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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrenti Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Concetta Parisi
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Contumace
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a ripristinare i pagamenti della prestazione CP_1
n. 044-701507801115 dovuta alla ricorrente con decorrenza dalla data della pagina 1 di 5 illegittima sospensione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
2. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del CP_1
16.08.2023 e per l'effetto dichiara che non è dovuta da all' la Parte_1 CP_1 restituzione della somma € 2.454,68 chiesta in restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato il 3.01/2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a ripristinare i pagamenti dei ratei della pensione di CP_1 inabilità e dell'indennità di accompagnamento -ex artt. 12 e 1 L. 118/1971 e L.
18/1980-, inopinatamente sospesi dall' convenuto a decorrere dal mese di CP_1 agosto 2023, per l'asserita “… assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 27 luglio 2023”, come comunicato con la nota del 16.08.2023 con cui veniva, altresì, richiesto il pagamento della somma di € 2.454,68 a titolo di indebito. Chiede, inoltre, che sia cancellato ogni indebito a suo carico.
Riferisce al riguardo che:
E' stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto alle prestazioni economiche della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento - ex artt. 12 e 1 L. 118/1971 e L. 18/1980- a decorrere dal mese di settembre
2018, giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri emesso all'esito del procedimento di ATPO n. 6542/2019 (doc 1);
L' con lettera del 19.04.2023 la convocava a visita di revisione straordinaria CP_1
-Leggi 102/2009 e 114/2014- per il giorno 21.06.2023 ore 10,30 e non per il giorno 27 luglio 2023 (doc 2);
Si presentava regolarmente presso l'Unità Medico Legale dell' per CP_1 sottoporsi alla visita di revisione, purtuttavia non ha mai ricevuto il Verbale di visita della, CMC né ulteriore comunicazione da parte dell' avente ad CP_1 oggetto una seconda visita di revisione programmata per il mese di luglio 2023;
Ciò nonostante con la nota del 16.08.2023 l convenuto le comunicava CP_1 di avere sospeso ogni pagamento a decorrere dal mese di agosto 2023 e le chiedeva la restituzione della somma di € 2.454,68 a titolo di indebito relativo ai mesi di agosto/settembre 2023 per asserita assenza ingiustificata alla visita di revisione;
pagina 2 di 5 La condotta dell' è quindi illegittima e lesiva dei suoi diritti. CP_1
Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della parte ricorrente. All'udienza del 26.09.2024 questo giudicante disponeva ai sensi degli artt.
421 e 210 c.p.c. che l' esibissero la nota di convocazione della sig.ra visita di CP_1 Pt_1 revisione programmata per il giorno 27.07.2023 -ed eventuale avviso di ricevimento nel caso di spedizione con raccomandata AR- nonché il Verbale della visita di revisione del 21.06.2023. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l' ha un espresso obbligo CP_1 normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche accertate in sede amministrativa, sul presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. Nel caso in cui venga accertato che siano venuti meno i requisiti sanitari per accedere alle prestazioni correlate all'invalidità e/o all'handicap, la legge prevede la sospensione e, quindi, la revoca definitiva delle prestazioni. Analoga conseguenza deriva dalla mancata presentazione alla visita di revisione in assenza di valide giustificazioni, sempre ché l'interessato riceva regolare notifica della convocazione alla visita di revisione. L' con il più recente Messaggio del CP_1
28.02.2022 ha precisato che la giustificazione circa la mancata presentazione alla visita di revisione può essere resa dall'interessato nei 90 giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta.
