TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11983/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 25.09.1968 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Donata M. Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13.09.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donata M. Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 09.10.1999 (anno 1999, atto n. 46, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data 08.05.2014 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 24.06.2014 con i seguenti figli:
1. nato il [...], cittadino italiano, Parte_3
2. nato il [...], cittadino italiano, Parte_4
3. nato il [...], cittadino italiano Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- tra i coniugi permane l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli continueranno a vivere con la mamma;
il figlio minore Parte_3 Parte_4 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Questi si faranno Parte_5 carico di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
- il padre si accompagnerà al figlio minore , durante la settimana, per un pomeriggio Pt_5 infrasettimanale qui indicati nella giornata di mercoledì, dalla fine della sua giornata lavorativa sino alle ore 21,00 quando lo accompagnerà presso la loro abitazione. Trascorrerà altresì con il figlio minore week end alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore Pt_5
21.00 della domenica, quando lo accompagnerà presso la sua abitazione;
Le festività del santo Natale e della santa Pasqua seguiranno il regime dell'alternanza, come finora è stato attuato in questi anni di separazione, con modifiche concordate anche in base alle esigenze del figlio.
Il padre trascorrerà con il figlio un periodo estivo di due settimane, da concordarsi con la madre e con lo stesso entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
Pt_5
- il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 figlio minore la somma di € 233,00 (duecentotrentatre) da pagarsi entro il giorno 5 Pt_5 di ogni mese e da versarsi sul conto corrente intestato alla signora i cui Parte_1 riferimenti sono noti al ricorrente. Detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà riconosciuto sino al raggiungimento della totale indipendenza economica di;
Pt_5
- le spese straordinarie saranno pariteticamente suddivise al 50% tra i genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Pt_5
Per spese straordinarie sono da intendersi tutte quelle necessarie per la crescita del figlio, precisamente: spese mediche e psicologiche non coperte dal servizio sanitario nazionale o in regime di urgenza non differibile, spese sportive, musicali, scolastiche (comprese quelle di cancelleria), culturali, di viaggio e di tutte quelle documentate. Il padre verserà il 50% delle spese per le uscite didattiche, della mensa scolastica, dei mezzi di trasporto pubblici, dei viaggi estivi, delle ricariche telefoniche;
- il sig. si impegna, nella malaugurata ipotesi di perdita dell'occupazione di uno Parte_2 dei figli (per ora solo e , in futuro anche ), per causa ad essi non Pt_3 Pt_4 Pt_5 imputabili, a riconoscere l'importo di € 233,00 cadauno per coprire l'eventuale periodo di mancanza di entrate per far fronte alle basilari esigenze di vita entro il limite dei 30 anni;
- gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla madre e la medesima sarà autorizzata a richiedere le detrazioni fiscali per figli a carico;
- i ricorrenti dichiarano di non avere questioni di natura economica e patrimoniale in comune e pertanto nessuno di essi potrà avanzare reciproche pretese da far valere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro;
- i ricorrenti si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cernusco sul Naviglio (Milano) in data 9 ottobre 1999 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate (al n. 54, parte II, serie C, anno 1999) e al Controparte_2
(al n. 55, parte II, serie C, anno 1999) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latout Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 25.09.1968 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Donata M. Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13.09.1971 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donata M. Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cernusco sul Naviglio (MI) in data 09.10.1999 (anno 1999, atto n. 46, reg. Atti di matrimonio, parte II, serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data 08.05.2014 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 24.06.2014 con i seguenti figli:
1. nato il [...], cittadino italiano, Parte_3
2. nato il [...], cittadino italiano, Parte_4
3. nato il [...], cittadino italiano Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- tra i coniugi permane l'obbligo del mutuo rispetto;
- i figli continueranno a vivere con la mamma;
il figlio minore Parte_3 Parte_4 viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Questi si faranno Parte_5 carico di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
- il padre si accompagnerà al figlio minore , durante la settimana, per un pomeriggio Pt_5 infrasettimanale qui indicati nella giornata di mercoledì, dalla fine della sua giornata lavorativa sino alle ore 21,00 quando lo accompagnerà presso la loro abitazione. Trascorrerà altresì con il figlio minore week end alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore Pt_5
21.00 della domenica, quando lo accompagnerà presso la sua abitazione;
Le festività del santo Natale e della santa Pasqua seguiranno il regime dell'alternanza, come finora è stato attuato in questi anni di separazione, con modifiche concordate anche in base alle esigenze del figlio.
Il padre trascorrerà con il figlio un periodo estivo di due settimane, da concordarsi con la madre e con lo stesso entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
Pt_5
- il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 figlio minore la somma di € 233,00 (duecentotrentatre) da pagarsi entro il giorno 5 Pt_5 di ogni mese e da versarsi sul conto corrente intestato alla signora i cui Parte_1 riferimenti sono noti al ricorrente. Detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà riconosciuto sino al raggiungimento della totale indipendenza economica di;
Pt_5
- le spese straordinarie saranno pariteticamente suddivise al 50% tra i genitori sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Pt_5
Per spese straordinarie sono da intendersi tutte quelle necessarie per la crescita del figlio, precisamente: spese mediche e psicologiche non coperte dal servizio sanitario nazionale o in regime di urgenza non differibile, spese sportive, musicali, scolastiche (comprese quelle di cancelleria), culturali, di viaggio e di tutte quelle documentate. Il padre verserà il 50% delle spese per le uscite didattiche, della mensa scolastica, dei mezzi di trasporto pubblici, dei viaggi estivi, delle ricariche telefoniche;
- il sig. si impegna, nella malaugurata ipotesi di perdita dell'occupazione di uno Parte_2 dei figli (per ora solo e , in futuro anche ), per causa ad essi non Pt_3 Pt_4 Pt_5 imputabili, a riconoscere l'importo di € 233,00 cadauno per coprire l'eventuale periodo di mancanza di entrate per far fronte alle basilari esigenze di vita entro il limite dei 30 anni;
- gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla madre e la medesima sarà autorizzata a richiedere le detrazioni fiscali per figli a carico;
- i ricorrenti dichiarano di non avere questioni di natura economica e patrimoniale in comune e pertanto nessuno di essi potrà avanzare reciproche pretese da far valere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro;
- i ricorrenti si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cernusco sul Naviglio (Milano) in data 9 ottobre 1999 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Bollate (al n. 54, parte II, serie C, anno 1999) e al Controparte_2
(al n. 55, parte II, serie C, anno 1999) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latout Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG