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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 11/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2940/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANCUSI Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MANNO ALESSIA CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 865 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 22.11.2023 ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Tivoli ha respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1 erogazione della pensione di reversibilità in riferimento alla prestazione goduta dal genitore -deceduto il 28.8.1994- o dal genitore Persona_1 Per_2
-deceduta il 17.11.2021-.
[...]
2. il Tribunale ha respinto il ricorso evidenziando che l' , in via CP_2 amministrativa, aveva respinto le domande con la seguente motivazione: “il reddito da pensione diretta supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% né risulta dimostrabile il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa”, laddove la a fronte di tale Pt_1 rigetto in via amministrativa, non aveva provato la sussistenza del requisito della vivenza a carico di cui all'art. 22 della L. n. 903 del 1965, non producendo alcuna utile documentazione ai fini dell'accertamento del reddito percepito al momento del decesso dei danti causa e risultando, altresì, dall'esame dello stato di famiglia in atti, che la stessa conviveva con la madre unitamente al coniuge ed ai figli, circostanza che lasciava Persona_2 presumere che fosse il coniuge a provvedere al mantenimento Persona_3 della ricorrente.
3. A fondamento dell'appello ha dedotto che ai fini della Parte_1 sussistenza del requisito della “vivenza a carico” è sufficiente che l'aiuto economico prestato dal dante causa abbia costituito un mezzo normale, sia pur parziale, di mantenimento, non essendo necessario un continuativo sostentamento e che, nel caso di specie, lo stato di inabilità della medesima
(affetta da grave deterioramento cognitivo e deficit dinamico e titolare da tempo di indennità di accompagnamento) le aveva impedito di svolgere qualsiasi attività lavorativa e costretta a ricorrere al mantenimento da parte del padre.
2 4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. L'appello è infondato.
7. Parte appellante, per come correttamente evidenziato dal primo giudice, non ha in alcun modo provato la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” di cui all'art. 22 della L. n. 903 del 1965, ai fini del diritto alla erogazione della richiesta pensione di reversibilità.
7.1 E, invero, oltre alla ricorrenza del requisito sanitario (di cui la ha Pt_1 richiesto l'accertamento a mezzo di CTU), ai fini di beneficiare della prestazione richiesta, debbono necessariamente ricorrere tutti i requisiti prescritti dall'art. 22, commi 1 e 7, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale:
"1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione
e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi …….
….
7. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
7.2 Nel caso di specie l' , già in sede amministrativa, ha contestato CP_2 specificamente la sussistenza del requisito della vivenza a carico e, al riguardo, nulla la ha prodotto al fine di dimostrare che i genitori provvedessero Pt_1
3 al proprio sostentamento (quale certificazione reddituale od altra utile documentazione), avendo per contro riconosciuto nell'atto introduttivo di essere titolare di pensione diretta, ivi sostenendo che “non può essere di ostacolo (alla richiesta prestazione) la presenza di pensione diretta”.
7.3 In materia, la Corte di legittimità ha precisato che “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (v. Cass. Ord. n. 9237/2018; sent. n.
3678/2013).
7.4 Nel caso in esame, quindi, la ricorrente ha apoditticamente affermato la sussistenza di tale requisito, senza ulteriori allegazioni e prove, non essendo a tal fine sufficiente – come già affermato da Tribunale – la sola produzione della autocertificazione reddituale per l'esenzione al pagamento del contributo unificato e per l'esonero dalla condanna alla rifusione delle spese di lite.
8. L'appello deve essere, in conclusione, respinto per difetto di allegazione e di prova in ordine all'elemento costitutivo della vivenza a carico.
9. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
4 - dichiara irripetibili le spese di lite;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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