Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1988, n. 7079
CASS
Sentenza 17 marzo 1988

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Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'Esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte - denaro ed autofurgone - l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente). ( Conf mass n 171928; ( Conf mass n 146563; ( Conf mass n 115755; ( Conf mass n 113017).*

L'omessa specificazione dell'aumento di pena effettuato per la continuazione non importa nullità della sentenza, non essendo compresa tra i casi espressamente previsti dall'art. 475 cod. proc. pen., ne' a tali casi essendo analogicamente riferibile. ( V mass n 100658).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1988, n. 7079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7079
    Data del deposito : 17 marzo 1988

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