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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1976/2021 R.G., tra:
con sede in San Vito Lo Parte_1
Capo (Tp) (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, , e , socio accomandatario (c.f Parte_1 Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Geraci, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Via Principe di Paternò 86 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano Controparte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del suo procuratore speciale, Avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta ha concluso come da note depositate il 31 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 dicembre 2021, la
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 421/2021 Reg. Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2868/2019 R.G..
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2019, emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €60.509,42, a fronte di Controparte_1
12 fatture insolute (e una nota di credito) per erogazioni di energia elettrica riferite al periodo 13 giugno 2012 – 11 giugno 2017.
2 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, premesso che nel caso in esame viene in rilievo una ipotesi di illecito extracontrattuale, stante l'assenza di un regolare rapporto di fornitura al momento del prelievo in seguito alla risoluzione di quello precedente avvenuta nel 2010, afferma che risulta provato, e peraltro neppure contestato, che la società opponente si è appropriata di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete realizzato mediante 4 cavi flessibili di rame collegati direttamente alla rete di Enel Distribuzione.
Rileva che l'opponente ha chiarito che la ricostruzione dei consumi è avvenuta sulla base della potenza tecnicamente prelevabile con la sezione dei conduttori accertata in sede di verifica, come da tabella allegata, ritenendo tale criterio, adottato da soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, adeguato e solo genericamente contestato dalla opponente.
Reputa inverosimile l'affermazione secondo cui l'immobile fruitore della corrente sarebbe stato adibito ad un uso solo stagionale, risultando la circostanza smentita dalla schermata del sito “tripadvisor” recante recensioni di avventori riferite all'intero anno e dal volantino pubblicitario relativo ad un cenone di capodanno.
*****
Proponendo impugnazione, la Parte_2
- premesso che nel caso in esame si è in presenza di
[...] una responsabilità contrattuale, posto che nel periodo in questione era regolarmente in atto un rapporto contrattuale di somministrazione tra le due parti, come affermato nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo - contesta la ricostruzione dei consumi invocata dalla opposta, avendo espressamente dichiarato gli accertatori che non era stato possibile “rilevare gli apparecchi utilizzatori perché impianto complesso” e non essendo, dunque, noto di quanto l'energia somministrata fosse stata sotto misurata.
Evidenzia l'omesso riferimento, nella suddetta ricostruzione, ad elementi quali la natura, le dimensioni e la durata dell'attività posta in essere nell'immobile,
3 sottolineando come non vi sia prova del fatto che sia mai stato effettivamente prelevato il massimo dell'energia tecnicamente transitabile in considerazione della sezione dei cavi.
Deduce che non vi è prova dell'utilizzo di tutti e quattro i cavi abusivi rinvenuti per alimentare i carichi elettrici del locale, né del tempo in cui ciò sia avvenuto.
Richiama, in ogni caso, ritenendola applicabile alla fattispecie in forza di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica approvato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la delibera ARERA n. 200/99 nella parte in cui, per l'ipotesi di guasto o rottura del gruppo di misura, prevede una ricostruzione dei consumi non superiore ai 365 giorni precedenti la data della verifica.
Contesta l'efficacia probatoria della stampa della videata dal sito Tripadvisor e del volantino pubblicitario, peraltro quest'ultimo relativo ad un evento del 2019 neanche poi celebratosi per mancanza di adesioni.
*****
L'appello è parzialmente fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
Risulta accertato, e non contestato (effettivamente, contrariamente a quanto asserito in sentenza, nell'ambito di un rapporto contrattuale regolarmente in atto, giusta contratto del 03 giugno 2010, cessato l'11 aprile 2018), che l'immobile di pertinenza degli opponenti risultava abusivamente collegato direttamente alla rete di E Distribuzione mediante 4 cavi flessibili in rame (cfr. verbale di verifica del 12 giugno 2017).
Ciò posto, non può ritenersi idonea a supportare la pretesa vantata da
[...] la ricostruzione dei consumi non registrati a seguito del CP_1 suddetto allaccio operata da E Distribuzione e fatta propria dalla opposta.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
4 Nel caso in esame, non ha allegato alcun elemento, sia pure CP_1 presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità immobiliare, in base agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
Al contrario, nello stesso verbale di verifica si dà atto della omissione di ogni indagine riguardo ai consumi attribuibili alle singole apparecchiature collegate abusivamente alla rete, con la dicitura “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché IMPIAANTO COMPLESSO”.
Il dato temporale di riferimento, inoltre, non deriva affatto da una verifica concreta riguardo alla risalenza dell'allaccio abusivo, ma corrisponde al quinquennio precedente alla data dell'accertamento, individuato esclusivamente in base alla durata della potenziale prescrizione (cfr. denuncia di reato da parte di E Distribuzione, ove testualmente si rappresenta: “la data di inizio è stata individuata nel 06/2012, determinata nell'ambito della prescrizione quinquennale”).
Circostanza, questa, che rende il conteggio del tutto arbitrario, nulla escludendo, di fatto, che la manomissione fosse avvenuta anche pochi giorni prima dell'ispezione.
