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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 841/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Sollini, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Bacalini, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “modifica delle condizioni di divorzio”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/6/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Controparte_1
Tribunale di Fermo con sentenza n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 1614/2015 – nella parte in cui è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di euro 300 mensili a titolo di assegno divorzile.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, il ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
b) nel procedimento iscritto al R.G.N.R.
1614/2015, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 1032/2015 pubblicata il 29/12/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con successiva sentenza definitiva n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018, relativamente alle condizione di divorzio, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 300 - poiché a quella data
[...] sprovvista di mezzi economici adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria;
c) sono venuti meno nell'attualità i presupposti del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, che a far data dal 2/5/2023 ha reperito una stabile occupazione.
Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare, con effetto
a partire dal momento della presente domanda, l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT posto nella sentenza passata in giudicato Tribunale di Fermo n. 115/2018 pubblicata il 15.02.2018 a carico del IG. e perciò revocare, con effetto a partire dal Parte_1 momento della presente domanda, il predetto assegno divorzile a carico del IG. ciò in Parte_1 qualunque caso e comunque anche nel caso in cui la IG.ra dovesse aver dimostrato che al Controparte_1 momento della decisione del presente giudizio non lavora più in via subordinata, nel caso in cui la IG.ra
dovesse aver dimostrato che al momento della decisione del presente giudizio non lavora Controparte_1
2 più, quantomeno revocare il predetto assegno divorzile con effetto a partire dal momento della presente domanda sino a che la IG.ra ha lavorato, nonché ridurre l'importo del predetto assegno Controparte_1 portandolo ad una somma inferiore a € 100,00 mensili salvo diversa somma più di giustizia sempre comunque sensibilmente inferiore a quella attuale di € 300,00 mensili, a partire da quando la IG.ra
non lavora più”. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la resistente contestando tutte le Controparte_1 deduzioni avversarie e domandando in particolare: “In via principale: Rigettare il ricorso, con vittoria di spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si proceda con la revisione dell'assegno divorzile di €. 300,00, disporre a far data dalla domanda di parte ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo del IG. a corrispondere alla IG.ra , un assegno Parte_1 Controparte_1 di divorzile non inferiore ad €. 250,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT”.
3. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice relatore in data 14/11/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed assegnato termine alle stesse per il deposito della documentazione economica aggiornata. Alla successiva udienza del 13/2/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dato atto di avere raggiunto il seguente accordo:
“a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza definitiva n. 115/2018 emessa dal Tribunale di
Fermo e pubblicata in data 15/2/2018 - munita di certificazione di passaggio in giudicato in data
3/6/2024 - è posto a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 150,00 a far data dalla presente domanda giudiziale e, dunque, dal mese di giugno 2024; spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti”.
A tale udienza i procuratori delle parti, autorizzati dal giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento da parte del Collegio del citato accordo.
4. Il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed avendo ad oggetto diritti disponibili delle parti, secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
Le spese del procedimento, avuto riguardo all'accordo intervenuto tra le parti, vengono integralmente compensate tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in recepimento dell'accordo raggiunto tra i coniugi sopra trascritto - a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Fermo n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018 nel procedimento R.G.N.R. 1614/2015 così decide:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile una somma mensile in conformità all'accordo intervenuto tra le parti riportato al punto n. 3 della motivazione della presente sentenza - da intendersi ivi trascritto;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo nella camera di conIGlio del 10/4/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 841/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Sollini, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Bacalini, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
1 OGGETTO: “modifica delle condizioni di divorzio”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/6/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Controparte_1
Tribunale di Fermo con sentenza n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018 nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 1614/2015 – nella parte in cui è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di euro 300 mensili a titolo di assegno divorzile.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, il ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
b) nel procedimento iscritto al R.G.N.R.
1614/2015, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 1032/2015 pubblicata il 29/12/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con successiva sentenza definitiva n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018, relativamente alle condizione di divorzio, ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 300 - poiché a quella data
[...] sprovvista di mezzi economici adeguati, svolgendo attività lavorativa saltuaria;
c) sono venuti meno nell'attualità i presupposti del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, che a far data dal 2/5/2023 ha reperito una stabile occupazione.
Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare, con effetto
a partire dal momento della presente domanda, l'obbligo di corrispondere alla IG.ra , a Controparte_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT posto nella sentenza passata in giudicato Tribunale di Fermo n. 115/2018 pubblicata il 15.02.2018 a carico del IG. e perciò revocare, con effetto a partire dal Parte_1 momento della presente domanda, il predetto assegno divorzile a carico del IG. ciò in Parte_1 qualunque caso e comunque anche nel caso in cui la IG.ra dovesse aver dimostrato che al Controparte_1 momento della decisione del presente giudizio non lavora più in via subordinata, nel caso in cui la IG.ra
dovesse aver dimostrato che al momento della decisione del presente giudizio non lavora Controparte_1
2 più, quantomeno revocare il predetto assegno divorzile con effetto a partire dal momento della presente domanda sino a che la IG.ra ha lavorato, nonché ridurre l'importo del predetto assegno Controparte_1 portandolo ad una somma inferiore a € 100,00 mensili salvo diversa somma più di giustizia sempre comunque sensibilmente inferiore a quella attuale di € 300,00 mensili, a partire da quando la IG.ra
non lavora più”. Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la resistente contestando tutte le Controparte_1 deduzioni avversarie e domandando in particolare: “In via principale: Rigettare il ricorso, con vittoria di spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si proceda con la revisione dell'assegno divorzile di €. 300,00, disporre a far data dalla domanda di parte ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'obbligo del IG. a corrispondere alla IG.ra , un assegno Parte_1 Controparte_1 di divorzile non inferiore ad €. 250,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT”.
3. Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice relatore in data 14/11/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed assegnato termine alle stesse per il deposito della documentazione economica aggiornata. Alla successiva udienza del 13/2/2025 le parti, presenti personalmente, hanno dato atto di avere raggiunto il seguente accordo:
“a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza definitiva n. 115/2018 emessa dal Tribunale di
Fermo e pubblicata in data 15/2/2018 - munita di certificazione di passaggio in giudicato in data
3/6/2024 - è posto a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 150,00 a far data dalla presente domanda giudiziale e, dunque, dal mese di giugno 2024; spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti”.
A tale udienza i procuratori delle parti, autorizzati dal giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni (con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo l'integrale recepimento da parte del Collegio del citato accordo.
4. Il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed avendo ad oggetto diritti disponibili delle parti, secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
Le spese del procedimento, avuto riguardo all'accordo intervenuto tra le parti, vengono integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in recepimento dell'accordo raggiunto tra i coniugi sopra trascritto - a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Fermo n. 115/2018 pubblicata il 15/2/2018 nel procedimento R.G.N.R. 1614/2015 così decide:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile una somma mensile in conformità all'accordo intervenuto tra le parti riportato al punto n. 3 della motivazione della presente sentenza - da intendersi ivi trascritto;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo nella camera di conIGlio del 10/4/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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