TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7335/2024 proposta da Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Severini
e da Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Ilardo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: “
1. La casa familiare sita in Roma, al Viale Ballarin
n. 124 scala F edificio 20 int. 2 e le sue pertinenze (il locale cantina al piano interrato della scala F distinto con il numero 2 ed il posto auto coperto avente accesso da Via Giuseppe Grezar, sito al piano interrato della scala E distinto con il numero 14) rimarranno nella disponibilità della moglie che ne è l'esclusiva proprietaria.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e comunque dotati di redditi propri adeguati e sufficienti”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data
6.8.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2006, al N. 00144 Parte II, Serie A03, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 11.4.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7335/2024 proposta da Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Severini
e da Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Ilardo
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: “
1. La casa familiare sita in Roma, al Viale Ballarin
n. 124 scala F edificio 20 int. 2 e le sue pertinenze (il locale cantina al piano interrato della scala F distinto con il numero 2 ed il posto auto coperto avente accesso da Via Giuseppe Grezar, sito al piano interrato della scala E distinto con il numero 14) rimarranno nella disponibilità della moglie che ne è l'esclusiva proprietaria.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e comunque dotati di redditi propri adeguati e sufficienti”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data
6.8.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 2006, al N. 00144 Parte II, Serie A03, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 11.4.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi