Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3406 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 , passata in decisione cartolare all'udienza del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2
fisc. , rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Giampiero Paoli;
C.F._2
APPELLANTI
E
1) n a.s. cod. fisc. e p.iva contumace Controparte_1 P.IVA_1
2) cod. fisc. e p.iva , contumace CP_2 P.IVA_2
3) cod. fisc. e p.iva , rappresentata e difesa, per Controparte_3 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. Marco Vincenti;
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
ora per aver svolto il proprio incarico con negligenza, ex Controparte_5 Controparte_5 artt. 2393, 2394, 2394 bis e 2055 c.c.. La parte attorea citava in giudizio, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità, in solido ex art. 2055 c.c. con gli ex amministratori e sindaci, le società
anche quale incorporante di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 per aver queste contribuito ad aggravare il dissesto della società in seguito ammessa
[...] alla procedura di amministrazione straordinaria, mediante indebita e abusiva concessione del finanziamento del 2005, ledendo così irrimediabilmente e definitivamente gli interessi della società e dei creditori sociali anteriori al dissesto. Del pari, veniva formulata richiesta subordinata di risarcimento, ancora in capo alle banche, per aver costoro congelato il patrimonio immobiliare e mobiliare della erogando in concreto poi un importo molto ridotto con un danno pari CP_1 alla differenza tra le somme deliberate e quelle corrisposte, con conseguente richiesta di condanna alla corresponsione di tale differenza.
Il procedimento subiva diverse battute d'arresto - causate dal decesso dell'ex amministratore CP_15
dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della dalla
[...] Controparte_14
ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le parti Controparte_8
convenute si costituivano in giudizio.
All'udienza del 29 maggio 2018, parte attrice e le Banche convenute depositavano le dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della proposta transattiva (anche con riguardo alle domande di regresso svolte dalle Banche), sicchè il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio con esclusivo riferimento al rapporto processuale tra l'Amministrazione Straordinaria e le Banche, con spese integralmente compensate.
Successivamente veniva raggiunto tra e i convenuti Parte_3 Controparte_1 CP_16
,
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
(in qualità di erede di , CP_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_15
e ora un accordo Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
transattivo, con dichiarazione di rinuncia di parte attrice, accettata dai convenuti, sicchè il Tribunale
– anche per questi rapporti processuali – dichiarava estinto il giudizio con esclusivo riguardo al rapporto processuale tra l'Amministrazione attrice e i convenuti CP_25 Controparte_1
(quale erede di , Controparte_16 Controparte_24 CP_15 CP_22 CP_23
[...] CP_21 CP_20 Controparte_18 Controparte_19 CP_17
, e con compensazione delle
[...] CP_5 Controparte_4 Controparte_26
spese. Restavano, pertanto, in giudizio soltanto l' originaria parte attrice e i due ex sindaci
[...]
nonché le due assicurazioni chiamate da tali due convenuti in garanzia, Controparte_27
e Controparte_3 CP_2
Veniva, quindi, disposta ed espletata CTU al fine di verificare l'effettiva condotta di mala gestio denunciata da parte attrice.
Il G.I., avendo ritenuto opportuno rimettere al Collegio la questione preliminare di prescrizione presentata dai resistenti rimasti in giudizio , nonché invitare le parti a precisare le conclusioni su tale questione preliminare, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare all'udienza del 26 gennaio 2021, alla quale veniva quindi emessa sentenza non definitiva, depositata in data 04.01.2022, che rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti
[...]
e disponendo la rimessione sul ruolo e la ripresa delle operazioni Parte_2 Parte_1
peritali.
In ordine a tale questione preliminare, il Tribunale riteneva di applicare il principio, pacifico secondo la giurisprudenza (ed enunciato da Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), di assorbimento e di unitarietà dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. a quella di cui all'art. 2393 c.c. in caso di esercizio cumulativo, con conseguente facoltà per il curatore di beneficiare della sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c.
All'udienza del 17.04.2023 la causa veniva, poi, trattenuta in decisione.
Con gli atti finali, parte attrice depositava istanza di remissione al ruolo, in quanto aveva formulato proposta transattiva inviata a , a con rinuncia della domanda risarcitoria CP_2 Controparte_3
anche in relazione agli assicurati e . Alla successiva udienza, la difesa dei PT Parte_2
due sindaci aveva comunicato di non voler aderire alla transazione, rinunciando alla domanda ed all'azione di Amministrazione Straordinaria, senonché quest'ultima, richiamato che si era provveduto a richiedere autorizzazione del Ministero alla transazione, che tale transazione era stata in parte già eseguita, e che in parte era stato anche già effettuato il pagamento al CTU, chiedeva la cessazione della materia del contendere e spese compensate a tutte le parti.
Il difensore dei due convenuti chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di parte attrice al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, nonché delle spese legali in favore di sé stesso in quanto difensore antistatario.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1)Dichiara la cessazione della materia del contendere tra la , , Parte_4 CP_2
, e 2) Condanna altresì la parte Controparte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
in Amministrazione , a rifondere alla parte e
[...] Parte_4 Parte_1 [...] e per gli stessi, al difensore dichiaratosi antistatario Avv. Giampiero Paoli le Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 59.005,98, oltre 15% di spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
Risulta depositata agli atti la transazione sottoscritta tra l'Amministrazione Controparte_28
e .
[...] Controparte_3
Con tale atto le suddette parti hanno manifestato di voler provvedere alla definizione totale di ogni azione dedotta o deducibile, pretesa e controversia, presente, futura ed eventuale afferente alla domanda risarcitoria avanzata in relazione alla responsabilità professionale dei sindaci e PT
. Parte_2
Si tratta, quindi, non tanto di una rinuncia agli atti – che tra l'altro per quanto prevista nella transazione non è stata depositata agli atti del fascicolo - ma di una rinuncia alla domanda ed all'azione nei confronti dei soggetti che assumono un ruolo di parti dell'accordo e quindi le compagnie assicurative anche in relazione ai loro assicurati chiamanti in garanzia.
Con la precisazione, esplicitata nella transazione, che la rinuncia alla domanda da parte dell' è estesa alle domande principali, subordinate e trasversali, di Parte_4
regresso, agli interessi, agli accessori ed a ogni altra pretesa connessa e collegata ad eccezione delle spese di lite e di consulenza di parte sostenute dai sindaci e , per le quali PT Parte_2
il loro legale ha comunicato l'intenzione di proseguire il giudizio n. 5929713 per richiederne il ristoro.
E', quindi, in questo ambito che deve essere intesa la rinuncia alla azione, con perdita di ogni diritto e azione sia presente sia futuro.
Orbene, come è noto, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. che per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cfr. Cassazione 2268/99; 1047/95; 10268/94).
Generalmente, quindi, la rinuncia all'azione diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere.
Secondo alcune pronunce, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante, secondo il principio della causalità.
(Cassazione 18255 dello 2004, conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000). Ove non si voglia assimilare la rinuncia all'azione ad una ammissione di infondatezza della causa, comunque, la volontà della parte di dismettere la lite motiverebbe la condanna delle spese a favore della parte non rinunciante.
Secondo una recente pronuncia “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non potesse comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso).
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19845 del 23 luglio 2019)
Peraltro, proprio la considerazione che la rinuncia alla domanda sia stata negoziata solo in relazione alla domanda risarcitoria ed alle domande conseguenti con espressa esclusione della questione delle spese di lite e di CTP dei due sindaci e che non vi sia alcuna ammissione di infondatezza della domanda da parte della induce a ritenere che debba essere, invece, Parte_4
pronunciata - coerentemente con le richieste delle parti - la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la transazione dalla quale consegue il venir meno delle ragioni sostanziali della controversia.
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Ne consegue, quindi, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tra l' e le due compagnie assicurative deve essere disposta la Parte_4
compensazione delle spese di lite in aderenza alla regolamentazione degli interessi assunta dalle predette parti, concretizzatasi nella transazione, ormai adempiuta e che ha portato al venire meno di ogni controversia tra le stesse.
Quanto alla posizione dei sindaci e , gli stessi si giovano Parte_1 Parte_2
della rinuncia alla domanda sostanziale nei loro confronti da parte dell'Amministrazione
Straordinaria, mentre quanto alle spese, la richiesta della difesa di disporre la condanna alle spese di lite di parte attrice deve essere vagliata secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cfr. ex multis Cass. 23618/2017; Cass. N. 24234/16).
E' stata disposta CTU che si è concentrata, in particolar modo, sulle posizioni dei convenuti rimasti all'esito delle intervenute transazioni e conseguenti estinzioni parziali.
Il consulente, con approfondita ed esaustiva relazione che si condivide pienamente e ad alla quale il
Collegio ritiene di aderire, ha inizialmente puntualizzato che l'amministrazione straordinaria della imputa ai sindaci con riferimento al periodo 1999-2004, che “non avrebbero Controparte_1
minimamente effettuato il doveroso controllo sulla gestione dell'amministratore unico” e con riferimento al periodo 2005-2008, “avrebbero omesso qualsiasi controllo sulla gestione in parola”.
Si deve osservare che dal 01.01.2004 non competeva più al Collegio sindacale il controllo contabile, dovendo limitarsi lo stesso a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Merita ricordare che il Dott. è stato Presidente del Collegio Sindacale dal Parte_2
29.05.1998 al 14.10.2009, il dott. è stato sindaco effettivo dal 29.05.1998 sino al Parte_1
10.05.2007.
Richiamando sinteticamente le vicende societarie, il CTU ha richiamato la prospettazione di parte attrice che ha suddiviso la storia della società in un primo periodo tra il 2000 ed il 2004: a partire dall'anno 2000 sarebbe iniziato un processo che avrebbe portato, nel corso del tempo, al declino della Società e dell'intero gruppo, producendo significative perdite, manifestate inizialmente all'estero in capo alle società controllate tali da indurre la rinunciare agli ingenti crediti CP_29
commerciali infragruppo per coprire tali perdite. I risultati negativi fatti registrare dalle società controllate estere hanno indotto gli amministratori ad effettuare significative svalutazioni delle partecipazioni detenute dalla capogruppo nel capitale delle medesime società. Le rettifiche di valore più significative si possono riscontrare proprio nel suddetto esercizio 2003. Il secondo periodo comprenderebbe gli anni tra il 2005 e il 2006. Si tratta degli anni caratterizzati dall'avvio di piani industriali pluriennali che avevano per oggetto la ristrutturazione del debito di medio/lungo termine e il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario delle società del gruppo, anche mediante un decentramento produttivo in paesi in cui la manodopera è a più basso costo come l'Ucraina. Negli stessi piani veniva previsto un finanziamento da parte di un pool di banche che tuttavia, a posteriori, si rivelerà di fatto insufficiente per la realizzazione degli obiettivi prefissati. In questo periodo si registra anche l'incorporazione della società di proprietà di a capo di una CP_30 Controparte_1
diversa holding ed avente patrimonio negativo. Il terzo e ultimo periodo comprende gli anni 2007 e
2008. Le forti perdite prodotte dalle società del Gruppo e della grave situazione di squilibrio finanziario non più sanabile né con interventi della proprietà né mediante il ricorso al sistema finanziario inducevano gli organi sociali a richiedere all'amministrazione straordinaria che veniva disposta con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 ottobre 2008.
L'amministrazione straordinaria imputava agli ex amministratori di avere tardato a rilevare la crisi di impresa con la necessità di ricorrere ad una procedura concorsuale, con ciò aggravando il dissesto nonché alcune specifiche operazioni effettuate in conflitto di interesse con società riconducibili alla famiglia ed ai sindaci l'omesso controllo di alcune criticità che avrebbero CP_1
dovuto portare il collegio a richiedere la convocazione dell'assemblea ai sensi degli artt. 2485-2486
c.c.
Le questioni attenevano, in via generale, all'assenza di adeguamento dei costi del personale e delle materie prime rispetto all'andamento delle vendite;
alla svalutazione delle partecipazioni e ricorso al credito bancario;
alla reiterata e ingiustificata rinuncia a crediti della alla mancata CP_29
tempestiva messa in liquidazione ovvero richiesta di ammissione della Società ad una procedura concorsuale negli anni 1999-2004 ed al conseguente prolungamento della vita della società nel periodo 2005-2008 con conseguente aggravamento del dissesto, nonostante essa fosse già insolvente,
a causa delle perdite prodotte, dell'adozione del piano industriale, della nuova finanza raccolta tramite l'indebitamento bancario e dell'incorporazione di una società con patrimonio netto negativo.
In relazione a questi aspetti, preliminarmente il CTU ha analizzato in modo minuzioso i verbali del
Collegio Sindacale nonché gli interventi dei Sindaci in seno al Consiglio di Amministrazione ed al
Comitato esecutivo, rilevando la regolarità delle assemblee, il compimento dell'attività di controllo contabile fino al 2004, e gli interventi del Collegio, soprattutto nella fase finale della vita della società.
Per quanto attiene alle questioni prima richiamate, sotto l'aspetto del mancato adeguamento dei costi e del personale alla flessione dei ricavi, il CTU ha ritenuto che non vi fosse sufficiente riscontro nella documentazione in atti per muovere tale contestazione, che comunque inciderebbe nel merito della discrezionalità gestionale dell'amministratore. Il Collegio sindacale risulta avere preso atto del crescente costo delle materie prime e della necessità di riorganizzare le politiche di approvvigionamento e quanto al personale, era consapevole del ricorso alla CIG ed alla mobilità.
In merito alle svalutazioni delle partecipate estere, il CTU ha riscontrato al riguardo che alcune partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie a un valore superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata. Sotto tale profilo rileva che ci sia un possibile comportamento omissivo dei sindaci, i quali non sembra abbiano chiesto agli amministratori informazioni sulle modalità di impairment del valore delle partecipazioni e approfondendo così le ragioni per cui in alcuni casi, alla data di chiusura di ogni esercizio, il valore di carico della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata. Come si vedrà, tuttavia, anche ove si fosse proceduto ad una corretta valorizzazione della partecipazione, il patrimonio netto al
31.12.2007 sarebbe stato comunque positivo, senza che possa desumersi da tale omessa vigilanza, la causazione di un danno in capo al Collegio sindacale.
Anche per quanto attiene alla rinuncia ai crediti commerciali vantati verso le società controllate estere al fine di ripianare le perdite in corso di formazione, il CTU ha osservato che il collegio sindacale non ha formulato rilievi e/o richieste di informazioni e approfondimenti, limitandosi a prenderne atto.
In ordine alla mancata e tempestiva messa in liquidazione ovvero richiesta di ammissione della
Società ad una procedura concorsuale, il CTU, da una parte ha rappresentato che il collegio sindacale, nei verbali delle loro adunanze, era consapevole del progressivo possibile deterioramento della situazione economica e finanziaria della società, dei rischi connessi alla perdita della continuità aziendale e della necessità di monitorare il presupposto della continuità aziendale e, nell'ultima fase della vita della (2008), della opportunità di accedere a una procedura CP_1
concorsuale, specialmente in seguito dell'aggravamento delle tensioni di ordine finanziario e del deterioramento degli equilibri economici della Società (ad esempio, nel verbale del 14/03/2005, i sindaci hanno esaminato l'ammontare dei debiti al 31/12/2004, concludendo che se la società non dovesse trovare un accordo con gli istituti di credito per la ristrutturazione dei debiti e per il reperimento di nuova finanza entro il primo semestre del 2005, sarà necessario un intervento finanziario da parte dei soci per preservare il rispetto del presupposto della continuità aziendale;
nel
Co verbale del 05/12/2007, il collegio sindacale ha sollecitato l' a predisporre un aggiornamento della situazione economico patrimoniale del 2007 e il budget 2008. Tale informativa era indispensabile, ad avviso del collegio sindacale, per la valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale, anche alla luce dei risultati negativi conseguiti dalla società; nel verbale del 24/01/2007, il collegio sindacale verbalizzava che la situazione da un punto di vista finanziario
è “critica”; nel verbale dell'11/10/2007, i sindaci sollecitarono un monitoraggio mensile dei risultati economici e della situazione finanziaria del Gruppo. Ciò anche al fine di evidenziare tempestivamente situazioni che portassero ad un rischio di “potenziale” insolvenza, da altro canto il CTU ricostruendo una situazione patrimoniale sintetica, ha innanzitutto potuto constatare che, nonostante la produzione di significative perdite, sia il patrimonio netto della che del CP_29
gruppo sembrerebbero essere rimasti positivi, anche grazie ai numerosi interventi di ricapitalizzazione effettuati dai soci. Il capitale sociale della tra il 1999 e il 2004, era CP_29
quasi raddoppiato, passando da 51 a 100 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è cresciuto di circa il 40%, passando da 88 a 124 milioni di euro, e questo nonostante le svalutazioni di crediti e partecipazioni descritte in precedenza.
Peraltro, il CTU ha svolto una verifica anche mediante gli indici di allerta di cui all'art. 13 comma
2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (oneri finanziari/fatturato; patrimonio netto/debiti; cashflow/attivo; attivo a breve/passivo a breve;
debiti fiscali-previdenziali/attivo), in quanto in grado di indicare la presenza di una crisi ove tutti egualmente superiori al valore critico, smentendo la tesi dell'Amministrazione Straordinari di una società da porre in liquidazione già a partire da fine 2004, inizio 2005. Invero, risulta corretta l'affermazione che quanto si legge nel verbale dei sindaci del 19 maggio 2008 allorché afferma che “gli indicatori finanziari ed economici rappresentano l'esistenza in seno alla di una crisi aziendale”. Dalle risultanze della CTU, che evidenzia un CP_29
patrimonio netto positivo al 31.12.2007 di €78 milioni, non è possibile concludere che si sarebbe verificata una causa di scioglimento legata alla perdita del capitale netto della capogruppo. La società ha sì subito perdite significative nel corso degli anni, ma il suo capitale, anche grazie agli aumenti di capitale da parte dei soci, non è mai sceso sotto il limite legale. Il CTU ritiene dunque che, sulla base dei documenti agli atti, non sembrerebbe possibile imputare agli amministratori e ai sindaci una responsabilità in merito alla necessità di mettere in liquidazione la società per la presunta manifestazione di una causa di scioglimento legata alla perdita del capitale. Ciò anche ove si volesse ritenere corretta la rettifica proposta dal revisore di €27.600.000, per sottostima CP_4
delle perdite nelle voci partecipazioni e accantonamenti di fono rischi e oneri. Invero il capitale sociale è stato ricapitalizzato per oltre €80.000 nel periodo di riferimento. In assenza di tali interventi, la avrebbe perso il suo capitale almeno un anno prima, ossia nel corso CP_29 dell'esercizio 2007. Già a giugno 2008, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2007, il capitale netto della i poteva considerare perduto a causa dei risultati negativi e dopo essere stata CP_29
sollecitata dai sindaci nella loro riunione del 1 settembre 2008, la situazione aggiornata dei conti alla fine del primo semestre 2008, nella seduta del 29 settembre 2008 il CDA ha convocato l'assemblea dei soci per il ricorso all'amministrazione straordinaria.
Può, quindi, essere esclusa la responsabilità dei sindaci per l'omessa vigilanza in ordine alla tempestiva emersione della crisi e la prosecuzione dell'attività aziendale nonostante si dovesse procedere alla liquidazione.
Il presupposto di tale ricostruzione muove anche dalla non contestazione da parte dell' della correttezza dei bilanci della società, accertamento che il Parte_4
CTU non ha potuto svolgere per mancata produzione delle scritture contabili.
In relazione alle singole operazioni di mala gestio, Indebiti pagamenti ad (atto Controparte_32
di citazione, p. 37); 2) Indebiti pagamenti a (atto di citazione, p. 40); 3) Indebiti CP_33
pagamenti alla (atto di citazione, p. 42); 4) Indebiti pagamenti alla (atto di Parte_5 CP_34
citazione, p. 45); 5) Indebiti pagamenti alla (atto di citazione, p. 47); 6) Dissennata CP_35
operazione di vendita dell'immobile di , contratto di leasing tra Medioleasing S.p.A. e BPU CP_9
Esaleasing S.p.A. e MEQuadro S.r.l., contratto di locazione ME Quadro s.r.l. – (atto di CP_29
citazione, p. 49); 7) Indebiti pagamenti a ME Quadro s.r.l. per fornitura di servizi informatici (atto di citazione, p. 53); 8) Indisponibilità del patrimonio della per l'iscrizione di garanzie per CP_29
190 milioni di euro a fronte di erogazioni di soli 43,2 milioni di euro (atto di citazione, p. 65), il CTU, dopo una esaustiva disamina di ogni tema, ritiene di non avere sufficienti elementi per ritenere in prima battuta la dannosità delle operazioni in sé (in quanto non è in grado di sapere né se le prestazioni sono state rese né se le stesse fossero state rese a prezzo di mercato), in secondo battuta l'imputabilità delle stesse al collegio per omessa vigilanza.
Rileva che, ad esempio, con riferimento alle fatture emesse ad – società Controparte_32
controllata da familiari del gruppo per prestazioni di sorveglianza – al di fuori dell'oggetto CP_1
sociale – il contratto era precedente alla nomina dei sindaci convenuti, ma che anche ove si volesse imputare un'omessa o insufficiente vigilanza, ciò non potrebbe in alcun modo portare alla quantificazione di un danno, non potendosi verificare l'effettività e la convenienza delle prestazioni;
egualmente per le fatture rese a favore di – società riconducibile alla famiglia nell' Pt_5 CP_1
ottobre 2007 ed il mese di marzo 2008 la per servizi di sviluppo software e hardware per Parte_5
CP_3 un importo complessivo pari a € 256.404,00; per le fatture per i pagamenti;
quanto CP_34 all'operazione della vendita dell'immobile di , il CTU rinvia alla sentenza del Tribunale di CP_9
Ancona che ha respinto la revoca richiesta dai commissari della dei contratti di leasing e CP_29
del contratto di locazione che venivano da questi ritenuti atti simulati. Per quanto attiene al valore dei finanziamenti erogati rispetto alle garanzie immobiliari rilasciate, il CTU ha ricostruito che sono stati accordati €248 milioni, utilizzati €209 milioni e che le garanzie rilasciate – secondo parte attrice
– ammontano a €189 milioni, con ciò non evidenziandosi quella sproporzione contestata dall'Amministrazione Straordinaria.
