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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2776/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBATO ANIELLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Parte attrice concludeva come da verbale del 29 gennaio 2025, rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nata il [...] e con stato libero, Parte_1
esponeva che:
- sin dall'infanzia aveva percepito la propria diversità dalle coetanee femminili e questa percezione era stata fonte di grandi sofferenze e disagi. In particolare, aveva vissuto con sofferenza i cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
- durante l'adolescenza esprimeva fatica nel percepire un'identità ed un ruolo di genere non conforme a quello assegnato alla nascita e aveva poi acquisito consapevolezza della dicotomia tra identità di genere biologica e psichica;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2021 si era rivolta alla dott.ssa Psicologa-psicoterapeuta, evidenziando Parte_2
convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione. La dott.ssa il 19.1.2023 Pt_2 rilasciava nulla osta per l'avvio della terapia ormonale sostitutiva precisando: “emerge una disforia di genere legata ad un'identità di genere nucleare maschile ed un'espressione di genere maschile associate ad un sesso biologico femminile” (doc. 4);
- a gennaio 2023 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano – Presidio San Luca all'attenzione della dott.ssa
[...]
e nel marzo 2023 iniziava la terapia ormonale mascolinizzante prescrittiva off-label, Per_1
con somministrazione di testosterone transdermico a basso dosaggio e, successivamente, veniva effettuata una modifica della terapia passando alla formulazione iniettiva transmuscolare, con evidenza di un sostanziale beneficio della terapia in atto anche dal punto di vista psicologico;
- la mascolinizzazione ottenuta attraverso la terapia ormonale portava l'attrice a un progressivo benessere e da quando la stessa ha maturato la propria decisione e intrapreso il percorso transizionale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri;
- il benessere apportato alla parte attrice dal percorso di transizione era confermato sia dalla pagina 2 di 6 dott.ssa che dalla dott.ssa (doc. 5, 6), le quali nelle loro relazioni davano atto Per_1 Pt_2
che la terapia mascolinizzante aveva significativamente migliorato la qualità di vita della parte, ridotto il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Il paziente non presentava problematiche psichiatriche che impedissero il proseguimento del percorso di transizione posto che l'identificazione con il genere maschile era ormai stabile e duratura.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva la correzione anagrafica del genere e l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte attrice trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile e la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile (doc. 4, 5, 6).
Alla prima udienza, la parte ha confermato la volontà esposta nell'atto di citazione, la stabilità della decisione presa, ormai consolidata e condivisa anche con i familiari.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi (istanza, peraltro, nel caso di specie inizialmente proposta e poi, all'udienza, parzialmente modificata alla luce della sentenza della Corte
Cost n. 143/2024 di cui infra), e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della
Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
pagina 3 di 6 l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei pagina 4 di 6 caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove l'attore abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di nata il Parte_1
29.10.2003 a Tradate, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di , in luogo di Per_2
Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (atto di nascita n. 102, parte I, serie A, anno 2003) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
pagina 5 di 6 3) nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da femminili a maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2776/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBATO ANIELLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI (C.F. ) CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
Parte attrice concludeva come da verbale del 29 gennaio 2025, rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nata il [...] e con stato libero, Parte_1
esponeva che:
- sin dall'infanzia aveva percepito la propria diversità dalle coetanee femminili e questa percezione era stata fonte di grandi sofferenze e disagi. In particolare, aveva vissuto con sofferenza i cambiamenti del corpo durante lo sviluppo puberale;
- durante l'adolescenza esprimeva fatica nel percepire un'identità ed un ruolo di genere non conforme a quello assegnato alla nascita e aveva poi acquisito consapevolezza della dicotomia tra identità di genere biologica e psichica;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2021 si era rivolta alla dott.ssa Psicologa-psicoterapeuta, evidenziando Parte_2
convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione. La dott.ssa il 19.1.2023 Pt_2 rilasciava nulla osta per l'avvio della terapia ormonale sostitutiva precisando: “emerge una disforia di genere legata ad un'identità di genere nucleare maschile ed un'espressione di genere maschile associate ad un sesso biologico femminile” (doc. 4);
- a gennaio 2023 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano – Presidio San Luca all'attenzione della dott.ssa
[...]
e nel marzo 2023 iniziava la terapia ormonale mascolinizzante prescrittiva off-label, Per_1
con somministrazione di testosterone transdermico a basso dosaggio e, successivamente, veniva effettuata una modifica della terapia passando alla formulazione iniettiva transmuscolare, con evidenza di un sostanziale beneficio della terapia in atto anche dal punto di vista psicologico;
- la mascolinizzazione ottenuta attraverso la terapia ormonale portava l'attrice a un progressivo benessere e da quando la stessa ha maturato la propria decisione e intrapreso il percorso transizionale, non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri;
- il benessere apportato alla parte attrice dal percorso di transizione era confermato sia dalla pagina 2 di 6 dott.ssa che dalla dott.ssa (doc. 5, 6), le quali nelle loro relazioni davano atto Per_1 Pt_2
che la terapia mascolinizzante aveva significativamente migliorato la qualità di vita della parte, ridotto il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Il paziente non presentava problematiche psichiatriche che impedissero il proseguimento del percorso di transizione posto che l'identificazione con il genere maschile era ormai stabile e duratura.
Ciò premesso, parte attrice chiedeva la correzione anagrafica del genere e l'autorizzazione a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte attrice trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere maschile e la sofferenza patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al maschile (doc. 4, 5, 6).
Alla prima udienza, la parte ha confermato la volontà esposta nell'atto di citazione, la stabilità della decisione presa, ormai consolidata e condivisa anche con i familiari.
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione maschile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi (istanza, peraltro, nel caso di specie inizialmente proposta e poi, all'udienza, parzialmente modificata alla luce della sentenza della Corte
Cost n. 143/2024 di cui infra), e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della
Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
pagina 3 di 6 l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei pagina 4 di 6 caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove l'attore abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di nata il Parte_1
29.10.2003 a Tradate, attribuendole il sesso maschile ed il prenome di , in luogo di Per_2
Pt_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Rescaldina (atto di nascita n. 102, parte I, serie A, anno 2003) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
pagina 5 di 6 3) nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da femminili a maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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