del 1989).
Con la sentenza n. 428 del 1992 lo stesso principio è stato esteso ai contributi volontari per il conseguimento della pensione di anzianità.
Il meccanismo di calcolo di cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 è stato vagliato anche in relazione ai contributi obbligatori derivanti da attività lavorativa meno retribuita;
si tratta delle ipotesi in cui «il lavoratore, già in possesso del requisito della anzianità contributiva minima, abbia subìto, in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei periodi di
5 minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né versato alcuna contribuzione»
(sentenza n. 264 del 1994) e, anche in tal caso, questa Corte ha ritenuto irragionevole e ingiusta la riduzione della pensione a fronte di maggior apporto contributivo e di maggior lavoro.
Parimenti irragionevole e ingiusta è stata considerata la riduzione pensionistica quando derivi da contributi figurativi del lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale
(sentenza n. 388 del 1995) o da contributi dovuti per il trattamento di disoccupazione, sottolineandosi, quale ratio del principio di neutralizzazione, che «sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro» tanto più che «[l]'irragionevolezza riscontrata è lesiva, in pari tempo, dei diritti previdenziali del lavoratore, che, con riguardo alla norma censurata, questa Corte riconduce agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 82 del 2017)”.
3.5. Nella specie, l'Ente previdenziale ha fatto corretta applicazione dell'istituto della neutralizzazione, poiché – escludendo le 52 settimane di contribuzione volontaria – ha impedito il decremento del complessivo trattamento pensionistico.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone dunque il rigetto della domanda attorea, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche preliminare, dibattuta fra le parti.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9982/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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