Ne consegue che secondo il principio della soccombenza virtuale, l'amministrazione straordinaria deve essere condannata a rifondere le spese di lite per la posizione processuale Controparte_1
di e nonché delle spese della CT di parte. Parte_1 Parte_2
Bisogna, peraltro, tener conto, nella liquidazione delle spese, della circostanza che la difesa dei convenuti ha insistito per la decisione sull'eccezione preliminare di merito di prescrizione, eccezione che è stata rigettata con sentenza non definitiva. Ciò consente la riduzione per soccombenza delle spese di lite da liquidare alla difesa dei due sindaci.
Quanto alla richiesta di rimborso delle spese del CTP Dott. per l'importo complessivo di Per_1
€140.000 oltre cassa e ritenuta, si rappresenta che le osservazioni del CTP hanno trovato spazio in una memoria di 7 pagine e che, quindi, la richiesta liquidazione nella misura indicata si mostra ingiustificata. Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84;
Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). Le stesse sono senz'altro eccessive anche in relazione alla natura degli accertamenti richiesti al CTU che è stato liquidato per l'importo di €36.000, avendo affrontato un onere di studio e di elaborazione ben superiore a quello testimoniato dal CTP.
Peraltro, in assenza della prova dell'intervenuto pagamento non è possibile provvedere a riconoscere le spese della CTP (Cass. 21402/2022)”.
§ 2 — Hanno proposto appello e , contestando Parte_1 Parte_2
la sentenza di primo grado relativamente ai profili di errata liquidazione delle spese di lite, di asserito ingiusto riconoscimento nei confronti della parte soccombente del pagamento delle spese di CT di controparte, nonché in merito alla mancata statuizione del Tribunale relativamente alle spese di CTU, chiedendo: “ in via principale: condannare la convenuta appellata, in amm straord, Controparte_1
al pagamento delle spese di primo grado nella misura non inferiore ai valori medi di cui ai parametri
D.M. 147 del 13.8.2022, pari ad € 402.464,00, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv.
Giampiero Paoli, procuratore antistatario nel giudizio di primo grado nonché al rimborso delle spese di CTP in favore degli odierni appellanti da liquidarsi anche, se del caso, in via equitativa. Con oneri della CTU esperita in primo grado, a carico di parte appellata in amm. straord. e Parte_6
condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese, compenso, rimborso forfettario spese generali, cap ed iva, del presente giudizio in favore dell'avv. Giampiero Paoli, procuratore antistatario”.
Sono rimaste contumaci in A.S. e . CP_1 CP_2
Si è costituita , deducendo di non essere destinataria di alcuna domanda da parte Controparte_3
degli appellanti e chiedendo, quindi, la rifusione delle spese del grado.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo le parti appellanti censurano la sentenza per aver operato la riduzione delle spese legali – pure riconosciute a loro favore – utilizzando l'argomento della loro soccombenza con riguardo all'eccezione di prescrizione.
§3.2 – Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea quantificazione delle spese liquidate dal Tribunale, perché in relazione al valore della controversia ed all'impegno profuso dal difensore, si sarebbe pervenuti a violare i minimi tariffari.
§ 3.3 — Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza per non aver il Tribunale riconosciuto il rimborso delle spese relative alla consulenza tecnica di parte.
§ 3.4 — Con l'ultimo motivo, gli appellanti denunciano omessa pronuncia del Tribunale con riguardo alle spese di CTU, per non aver disposto alcunchè in ordine alle stesse.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, preliminarmente, evidenziato che la sentenza non definitiva – in punto di rigetto della prescrizione come eccepita dagli odierni appellanti/originari convenuti – non è stata impugnata, neppure in questa sede, sicchè è ormai cosa giudicata. Egualmente, tutta la regolamentazione del merito della vicenda – anche in ragione dell'assenza di gravami incidentali – è altrettanto ormai definitiva, anche con riguardo al profilo della c.d. soccombenza virtuale.
In realtà, però, gli appellanti – pur affermando che “non si abbia interesse a coltivare nel merito l'impugnazione della sentenza parziale” (cfr. pag. 6 Atto d'appello), in realtà poi reinseriscono la questione e sostanzialmente tentano di ottenere una revisione (senza argomenti seri e concreti) anche di tale profilo che, invece, resta fermo e come tale condivisibilmente il giudice di primo grado ne ha tenuto conto nella regolamentazione finale delle spese.
Posto, allora, che queste ultime sono state poste a carico di parte attrice originaria secondo il principio della soccombenza virtuale, va dapprima affrontata la questione della loro liquidazione, contestata in questa sede perché ritenuta addirittura al di sotto dei minimi tariffari.
