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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 22/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18608/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA ed Avv. RAOUL SCOTTO DI TELLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e a carico dell' le spese della CTU espletata in questa CP_2
fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni CP_2 sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla scorta di una accurata disamina del ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione, nella fase di opposizione, relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' le spese della CTU CP_2
espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento, rimanendo a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come lì liquidate (essendo stata prodotta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. solo in sede di opposizione);
◊
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025
IL GOP
EMANUELA IA RI LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 22/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18608/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CORDOVA SILVIA ed Avv. RAOUL SCOTTO DI TELLA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e a carico dell' le spese della CTU espletata in questa CP_2
fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni CP_2 sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla scorta di una accurata disamina del ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione, nella fase di opposizione, relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' le spese della CTU CP_2
espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento, rimanendo a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio,
come lì liquidate (essendo stata prodotta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. solo in sede di opposizione);
◊
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025
IL GOP
EMANUELA IA RI LA ER
(firmato digitalmente a margine)