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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3003/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_ - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/001576/000/001/2024015 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12/05/2025 e depositato in pari data, l'Ricorrente_
ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2025 00054259 68 000, notificata il 19/03/2025
(all. 1), con cui l'Agente della Riscossione ha richiesto il pagamento di € 2.473,26 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi per le annualità 2021, 2022 e 2023, in relazione al contratto di locazione n.
1576, serie 3T, anno 2016. Unitamente alla cartella, la ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n.
2016/3T/ 001576/000/001/2024/015 (all. 2), notificato il 4/04/2025, relativo alla medesima imposta per l'annualità 2024, per un importo di € 648,11.
A sostegno del ricorso, l'Università ha dedotto l'infondatezza della pretesa impositiva per insussistenza del presupposto di cui agli artt. 2 e 17, c. 3, del D.P.R. n. 131/1986. Nello specifico, ha esposto che il contratto di locazione in oggetto, stipulato in data 18/03/2016 con la società Società_1 (all. 6) a seguito di aggiudicazione (all. 7), è stato caducato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888, del
21/11/2016 (all. 8), la quale ha annullato l'aggiudicazione stessa. Tale annullamento, recepito dall'Amministrazione con Decreto Direttoriale n. 112, del 30/01/2017 (all. 9), ha determinato la definitiva cessazione del rapporto contrattuale sin dal 2016, facendo venir meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, per le annualità successive (2021-2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato i tre avvisi di liquidazione prodromici per le annualità 2021, 2022 e 2023, rendendo così definitiva la pretesa. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando che la risoluzione anticipata del contratto, anche se derivante da una sentenza, avrebbe dovuto essere comunicata all'Ufficio tramite modello RLI, entro 30 giorni, adempimento mai posto in essere dalla contribuente. In assenza di tale comunicazione, il contratto deve ritenersi ancora efficace, ai fini fiscali.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio resistente, in relazione all'impugnazione della cartella di pagamento per le annualità 2021, 2022 e 2023. Sebbene, sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inoppugnabile la successiva cartella per vizi di merito, tale principio subisce un'eccezione quando la doglianza del contribuente attiene non alla mera illegittimità, ma alla radicale inesistenza del presupposto impositivo.
Nel caso di specie, la questione controversa non riguarda la quantificazione dell'imposta od un vizio procedurale dell'atto presupposto, bensì l'esistenza stessa del fatto generatore dell'obbligazione tributaria. La ricorrente lamenta, infatti, che per le annualità contestate (2021-2024) il contratto di locazione, da cui scaturirebbe l'imposta, non esisteva più nel mondo giuridico.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4888, del 21/11/2016 (all. 8), ha annullato il provvedimento di aggiudicazione che costituiva il fondamento del contratto di locazione stipulato con la società
Società_1. L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo ha, di regola, efficacia retroattiva (ex tunc), travolgendo tutti gli effetti da esso prodotti. Ne consegue che l'annullamento dell'aggiudicazione ha determinato la caducazione automatica ed ab origine del contratto derivato, privandolo di efficacia sin dal momento della sua stipulazione. Pertanto, per le annualità dal 2021 al 2024, il presupposto impositivo dell'imposta di registro, ovvero l'esistenza di un contratto di locazione in essere, era radicalmente assente.
L'inesistenza del presupposto impositivo, costituisce un vizio talmente grave da poter essere fatto valere in ogni tempo, anche attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, quale la cartella di pagamento, superando la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici. La pretesa tributaria, in questo caso, non è semplicemente illegittima, ma giuridicamente inesistente e tale vizio, non può essere sanato dalla mera acquiescenza del contribuente.
Nel merito, la fondatezza del ricorso discende dalle medesime considerazioni. L'obbligo di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima è strettamente collegato alla perdurante efficacia del contratto di locazione. Come documentalmente provato dalla ricorrente, il contratto n. 1576, serie 3T, del 2016, ha cessato di produrre effetti a seguito della sentenza del Giudice Amministrativo ,che ne ha travolto il presupposto giuridico, ossia l'aggiudicazione. L'effetto caducante e retroattivo di tale pronuncia, ha eliminato la base giuridica stessa della pretesa fiscale, per gli anni successivi.
Risulta, altresì, infondata la difesa dell'Ufficio circa l'omessa presentazione del modello RLI per la comunicazione della risoluzione anticipata. Tale adempimento ha natura prettamente formale e comunicativa, finalizzata ad informare l'Amministrazione Finanziaria di un evento già verificatosi.
L'omissione di tale comunicazione può, al più, configurare un'irregolarità formale, sanzionabile come tale, ma non può avere l'effetto abnorme di mantenere in vita, ai soli fini fiscali, un rapporto contrattuale che sul piano sostanziale e giuridico è venuto meno per effetto di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. La sostanza prevale sulla forma: l'imposta è dovuta in ragione dell'esistenza di un negozio giuridico produttivo di effetti (il presupposto), non in ragione della sua mancata comunicazione di cessazione. Pretendere il pagamento di un'imposta su un contratto inesistente, equivarrebbe ad imporre un tributo su una mera finzione giuridica, in palese contrasto con i principi di capacità contributiva e di legalità dell'imposizione.