Nel caso di visite di revisione straordinarie, disposte ai sensi della L. 102/2009 per contrastare le frodi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la mancata presentazione alla visita di revisione da' luogo alla necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
Infine, con la Circolare n. 127/2016, l' ha stabilito che nell'ipotesi di assenza a CP_1 visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno,
pagina 3 di 5 compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l' assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell'ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà all'eliminazione della posizione amministrativa del disabile con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione. Nel caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Nel caso che ci occupa l' non soltanto è rimasto contumace, e si è così CP_1 volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di provare la legittimità del proprio operato in conformità alle vigenti norme di leggi e all'iter procedimentale previsto nella materia delle visite di revisione, ma non ha dato corso all'ordine di esibizione del giudicante. Conseguentemente l' , non ha provato nè l'esito CP_1 eventualmente negativo della visita di revisione eseguita il 21.06.2023 -giusta convocazione del 19.04.2023-, nè di avere convocato nuovamente a visita la sig.ra per il giorno 21.07.2023 e che la stessa non si è presentata, senza addurre alcuna Pt_1 giustificazione, benché ritualmente convocata.
Ne consegue che il provvedimento del 16.08.2023 di sospensione dei pagamenti della prestazione n. 044-701507801115 e contestuale comunicazione di indebito è stato adottato dall' in assenza dei presupposti normativi che ne legittimavano CP_1
l'adozione.
Come è noto, infatti, le prestazioni economiche di natura assistenziale riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza pagina 4 di 5 dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999;
5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Nulla di tutto ciò nel caso di specie, in quanto la ricorrente, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha provato che a tutt'oggi possiede i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione assistenziale in parola. Per gli stessi motivi la comunicazione del 16.08.2023 deve ritenersi è illegittimamente adottata nella parte in cui chiede la restituzione della somma € 2.454,68 rivendicata a titolo di indebito per il periodo agosto/settembre 2023.
In conclusione l' in persona del l.r.p.t., va condannato a ripristinare i pagamenti CP_1 della prestazione n. 044-701507801115 dovuta alla ricorrente, con decorrenza dalla data della illegittima sospensione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
Va, altresì, dichiarato che non è dovuta da all' la restituzione della Parte_1 CP_1 somma di € 2.454,68 rivendicata dall' a titolo di indebito. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrenti Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Concetta Parisi
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Contumace
Oggetto: Pagamento Indennità di accompagnamento Art. 1 L. 18/1980.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a ripristinare i pagamenti della prestazione CP_1
n. 044-701507801115 dovuta alla ricorrente con decorrenza dalla data della pagina 1 di 5 illegittima sospensione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
2. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del CP_1
16.08.2023 e per l'effetto dichiara che non è dovuta da all' la Parte_1 CP_1 restituzione della somma € 2.454,68 chiesta in restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare ai ricorrenti le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato il 3.01/2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a ripristinare i pagamenti dei ratei della pensione di CP_1 inabilità e dell'indennità di accompagnamento -ex artt. 12 e 1 L. 118/1971 e L.
18/1980-, inopinatamente sospesi dall' convenuto a decorrere dal mese di CP_1 agosto 2023, per l'asserita “… assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 27 luglio 2023”, come comunicato con la nota del 16.08.2023 con cui veniva, altresì, richiesto il pagamento della somma di € 2.454,68 a titolo di indebito. Chiede, inoltre, che sia cancellato ogni indebito a suo carico.
Riferisce al riguardo che:
E' stata riconosciuta invalida civile al 100% con diritto alle prestazioni economiche della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento - ex artt. 12 e 1 L. 118/1971 e L. 18/1980- a decorrere dal mese di settembre
2018, giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri emesso all'esito del procedimento di ATPO n. 6542/2019 (doc 1);
L' con lettera del 19.04.2023 la convocava a visita di revisione straordinaria CP_1
-Leggi 102/2009 e 114/2014- per il giorno 21.06.2023 ore 10,30 e non per il giorno 27 luglio 2023 (doc 2);
Si presentava regolarmente presso l'Unità Medico Legale dell' per CP_1 sottoporsi alla visita di revisione, purtuttavia non ha mai ricevuto il Verbale di visita della, CMC né ulteriore comunicazione da parte dell' avente ad CP_1 oggetto una seconda visita di revisione programmata per il mese di luglio 2023;
Ciò nonostante con la nota del 16.08.2023 l convenuto le comunicava CP_1 di avere sospeso ogni pagamento a decorrere dal mese di agosto 2023 e le chiedeva la restituzione della somma di € 2.454,68 a titolo di indebito relativo ai mesi di agosto/settembre 2023 per asserita assenza ingiustificata alla visita di revisione;
pagina 2 di 5 La condotta dell' è quindi illegittima e lesiva dei suoi diritti. CP_1
Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dal procuratore della parte ricorrente. All'udienza del 26.09.2024 questo giudicante disponeva ai sensi degli artt.