La determinazione dei consumi è stata eseguita, come riconosciuto dall'opposta e come si evince dal documento recante i “CRITERI DI STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA” adottati da secondo il criterio della “potenza CP_3 tecnicamente prelevabile”, intendendosi per tale la “potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione”.
La relativa ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”, tenendosi conto, nei prelievi
5 irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Simile criterio, fondato su una stima delle ore di utilizzo del tutto arbitraria e, comunque, non ancorata ad alcun dato reale, nonché sganciato dalla effettiva capacità di consumo delle apparecchiature, ed in virtù del quale si ipotizza un prelievo rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
Ritiene, dunque, la Corte che la pretesa di pagamento della fornitura elettrica da parte di ossa trovare accoglimento limitatamente alle Controparte_1 fatture, diverse da quella di ricalcolo n. 2344743, di €53.113,99, che riguardano importi correlati ai quantitativi effettivamente registrati dal contatore, per complessivi €7.395,43.
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Parte_1
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...] della somma di €7.393,43, oltre interessi, al tasso legale dalle CP_1 singole scadenze delle fatture e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dall'01 ottobre 2019, al soddisfo.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Pur in presenza dell'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'opposta, non è configurabile una situazione di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023; sez. VI, n. 5289/2023), né ricorrono
6 le ulteriori condizioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Ne deriva che gli opponenti, soccombenti, vanno condannati al pagamento, in favore di delle spese della fase monitoria e di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi
€806,50, di cui €400,00 per compensi ed €406,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n. 421/2021 Reg. Sent., dell'11 maggio 2021,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2868/2019 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Parte_2
al pagamento, in favore di della
[...] Parte_3 somma di €7.393,43, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze delle fatture e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dall'01 ottobre 2019 al soddisfo;
7 - condanna e Parte_1 Pt_1
al pagamento, in favore di delle spese
[...] Controparte_1 della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €806,50, di cui €400,00 per compensi ed
€406,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1976/2021 R.G., tra:
con sede in San Vito Lo Parte_1
Capo (Tp) (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, , e , socio accomandatario (c.f Parte_1 Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Geraci, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Via Principe di Paternò 86 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano Controparte_1
(c.f. e p. iva ), in persona del suo procuratore speciale, Avv. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta ha concluso come da note depositate il 31 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 dicembre 2021, la
[...]
e proponevano Parte_1 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 421/2021 Reg. Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2868/2019 R.G..
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2019, emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €60.509,42, a fronte di Controparte_1
12 fatture insolute (e una nota di credito) per erogazioni di energia elettrica riferite al periodo 13 giugno 2012 – 11 giugno 2017.
2 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, premesso che nel caso in esame viene in rilievo una ipotesi di illecito extracontrattuale, stante l'assenza di un regolare rapporto di fornitura al momento del prelievo in seguito alla risoluzione di quello precedente avvenuta nel 2010, afferma che risulta provato, e peraltro neppure contestato, che la società opponente si è appropriata di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete realizzato mediante 4 cavi flessibili di rame collegati direttamente alla rete di Enel Distribuzione.
Rileva che l'opponente ha chiarito che la ricostruzione dei consumi è avvenuta sulla base della potenza tecnicamente prelevabile con la sezione dei conduttori accertata in sede di verifica, come da tabella allegata, ritenendo tale criterio, adottato da soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, adeguato e solo genericamente contestato dalla opponente.
Reputa inverosimile l'affermazione secondo cui l'immobile fruitore della corrente sarebbe stato adibito ad un uso solo stagionale, risultando la circostanza smentita dalla schermata del sito “tripadvisor” recante recensioni di avventori riferite all'intero anno e dal volantino pubblicitario relativo ad un cenone di capodanno.
*****
Proponendo impugnazione, la Parte_2
- premesso che nel caso in esame si è in presenza di
[...] una responsabilità contrattuale, posto che nel periodo in questione era regolarmente in atto un rapporto contrattuale di somministrazione tra le due parti, come affermato nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo - contesta la ricostruzione dei consumi invocata dalla opposta, avendo espressamente dichiarato gli accertatori che non era stato possibile “rilevare gli apparecchi utilizzatori perché impianto complesso” e non essendo, dunque, noto di quanto l'energia somministrata fosse stata sotto misurata.
Evidenzia l'omesso riferimento, nella suddetta ricostruzione, ad elementi quali la natura, le dimensioni e la durata dell'attività posta in essere nell'immobile,
3 sottolineando come non vi sia prova del fatto che sia mai stato effettivamente prelevato il massimo dell'energia tecnicamente transitabile in considerazione della sezione dei cavi.
Deduce che non vi è prova dell'utilizzo di tutti e quattro i cavi abusivi rinvenuti per alimentare i carichi elettrici del locale, né del tempo in cui ciò sia avvenuto.
Richiama, in ogni caso, ritenendola applicabile alla fattispecie in forza di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica approvato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la delibera ARERA n. 200/99 nella parte in cui, per l'ipotesi di guasto o rottura del gruppo di misura, prevede una ricostruzione dei consumi non superiore ai 365 giorni precedenti la data della verifica.
