Sentenza 17 marzo 1988
Massime • 2
Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'Esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte - denaro ed autofurgone - l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente). ( Conf mass n 171928; ( Conf mass n 146563; ( Conf mass n 115755; ( Conf mass n 113017).*
L'omessa specificazione dell'aumento di pena effettuato per la continuazione non importa nullità della sentenza, non essendo compresa tra i casi espressamente previsti dall'art. 475 cod. proc. pen., ne' a tali casi essendo analogicamente riferibile. ( V mass n 100658).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/1988, n. 7079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7079 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1988 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 19 af 59. {} del 17.3.88
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE - SENTENZA. SEZIONE 112.
N. 683 Composta dagli, 111.mi Sigg:
Présidente Dott. Giovanni Meo
Consigliete REGISTRO GENERALE 1. Dott. Secondo. Longo Dorni
N. 17612/86 2. Vittorio Palmisano
3. >>> Alfio Cocuzza
A
+. >>> Michele Annunziata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE. ha prònunciato la seguente“ Richiesta copia studio
SENTENZA dal Sig. Nis per diritti L
26-5.9 sul ricorso proposto da FA IL nato ad [...]É tri il 24 febbraio 1953
CANCELLERIA
CANCELLERIA avverso la sentenza in data 27 gennaio 1986 con la qua le la Corte d'appello di Reggio Calabria riformava quella pronunziata il 22 marzo 1984 da quel Tribuna=
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod: 82 TAL E dott.Alfio Cocuzza
Udito, per la patte civile, l'avv. Giuseppe Foti il quale in'
siste per il rigetto del ricorso e per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese ed al risara cimento dei danni.-
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Giuseppe Vitale
che ha concluso per il rigetto del ricorso
E R O S EN T ES za E z R cu LIE o IG C S lfio N O A C
Udit i difensor e avv.to Managò il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso..
Svolgimento del processo
FA IL venne tratto al giudizio del Tri=
bunale di Reggio Calabria per rispondere del reato di furto continuatao ed argravato a sensi degli artt.
624,61 nn.7 e tt c.p.commesso in Lazzaro di Motta
San Giovanni il 27 aprile 1983.-
La mattina del como unidetto il FO uti sta della Sicurtrasporti S.p.A.,alla guida del fur gone targator Mi R.12.179; di tale società, accompa="
gnato dalle guardie giurate di scorta Romani Stefa
no e Rossi Ferdinando, stava eseguendo un trasporto.
dei sacchi conten enti la somma complessiva di liq re novecentomilioni in contanti;
-giunti nei pressi di un bar sulla strada statale n.106 egli bloccava l'autorasserendo di avere percepito delle irregola-
rità nel funzionamento del mezzo ed invitava quin-
di̟ la guardia di scorta a controllare le gomme –
Tutti assieme quindi i tre entravano nel bar per sorbira un caffè maralluscitari FA pre
ร cedeva gli altri duer salito sul mezzo anzussull'automezzo,
chè aprire gli sportelli, operazione eseguibite so-
lo dall'interno, per far salire le due guardie, avr
| viava il motore dell'automezzo medesimo e si allon-
tanava sorridendo beffardamente e rendendosi irres peribile.-
Costituitosi dopo qualche tempo forniva dei fatti una versione alquanto fantasiosa asserendo di esse re stato costretto all'atto delittuoso da due sco nosciuti, che gli avevano imposto di commettere ik furto impartendogli anche le istruzioni per l'esecu zione del medesimo.-
Il Tribunale di Reggio Calabria,con sentenza in data 22 marzo 1984 dichiarava il FA colpe=
vole del reato ascrittogli e lo condannava alla pe=
na di anni cinque di reclusione e lire un milione di multa, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. -
IN sede di riesame per l'appello proposto dall'im=:
+
putato,nonchè dalla parte civile,la Corte d'appello di Reggio Calabria concedeva le attenuanti generi=
che, che dichiarava subvalenti alle aggravanti e con'
ENSORE fermava le pene inflitte in primo grado e la condanna Dott. Alfio Cocuzza IL CONS in favore della parte civile.-
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
Tarfarillo deducendo la nullità dell'impugnata sen:
tenza per non avere i giudici della Corte di merito ritenuto la nullità della sentenza del Tribunale,
che aveva omesso di indicare la pena frazionata in relazione anche alla continuazione che era stata ma ramente ritenuta, mancando nella contestazione l'int dicazione dell'art.8L c.p.:-deduceva altresì l'erro=. nea qualific azione giuridica del fatto che meglio:
avrebbe dovuto integrare l'ipotesi di appropriazio=
ne indebita e non di furto, tenuto conto che l'ing =
tato aveva già il sesso delle cose t ed il suo gesto avrebbe, al più potuto essere inter-
pretato come inversione del titolo del possesso:-
lamentava infine che nel giudizio di comparazione le circostanze:aggravanti erano state ritenute pre=
valenti sulle attenuanti generiche, col risultato'
di rendere superflua la concessione delle medesime.-
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.-Ed invero,per quel che ri=
guarda la questione di mullità relativa all'omessa specificazione dell'aumento di pena effettuato perso
G la continuazione, molto correttamente i giudici del-
la Corte di merito rilevarono che tale omissione non i̇mporta millità della sentenza nón essendo com=
presa tra i cast espressamente previsti dall "art. 475 c.p.p ,nè a tali casi analogicamente riferibi le.-
Di fatto all'omissione dei primi giudici ha ovvia =
to la Corte d'appello con esplicita specificazione della pena base e dei vari aumenti apportati alla stessa, anche in relazione alla continuazione.-
Tattavasi
- come risulta dal contesto di entrambe le sentenze di merito-di due specifiche violazioni della stessa disposizione di legge, attuate con la medesima azione ( quella relativa all'autofurgone.