Per le ragioni esposte, sia la cartella di pagamento che l'avviso di liquidazione impugnati, risultano illegittimi per totale insussistenza del presupposto impositivo e devono, pertanto, essere annullati.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza ,alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 550,00 ,se dovuta con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3003/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_ - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/001576/000/001/2024015 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 12/05/2025 e depositato in pari data, l'Ricorrente_
ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2025 00054259 68 000, notificata il 19/03/2025
(all. 1), con cui l'Agente della Riscossione ha richiesto il pagamento di € 2.473,26 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi per le annualità 2021, 2022 e 2023, in relazione al contratto di locazione n.
1576, serie 3T, anno 2016. Unitamente alla cartella, la ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n.
2016/3T/ 001576/000/001/2024/015 (all. 2), notificato il 4/04/2025, relativo alla medesima imposta per l'annualità 2024, per un importo di € 648,11.
A sostegno del ricorso, l'Università ha dedotto l'infondatezza della pretesa impositiva per insussistenza del presupposto di cui agli artt. 2 e 17, c. 3, del D.P.R. n. 131/1986. Nello specifico, ha esposto che il contratto di locazione in oggetto, stipulato in data 18/03/2016 con la società Società_1 (all. 6) a seguito di aggiudicazione (all. 7), è stato caducato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888, del
21/11/2016 (all. 8), la quale ha annullato l'aggiudicazione stessa. Tale annullamento, recepito dall'Amministrazione con Decreto Direttoriale n. 112, del 30/01/2017 (all. 9), ha determinato la definitiva cessazione del rapporto contrattuale sin dal 2016, facendo venir meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, per le annualità successive (2021-2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato i tre avvisi di liquidazione prodromici per le annualità 2021, 2022 e 2023, rendendo così definitiva la pretesa. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando che la risoluzione anticipata del contratto, anche se derivante da una sentenza, avrebbe dovuto essere comunicata all'Ufficio tramite modello RLI, entro 30 giorni, adempimento mai posto in essere dalla contribuente. In assenza di tale comunicazione, il contratto deve ritenersi ancora efficace, ai fini fiscali.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio resistente, in relazione all'impugnazione della cartella di pagamento per le annualità 2021, 2022 e 2023. Sebbene, sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inoppugnabile la successiva cartella per vizi di merito, tale principio subisce un'eccezione quando la doglianza del contribuente attiene non alla mera illegittimità, ma alla radicale inesistenza del presupposto impositivo.
Nel caso di specie, la questione controversa non riguarda la quantificazione dell'imposta od un vizio procedurale dell'atto presupposto, bensì l'esistenza stessa del fatto generatore dell'obbligazione tributaria. La ricorrente lamenta, infatti, che per le annualità contestate (2021-2024) il contratto di locazione, da cui scaturirebbe l'imposta, non esisteva più nel mondo giuridico.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4888, del 21/11/2016 (all. 8), ha annullato il provvedimento di aggiudicazione che costituiva il fondamento del contratto di locazione stipulato con la società
Società_1. L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo ha, di regola, efficacia retroattiva (ex tunc), travolgendo tutti gli effetti da esso prodotti. Ne consegue che l'annullamento dell'aggiudicazione ha determinato la caducazione automatica ed ab origine del contratto derivato, privandolo di efficacia sin dal momento della sua stipulazione. Pertanto, per le annualità dal 2021 al 2024, il presupposto impositivo dell'imposta di registro, ovvero l'esistenza di un contratto di locazione in essere, era radicalmente assente.
L'inesistenza del presupposto impositivo, costituisce un vizio talmente grave da poter essere fatto valere in ogni tempo, anche attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, quale la cartella di pagamento, superando la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici. La pretesa tributaria, in questo caso, non è semplicemente illegittima, ma giuridicamente inesistente e tale vizio, non può essere sanato dalla mera acquiescenza del contribuente.
Nel merito, la fondatezza del ricorso discende dalle medesime considerazioni. L'obbligo di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima è strettamente collegato alla perdurante efficacia del contratto di locazione. Come documentalmente provato dalla ricorrente, il contratto n. 1576, serie 3T, del 2016, ha cessato di produrre effetti a seguito della sentenza del Giudice Amministrativo ,che ne ha travolto il presupposto giuridico, ossia l'aggiudicazione. L'effetto caducante e retroattivo di tale pronuncia, ha eliminato la base giuridica stessa della pretesa fiscale, per gli anni successivi.
Risulta, altresì, infondata la difesa dell'Ufficio circa l'omessa presentazione del modello RLI per la comunicazione della risoluzione anticipata. Tale adempimento ha natura prettamente formale e comunicativa, finalizzata ad informare l'Amministrazione Finanziaria di un evento già verificatosi.
L'omissione di tale comunicazione può, al più, configurare un'irregolarità formale, sanzionabile come tale, ma non può avere l'effetto abnorme di mantenere in vita, ai soli fini fiscali, un rapporto contrattuale che sul piano sostanziale e giuridico è venuto meno per effetto di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. La sostanza prevale sulla forma: l'imposta è dovuta in ragione dell'esistenza di un negozio giuridico produttivo di effetti (il presupposto), non in ragione della sua mancata comunicazione di cessazione. Pretendere il pagamento di un'imposta su un contratto inesistente, equivarrebbe ad imporre un tributo su una mera finzione giuridica, in palese contrasto con i principi di capacità contributiva e di legalità dell'imposizione.
Per le ragioni esposte, sia la cartella di pagamento che l'avviso di liquidazione impugnati, risultano illegittimi per totale insussistenza del presupposto impositivo e devono, pertanto, essere annullati.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza ,alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 550,00 ,se dovuta con distrazione.