Articolo 24 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 dicembre 1988
Art. 24. 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988