e quella relativa al denaro traspo rtato), onde, te: nuto conto dell'identità della disposizione di lega ge violata e dell'enorma disparità tra le due vio=
lazioni (nella specie il danno patrimoniale ha as'
sunto particolare pregnanza) non era necessaria la indicazione del reato più grave cui si riferiva la pena base indicata.-
In relazione poi alla qualificazione giuridica del fatto;
con molta correttezza logica i giudici della
Corte 'di merito rilevarono che sulle cose sottratte CONSIGLIERE ESTENSORE
(demaro ed autofurgone) il FA non aveva un ocuzza
C lfio A potere analogo a quello del proprietario,quale si o TL D
esige per la sussistenza del reato di appropriazio=
ne indebita, ma una detenzione "nomine alieno" resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone durante il traspouto, di due guardi& giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza egli si liberò fraudolentemente.-
Come più volte infatti questa Corte di legittimità
ha statuito,il presupposto del delitto di appropria=
zione indebita è costituito da un preesistente posa sesso da parte dell'agente della cosa altrui,di una situazione di fatto, cioè, che si concretizzi nell'eser=
sercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuo=
ri dei moteri di vigilanza e di custodia che spet'. tano giuridicamente al proprietario.-Laddove inve=
.ce come nel caso in ispecie - sussiste un semplis ce: rapporto materiale con la cosa determinato da
+
uns affidamento condizionatole conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto fra l'altrofad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità
sulla cosa medesima è chiaro che si versa nell'ipo-
tesi, di furto e non in quella di appropriazione int debita (cfr. per tutte Cass. sez“ II^- 23 settembre
1985 Battistatedraltri: - Riv.Pen. 1986 n°499 £)! Is
Per quel che riguardarpoi Ya pretesa violazione“
dell'art.69 c.p: è appena il caso di rilevare che i giudici della Corte di merito sulla base di una specifica richiesta avanzata dall'imputato ritennes ro che "....i buoni, precedenti penali del Earfaril
lo,le sue condizioni socio-economiche e la sua vita ante acta . "avrebbero potuto costituire elementi da prendere in considerazione nella detera minazione in concreto della pena ed in tal senso ri=
tennero di integrare la relativa carenza della senz tenza di primo grado;
-tuttavia, non potendo sottrar gi - con la concessione delle attenuanti generiche al giudizio di comparazione previsto dall'art.69.
çon una valutazione in punto di fatto incensu rabile in questa sede di legittimità, ritennero che l'oggettiva gravità dei fatti, l'atteggiamento del'
l'imputato ed in particolare l'avere egli abusato dell'incarico ricevuto, avesse una prevalente e ris levante incidenza su qualsiasi altra circostanza,
essendosi egli reso responsabile proprio di quel crimine che aveva l'incarico di evitare.-
cor
Trattasi di argomentazioni logicamente rilegate ad una innegabile e conclamata realtà processuale,
che costituiscono congruo supporto motivazionale a all'impugnata sentenza e che fanno pertanto ritenere b z z u c u C re infondata la relativa censura. ip l l A tt
Inammissibile infine perchè incide chiaramente su- o
D
Ka valutazione di circostanze di fatto, ampiamente e logicamente motivate in entrambe le sentenze di merito,la censura relativa allo stato di necessità
in cui il ricorrente avrebbe agito e che venne gius.
stamente ritenuto dal giudice di merita una assur-
do affermazione difensiva, tenuto conto delle modali-
tà in cui avvenne l'impossessamento del furgone,
ampiamente documentate dalle testimonianze delle due guardie giurate.-
Il ricorso va vertanto risettato con la conseguen'
te condanna del ricorrente al mento delle spe=
ge processuali c ad ona pecuni può determinarsi in lire cinquecentomila.
Nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile ferme restando le statuizioni dei giudici di merito in relazione al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, 2013 ficorrente de-
ve essere altresì condamnato, al rimborso delle spec 1740 se di questo grado del giudizio che si liquidano in complessive lire ottocentocinquantamila di cui ot'
tocentomila per onorario d'avvocato,-
P. Q. M.
la C O R T E
rigetta il ricorso presentato da FA Silva="
no avverso la sentenza in data 27 gennaio 1986 del-
la Corte d'appello di Reggio Calabria;
-
condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali e della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle Ammende;
–
condanna altresì il ricorrente nei confronti della parte civile al rimborso delle spese di questo graz do del giudizio,che si liquidano in complessive litt re ottocentocinquantamila di cui lire ottocentomila per onorario di avvocato.-
Così deciso in Roma:alla pubblica udienza del 17
marzo 1988.-
Sidente
1
E Il Consiliere estensore
CANCELLERIA"
DEPOSITATA
addi 17 GAU. 1958
Il Funzionario di Cancellaría
F