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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4822/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO SALVATORE e l'avv. VALENTINI MAURIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. GAMBACCIANI MARCO
[...]
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso di essere iscritto a con matricola n. 200735 dal CP_1
3.2.1982; di aver richiesto rateizzazione a conguaglio in data 24/10/2018 e successivamente in data 16/01/2019 sotto forma di ravvedimento operoso;
di avere ricevuto, con nota del 01.07.2019
(all. 6), la comunicazione dell'esistenza di un saldo a debito complessivo nella propria posizione contributiva per l'importo di € 30.569,68 (di cui € 21.314,61 riferiti ai contributi soggettivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ed € 9255,07 relativi ai contributi dovuti per il 2019, non contestati)
– ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa contributiva di e conseguentemente dichiarare irripetibile CP_1
l'importo di € 21.314,68 contenuto nel provvedimento del 20.07.2019, con inibizione di CP_1 dall'effettuare qualsivoglia trattenuta sui trattamenti spettanti al ricorrente;
B. Condannare
alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, con rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali dalla data della loro effettuazione;
C. Condannare alla CP_1 restituzione dei maggiori importi versati per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, pari ad € 32.689,19.
D. Accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla declaratoria della regolarità della propria Parte_1 posizione contributiva con l'accredito dei contributi regolarmente versati per gli anni 2000, 2001 e
2002 con condanna di a porre in essere ogni connesso adempimento”. CP_1
1 La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “rigettare il ricorso proposto dall'ing. in quanto infondato per i motivi esposti nel presente atto”. Parte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si deve rilevare che la causa non ha ad oggetto la risoluzione di questioni giuridiche, ma solo questioni di natura contabile, relative al raffronto tra i contributi dovuti dal ricorrente e quelli da lui effettivamente versati (soprattutto in relazione agli anni 2000-2003).
Tanto premesso, con ordinanza del 02.08.2022 è stata quindi disposta CT con la formulazione dei seguenti quesiti: “- Previo esame della documentazione in atti e di quella che, ove necessario su richiesta del consulente, avrà l'onere di produrre in giudizio, indichi il consulente CP_1
l'importo dei contributi versati negli anni dal ricorrente ad indicandone la data e le CP_1 causali, ove evincibili dalla documentazione in atti;
- Nell'effettuare tale indagine, indichi il ctu se e quando tali importi siano poi stati stornati da ed imputati ad altre annualità e causali;
CP_1
- Indichi il consulente se e quale sia, allo stato, la posizione debitoria/creditoria del ricorrente con
, considerando i periodi in cui il ricorrente non aveva l'obbligo di versare contribuzione ad CP_1
, in ragione dell'attività di lavoro dipendente risultante dall'estratto contributivo Inps del CP_1 ricorrente;
- Dica quant'altro utile ai fini di causa”.
Il CT ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Dopo aver effettuato l'analisi dell'estratto Conto Previdenziale riferito al Ricorrente e indicato i versamenti effettuati negli anni, maturerebbero differenze a credito di Parte Ricorrente nella misura di €. 15.932,14”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Il ricorrente ha infatti aderito a tali conclusioni;
quanto alle osservazioni del
CTP di parte resistente, si deve rilevare che il CT ha risposto ad esse in modo esaustivo, tanto che la risposta ai quesiti formulata nella relazione finale tiene conto anche di tali osservazioni, in quanto il credito del ricorrente è stato ridotto dall'importo di € 21.001.47 indicato nella bozza inviata alle parti all'importo di € 15.932,14 indicato nella relazione finale depositata (pag. 35).
Per quanto innanzi esposto, devono essere integralmente accolte le domande di accertamento negativo dell'indebito di € 21.314,61 di cui al provvedimento del 01.07.2019 e di accertamento della regolarità della posizione contributiva con l'accredito dei contributi regolarmente versati per gli anni 2000, 2001 e 2002 formulate dal ricorrente ai punti A) e D) delle conclusioni.
Le domande formulate ai punti B) e C) devono essere invece accolte nei limiti dell'importo di €
15.932,14 indicato dal CT (in luogo del maggior importo di € 32.689,19 indicato in ricorso), con condanna di alla restituzione di tale somma in favore del ricorrente, oltre interessi o CP_1 rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
2 Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 07/05/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del debito di € 21.314,61 comunicato da con CP_1 nota del 01.07.2019 in relazione ai contributi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
2. Accerta e dichiara che, negli anni, il ricorrente ha versato contributi superiori al dovuto in misura pari a € 15.932,14 e condanna alla restituzione di tale somma, oltre CP_1 interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
3. Accerta e dichiara la regolarità della posizione contributiva del ricorrente con l'accredito dei contributi versati per gli anni 2000, 2001 e 2002 e, per l'effetto, condanna a CP_1 porre in essere ogni connesso adempimento.