Contesta l'efficacia probatoria della stampa della videata dal sito Tripadvisor e del volantino pubblicitario, peraltro quest'ultimo relativo ad un evento del 2019 neanche poi celebratosi per mancanza di adesioni.
*****
L'appello è parzialmente fondato, per le seguenti assorbenti ragioni.
Risulta accertato, e non contestato (effettivamente, contrariamente a quanto asserito in sentenza, nell'ambito di un rapporto contrattuale regolarmente in atto, giusta contratto del 03 giugno 2010, cessato l'11 aprile 2018), che l'immobile di pertinenza degli opponenti risultava abusivamente collegato direttamente alla rete di E Distribuzione mediante 4 cavi flessibili in rame (cfr. verbale di verifica del 12 giugno 2017).
Ciò posto, non può ritenersi idonea a supportare la pretesa vantata da
[...] la ricostruzione dei consumi non registrati a seguito del CP_1 suddetto allaccio operata da E Distribuzione e fatta propria dalla opposta.
In proposito, grava sulla società che somministra l'energia l'onere di fornire la prova del valore di quella consumata e del mancato utile, anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici, o specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 13605/2019).
4 Nel caso in esame, non ha allegato alcun elemento, sia pure CP_1 presuntivo, ricollegabile alla fattispecie concreta, tale da consentire, innanzi tutto, di individuare il tempo dell'avvenuta manomissione e, successivamente, di quantificare l'entità del prelievo abusivo.
In particolare, nulla è stato dedotto e provato riguardo ai consumi storici dell'utente, a quelli successivi alla eliminazione del collegamento abusivo, al fabbisogno dell'unità immobiliare, in base agli elettrodomestici presenti, tutti elementi che avrebbero potuto consentire di delimitare in termini di tempo e quantitativi l'abusivo accesso alla rete.
Al contrario, nello stesso verbale di verifica si dà atto della omissione di ogni indagine riguardo ai consumi attribuibili alle singole apparecchiature collegate abusivamente alla rete, con la dicitura “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori perché IMPIAANTO COMPLESSO”.
Il dato temporale di riferimento, inoltre, non deriva affatto da una verifica concreta riguardo alla risalenza dell'allaccio abusivo, ma corrisponde al quinquennio precedente alla data dell'accertamento, individuato esclusivamente in base alla durata della potenziale prescrizione (cfr. denuncia di reato da parte di E Distribuzione, ove testualmente si rappresenta: “la data di inizio è stata individuata nel 06/2012, determinata nell'ambito della prescrizione quinquennale”).
Circostanza, questa, che rende il conteggio del tutto arbitrario, nulla escludendo, di fatto, che la manomissione fosse avvenuta anche pochi giorni prima dell'ispezione.
La determinazione dei consumi è stata eseguita, come riconosciuto dall'opposta e come si evince dal documento recante i “CRITERI DI STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA” adottati da secondo il criterio della “potenza CP_3 tecnicamente prelevabile”, intendendosi per tale la “potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione”.
La relativa ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”, tenendosi conto, nei prelievi
5 irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Simile criterio, fondato su una stima delle ore di utilizzo del tutto arbitraria e, comunque, non ancorata ad alcun dato reale, nonché sganciato dalla effettiva capacità di consumo delle apparecchiature, ed in virtù del quale si ipotizza un prelievo rapportato alla massima quantità di energia tecnicamente erogabile per tutto il periodo di durata della alterazione del sistema di misurazione, non è per nulla idoneo, evidentemente, a rispecchiare gli effettivi consumi - solo quelli meritevoli di ristoro in favore della azienda venditrice - sicchè il suo utilizzo pare al più giustificarsi in una ottica esclusivamente sanzionatoria, estranea alla presente controversia.
Ritiene, dunque, la Corte che la pretesa di pagamento della fornitura elettrica da parte di ossa trovare accoglimento limitatamente alle Controparte_1 fatture, diverse da quella di ricalcolo n. 2344743, di €53.113,99, che riguardano importi correlati ai quantitativi effettivamente registrati dal contatore, per complessivi €7.395,43.
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Parte_1
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 [...] della somma di €7.393,43, oltre interessi, al tasso legale dalle CP_1 singole scadenze delle fatture e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dall'01 ottobre 2019, al soddisfo.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Pur in presenza dell'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta dall'opposta, non è configurabile una situazione di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 3386/2023; sez. VI, n. 5289/2023), né ricorrono
6 le ulteriori condizioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese.
Ne deriva che gli opponenti, soccombenti, vanno condannati al pagamento, in favore di delle spese della fase monitoria e di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per la fase monitoria, in complessivi
€806,50, di cui €400,00 per compensi ed €406,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza n. 421/2021 Reg. Sent., dell'11 maggio 2021,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2868/2019 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Parte_2
al pagamento, in favore di della
[...] Parte_3 somma di €7.393,43, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze delle fatture e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dall'01 ottobre 2019 al soddisfo;
7 - condanna e Parte_1 Pt_1
al pagamento, in favore di delle spese
[...] Controparte_1 della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in complessivi €806,50, di cui €400,00 per compensi ed
€406,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, per il primo grado, in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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