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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 47/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Poggio Moiano Parte_1 C.F._1
(02037 - RI), fraz. Osteria Nuova, Via degli Ulivi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Chiara GIULIANI dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti e da Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco BUONOMINI dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il giorno 21/02/1993 in Genazzano Parte_1 Parte_2
(RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genazzano (RM), all'anno 1993,
N. 1, Parte I, optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati , il 04/03/1992, oggi maggiorenne Persona_1
economicamente autosufficiente, e , il 09/06/2003, oggi maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno dedotto che: il rapporto coniugale, inizialmente felice e soddisfacente per entrambi i coniugi, si è a poco a poco gravemente ed irrimediabilmente incrinato tanto che i coniugi nell'anno
2010 si sono separati di fatto e da allora conducono vite autonome e separate sia materialmente che
1 spiritualmente;
dopo la separazione di fatto, su segnalazione dei Servizi Sociali nell'anno 2011 veniva iniziato su ricorso del PMM il procedimento RG 935/11/VG dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Roma nell'interesse del minore che si concludeva con il decreto del 09/06/2015 Persona_2
che dichiarava il sig. e la sig.ra entrambi decaduti dalla Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , disponendo l'affidamento del minore ai Persona_2 coniugi e e nominando quale tutore provvisorio del minore CP_1 CP_2 CP_1
; i ricorrenti, pur mantenendo rapporti con il figlio e con la famiglia affidataria, nel corso degli
[...]
anni non hanno ricevuto (né hanno conoscenza di) nessun altro atto e/o provvedimento da parte del
Tribunale per i Minorenni relativo al figlio;
il figlio , oggi Persona_2 Persona_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, continua a vivere stabilmente presso la famiglia a suo tempo affidataria ove è sereno e ben accudito e continua a mantenere rapporti con i genitori, che spesso sente telefonicamente;
i ricorrenti non sono singolarmente proprietari di alcun bene immobile né hanno alcun bene in comune né mobile né immobile;
la sig.ra dall'anno Parte_1
2011 convive stabilmente con presso l'abitazione di quest'ultimo in Poggio Moiano CP_3
(RI), Via delle Cave 38 e, essendo priva di occupazione, percepisce il reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione, unitamente al compagno;
anche il sig. è privo allo stato di Parte_2
occupazione e nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 9.1.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale
2) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno opportuno
3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento
4) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo
All'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese di lite devono ritenersi compensate in ragione della domanda congiunta di separazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il giorno 21/02/1993 in Genazzano (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Genazzano (RM) all'anno 1993, N. 1, Parte I;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genazzano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssas Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Poggio Moiano Parte_1 C.F._1
(02037 - RI), fraz. Osteria Nuova, Via degli Ulivi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Chiara GIULIANI dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti e da Parte_2
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco BUONOMINI dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il giorno 21/02/1993 in Genazzano Parte_1 Parte_2
(RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genazzano (RM), all'anno 1993,
N. 1, Parte I, optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati , il 04/03/1992, oggi maggiorenne Persona_1
economicamente autosufficiente, e , il 09/06/2003, oggi maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno dedotto che: il rapporto coniugale, inizialmente felice e soddisfacente per entrambi i coniugi, si è a poco a poco gravemente ed irrimediabilmente incrinato tanto che i coniugi nell'anno
2010 si sono separati di fatto e da allora conducono vite autonome e separate sia materialmente che
1 spiritualmente;
dopo la separazione di fatto, su segnalazione dei Servizi Sociali nell'anno 2011 veniva iniziato su ricorso del PMM il procedimento RG 935/11/VG dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Roma nell'interesse del minore che si concludeva con il decreto del 09/06/2015 Persona_2
che dichiarava il sig. e la sig.ra entrambi decaduti dalla Parte_2 Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , disponendo l'affidamento del minore ai Persona_2 coniugi e e nominando quale tutore provvisorio del minore CP_1 CP_2 CP_1
; i ricorrenti, pur mantenendo rapporti con il figlio e con la famiglia affidataria, nel corso degli
[...]
anni non hanno ricevuto (né hanno conoscenza di) nessun altro atto e/o provvedimento da parte del
Tribunale per i Minorenni relativo al figlio;
il figlio , oggi Persona_2 Persona_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, continua a vivere stabilmente presso la famiglia a suo tempo affidataria ove è sereno e ben accudito e continua a mantenere rapporti con i genitori, che spesso sente telefonicamente;
i ricorrenti non sono singolarmente proprietari di alcun bene immobile né hanno alcun bene in comune né mobile né immobile;
la sig.ra dall'anno Parte_1
2011 convive stabilmente con presso l'abitazione di quest'ultimo in Poggio Moiano CP_3
(RI), Via delle Cave 38 e, essendo priva di occupazione, percepisce il reddito di cittadinanza, oggi reddito di inclusione, unitamente al compagno;
anche il sig. è privo allo stato di Parte_2
occupazione e nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, i coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 9.1.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale
2) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio ove riterranno opportuno
3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento
4) I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto e di non aver reciprocamente nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo
All'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese di lite devono ritenersi compensate in ragione della domanda congiunta di separazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il giorno 21/02/1993 in Genazzano (RM), trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Genazzano (RM) all'anno 1993, N. 1, Parte I;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genazzano (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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