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4800,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4822/2020 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO SALVATORE e l'avv. VALENTINI MAURIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. GAMBACCIANI MARCO
[...]
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso di essere iscritto a con matricola n. 200735 dal CP_1
3.2.1982; di aver richiesto rateizzazione a conguaglio in data 24/10/2018 e successivamente in data 16/01/2019 sotto forma di ravvedimento operoso;
di avere ricevuto, con nota del 01.07.2019
(all. 6), la comunicazione dell'esistenza di un saldo a debito complessivo nella propria posizione contributiva per l'importo di € 30.569,68 (di cui € 21.314,61 riferiti ai contributi soggettivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ed € 9255,07 relativi ai contributi dovuti per il 2019, non contestati)
– ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa contributiva di e conseguentemente dichiarare irripetibile CP_1
l'importo di € 21.314,68 contenuto nel provvedimento del 20.07.2019, con inibizione di CP_1 dall'effettuare qualsivoglia trattenuta sui trattamenti spettanti al ricorrente;
B. Condannare
alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute, con rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali dalla data della loro effettuazione;
C. Condannare alla CP_1 restituzione dei maggiori importi versati per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, pari ad € 32.689,19.
D. Accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla declaratoria della regolarità della propria Parte_1 posizione contributiva con l'accredito dei contributi regolarmente versati per gli anni 2000, 2001 e
2002 con condanna di a porre in essere ogni connesso adempimento”. CP_1
1 La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo di “rigettare il ricorso proposto dall'ing. in quanto infondato per i motivi esposti nel presente atto”. Parte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si deve rilevare che la causa non ha ad oggetto la risoluzione di questioni giuridiche, ma solo questioni di natura contabile, relative al raffronto tra i contributi dovuti dal ricorrente e quelli da lui effettivamente versati (soprattutto in relazione agli anni 2000-2003).
Tanto premesso, con ordinanza del 02.08.2022 è stata quindi disposta CT con la formulazione dei seguenti quesiti: “- Previo esame della documentazione in atti e di quella che, ove necessario su richiesta del consulente, avrà l'onere di produrre in giudizio, indichi il consulente CP_1
l'importo dei contributi versati negli anni dal ricorrente ad indicandone la data e le CP_1 causali, ove evincibili dalla documentazione in atti;
- Nell'effettuare tale indagine, indichi il ctu se e quando tali importi siano poi stati stornati da ed imputati ad altre annualità e causali;
CP_1
- Indichi il consulente se e quale sia, allo stato, la posizione debitoria/creditoria del ricorrente con
, considerando i periodi in cui il ricorrente non aveva l'obbligo di versare contribuzione ad CP_1
, in ragione dell'attività di lavoro dipendente risultante dall'estratto contributivo Inps del CP_1 ricorrente;
- Dica quant'altro utile ai fini di causa”.
Il CT ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Dopo aver effettuato l'analisi dell'estratto Conto Previdenziale riferito al Ricorrente e indicato i versamenti effettuati negli anni, maturerebbero differenze a credito di Parte Ricorrente nella misura di €. 15.932,14”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Il ricorrente ha infatti aderito a tali conclusioni;
quanto alle osservazioni del
CTP di parte resistente, si deve rilevare che il CT ha risposto ad esse in modo esaustivo, tanto che la risposta ai quesiti formulata nella relazione finale tiene conto anche di tali osservazioni, in quanto il credito del ricorrente è stato ridotto dall'importo di € 21.001.47 indicato nella bozza inviata alle parti all'importo di € 15.932,14 indicato nella relazione finale depositata (pag. 35).
Per quanto innanzi esposto, devono essere integralmente accolte le domande di accertamento negativo dell'indebito di € 21.314,61 di cui al provvedimento del 01.07.2019 e di accertamento della regolarità della posizione contributiva con l'accredito dei contributi regolarmente versati per gli anni 2000, 2001 e 2002 formulate dal ricorrente ai punti A) e D) delle conclusioni.
Le domande formulate ai punti B) e C) devono essere invece accolte nei limiti dell'importo di €
15.932,14 indicato dal CT (in luogo del maggior importo di € 32.689,19 indicato in ricorso), con condanna di alla restituzione di tale somma in favore del ricorrente, oltre interessi o CP_1 rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
2 Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 07/05/2020 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del debito di € 21.314,61 comunicato da con CP_1 nota del 01.07.2019 in relazione ai contributi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
2. Accerta e dichiara che, negli anni, il ricorrente ha versato contributi superiori al dovuto in misura pari a € 15.932,14 e condanna alla restituzione di tale somma, oltre CP_1 interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
3. Accerta e dichiara la regolarità della posizione contributiva del ricorrente con l'accredito dei contributi versati per gli anni 2000, 2001 e 2002 e, per l'effetto, condanna a CP_1 porre in essere ogni connesso adempimento.
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4800,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 12/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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