421 e 210 c.p.c. che l' esibissero la nota di convocazione della sig.ra visita di CP_1 Pt_1 revisione programmata per il giorno 27.07.2023 -ed eventuale avviso di ricevimento nel caso di spedizione con raccomandata AR- nonché il Verbale della visita di revisione del 21.06.2023. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l' ha un espresso obbligo CP_1 normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche accertate in sede amministrativa, sul presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. Nel caso in cui venga accertato che siano venuti meno i requisiti sanitari per accedere alle prestazioni correlate all'invalidità e/o all'handicap, la legge prevede la sospensione e, quindi, la revoca definitiva delle prestazioni. Analoga conseguenza deriva dalla mancata presentazione alla visita di revisione in assenza di valide giustificazioni, sempre ché l'interessato riceva regolare notifica della convocazione alla visita di revisione. L' con il più recente Messaggio del CP_1
28.02.2022 ha precisato che la giustificazione circa la mancata presentazione alla visita di revisione può essere resa dall'interessato nei 90 giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta.
Nel caso di visite di revisione straordinarie, disposte ai sensi della L. 102/2009 per contrastare le frodi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la mancata presentazione alla visita di revisione da' luogo alla necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
Infine, con la Circolare n. 127/2016, l' ha stabilito che nell'ipotesi di assenza a CP_1 visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno,
pagina 3 di 5 compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l' assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell'ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà all'eliminazione della posizione amministrativa del disabile con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'assenza alla visita di revisione. Nel caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Nel caso che ci occupa l' non soltanto è rimasto contumace, e si è così CP_1 volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di provare la legittimità del proprio operato in conformità alle vigenti norme di leggi e all'iter procedimentale previsto nella materia delle visite di revisione, ma non ha dato corso all'ordine di esibizione del giudicante. Conseguentemente l' , non ha provato nè l'esito CP_1 eventualmente negativo della visita di revisione eseguita il 21.06.2023 -giusta convocazione del 19.04.2023-, nè di avere convocato nuovamente a visita la sig.ra per il giorno 21.07.2023 e che la stessa non si è presentata, senza addurre alcuna Pt_1 giustificazione, benché ritualmente convocata.
Ne consegue che il provvedimento del 16.08.2023 di sospensione dei pagamenti della prestazione n. 044-701507801115 e contestuale comunicazione di indebito è stato adottato dall' in assenza dei presupposti normativi che ne legittimavano CP_1
l'adozione.
Come è noto, infatti, le prestazioni economiche di natura assistenziale riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza pagina 4 di 5 dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999;
5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
Nulla di tutto ciò nel caso di specie, in quanto la ricorrente, che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha provato che a tutt'oggi possiede i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione assistenziale in parola. Per gli stessi motivi la comunicazione del 16.08.2023 deve ritenersi è illegittimamente adottata nella parte in cui chiede la restituzione della somma € 2.454,68 rivendicata a titolo di indebito per il periodo agosto/settembre 2023.
In conclusione l' in persona del l.r.p.t., va condannato a ripristinare i pagamenti CP_1 della prestazione n. 044-701507801115 dovuta alla ricorrente, con decorrenza dalla data della illegittima sospensione, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo.
Va, altresì, dichiarato che non è dovuta da all' la restituzione della Parte_1 CP_1 somma di € 2.454,68 rivendicata dall' a titolo di indebito. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come un dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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