Art. 2.
Delle somme erogate in applicazione della presente legge sara' tenuto conto in sede di liquidazione degli eventuali contributi sull'importo dei lavori definitivi che saranno eseguiti in dipendenza dei danni di guerra.
Delle somme erogate in applicazione della presente legge sara' tenuto conto in sede di liquidazione degli eventuali contributi sull'importo dei lavori definitivi che saranno eseguiti in dipendenza dei danni di guerra.