Art. 24. 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.
2. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.