La doglianza è del tutto infondata.
Gli appellanti, infatti, si sono limitato a censurare il percorso logico e motivazionale seguito dal giudice di primo grado, senza avere avuto cura di fornire a questa Corte motivazioni alternative, nonché giuridicamente conformi, su cui fondare la propria decisione, al fine di mutare eventualmente la statuizione del giudice di primo grado. Invero, non è certamente compito del giudice di merito provare a interpretare arbitrariamente e unilateralmente le decisioni di primo grado, solo perché se ne riscontra la carenza argomentativa o la presunta erroneità motivazionale, bensì solo quello di accogliere la piena e fondata alternativa logica addotta da parte appellante, che qui non viene riscontrata.
Inoltre, come già anticipato, la censura contenuta nell'appello risulta incomprensibilmente incentrata sul mancato accoglimento di un'eccezione di prescrizione, su cui si fonda l'asserita inesattezza della decisione del giudice, la quale, sebbene non si abbia interesse a impugnarla, è oggetto di dolenza perché ritenuta errata. Un'intrinseca apoditticità che non consente assolutamente di accogliere le ragioni degli appellanti.
In secondo luogo, non è affatto intellegibile l'”aggancio” – operato dagli appellanti ai fini del computo dei parametri tariffari - al valore della controversia indicato da parte appellante – pari a 322 milioni di euro – con riguardo alla originaria domanda di parte attrice che, però, vi aveva rinunciato, sicchè non possono oggi gli appellanti rivendicare l'ammontare delle spese su un parametro non più esistente perché il merito non è stato più affrontato se non sotto il profilo della soccombenza virtuale.
D'altro canto, anche nel decreto di liquidazione del compenso al CTU il Tribunale ha poi ampiamente ridotto il valore della controversia e di questo profilo, invero, gli appellanti non tengono affatto conto, formulando invece conteggi del tutto avulsi dall'abbandono delle originarie domande, anche risarcitorie, da parte della attrice oggi appellata. In ogni caso, era onere dell'appellante
contro
-argomentare , ricostruendo quel percorso del giudice di primo grado per poterlo, poi, contrastare, il che non è avvenuto, atteso che la doglianza contiene esclusivamente un attacco al “quantum” finale, senza alcuna operazione di calcolo sulle modalità effettive di individuazione del valore della controversia effettuate dal Tribunale che, anche implicitamente, ha tenuto conto di quanto residuava – alla fine del giudizio – rispetto alle domande originarie, alle quali aveva via via rinunciato nei confronti dei molteplici convenuti.
Resta ferma, pertanto, la liquidazione come correttamente operata dal primo giudice.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla riduzione delle spese con riguardo alla eccezione di prescrizione – sollevata dagli odierni appellanti e respinta con la sentenza parziale ma ormai passata in giudicato – il Tribunale in primo luogo ha valutato l'esito complessivo del giudizio, evidenziando in sostanza come la detta eccezione, oltre ad aver inciso sui tempi di durata del giudizio stesso (tanto da imporre la necessità di una sentenza non definitiva), ha comportato comunque la necessità per la controparte di formulare le proprie difese, nonostante la palese infondatezza di quella eccezione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, il Tribunale – come si evince dalla motivazione sopra riportata – ha valutato negativamente
(v. art. 4 comma 7 DM 55/14 come aggiornato) “l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”: ciò non solo per la infondata eccezione di prescrizione, ma anche per aver accettato la soluzione conciliativa solo alla fine ormai del giudizio medesimo, così determinando un allungamento ingiustificato del processo stesso.
Di qui la condivisibile riduzione delle spese di lite per la scarsa se non assente collaborazione alla c chiusura del giudizio.
Pertanto, anche questo profilo di doglianza va respinto.
Venendo ad esaminare il mancato riconoscimento delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, ritiene la Corte che il Tribunale ha condivisibilmente applicato l'art. 92 comma 1 c.p.c., rientrando dette spese tra quelle che la parte vittoriosa avrebbe diritto a vedersi rimborsate, a meno che risultino eccessive o superflue. Sul punto è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 15/10/2024, n. 26729) secondo cui “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa.”
Inoltre, sebbene sia certamente apprezzabile la riflessione compiuta dalla parte appellante, secondo cui il “valore da presente ai fini della quantificazione del compenso dell'opera prestata (e così ai fini della sua liquidazione) va commisurato al valore della controversia, al grado di complessità degli aspetti tecnico-scientifico esaminati, alla mole della documentazione esaminata e del tempo impiegato per analizzarla...” (cfr. pag. 12 Atto d'appello), non può per ciò solo venir meno, ai fini di una corretta valutazione, il conteggio e il confronto, non tanto sul numero concreto di pagine di cui una relazione si compone, quanto sul prezzo finale della prestazione del consulente di parte, in relazione ad una mole di lavoro di analoga portata. A fronte di questo dato, risulta abnorme lo scarto proporzionale relativo al prezzo delle due prestazioni, e in aggiunta, non risulta a questa Corte alcun riscontro giustificativo di una tale somma, che deve quindi ritenersi ingiustificata, oltre che sproporzionata. Di qui la corretta applicazione dell'art. 92 comma 1 c.p.c.
Inoltre, sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
06/07/2022, n. 21402), che ha chiarito come in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non sia possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, “dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.”
Per concludere, anche a voler ritenere che il mero impegno a sostenere tali spese comporti automaticamente il diritto a vedersi assegnare la disponibilità delle somme per ottemperare al corrispettivo per il tecnico di fiducia, in realtà gli appellanti – neppure in questa sede – sono stati in grado di spiegare il motivo per il quale , rispetto alla mole di lavoro sostenuta dall'ausiliario del giudice di primo grado (che ha liquidato, come si evince dal decreto di liquidazione provvisoria in data 18.4.2023 reperibile nel fascicolo telematico del Tribunale, la somma totale di Euro €.36.000,00 oltre accessori) , il loro tecnico di parte avrebbe, invece, diritto alla somma di Euro 140.000,00, senza neppure – peraltro – un parere di congruità che possa condurre la Corte ad un convincimento diverso e comunque senza alcun riscontro circa il nesso eziologico tra l'elaborato predisposto per la parte e le effettive esigenze difensive di quest'ultima.
Ne consegue che comunque tali (prospettate) spese non risultano in alcun modo giustificate e di qui il rigetto del punto di gravame.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione risulta, a parere della Corte , infondato.
Ebbene, come si è già detto, il Tribunale ha liquidato in via provvisoria le spese di CTU per una somma pari a € 36.000,00.
Nell'evidenziare, poi, della chiusura transattiva della vicenda tra la società originaria attrice e le società di assicurazione (che garantivano la copertura agli odierni due appellanti), il Tribunale ha anche dato atto che la parte attrice – rispetto alle due società di assicurazione – aveva chiuso ogni questione accollandosi le spese di CTU nella misura già liquidata con separato decreto dal giudicante.
Ora, effettivamente, nella sentenza impugnata non viene detto altro, nel senso che non viene stabilito in via definitiva a quale parte resti in carico l'onere delle spese di CTU, già liquidate. A tale proposito, va ricordato (v. Cass. N. 10804/20) che è parzialmente nulla la sentenza che non pronuncia sulle spese di CTU, in quanto “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002.”
Ma tale principio non è calzante nel caso in esame, ove proprio la regolamentazione delle spese di
CTU e, segnatamente, l'onere delle stesse sono stati oggetto di accordo conciliativo (che ha portato alla cessazione della materia del contendere sia con le società di assicurazione, sia con gli odierni appellanti) con accollo esplicito, assunto dalla società attrice.
Pertanto, il Tribunale non aveva alcun onere di pronunciarsi, proprio perché quel profilo di rapporto processuale era stato già regolamentato dall'autonomia delle parti in giudizio.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
Infine, del tutto incomprensibile e non intellegibile la richiesta di sanzione ex art. 96 comma 3 CPC
a carico della in A.S. con riguardo al primo grado di giudizio, non avvedendosi Controparte_1
gli odierni appellanti di aver raggiunto una transazione con la detta parte e che la vicenda, nel merito, non è più delibabile se non sotto il profilo della c.d. soccombenza virtuale, come affermato dal
Tribunale senza che gli appellanti – oggi – propongano
contro
-argomentazioni sul punto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, può pervenirsi ad una compensazione totale tra gli odierni appellanti e la società tenuto conto che quest'ultima è stata chiamata solo quale litisconsorte CP_3
processuale, sicuramente per eccesso di zelo, sebbene anche il chiarimento a proposito delle spese di
CTU è rilevante pure nei confronti di tale società.
Per il resto, invece, proprio la totale soccombenza, in questa sede, dei medesimi appellanti rispetto alla originaria attrice oggi appellata contumace, ne giustifica la non ripetibilità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 8615/2024 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado tra gli appellanti e l'appellata ; Controparte_3 3. Dichiara non ripetibili le spese del grado nei confronti delle altre parti appellate;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore