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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Seconda in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 6162/2025 r.g.a.c. avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CRISPI 107 80122 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._1
di citazione;
- ATTORE
E
(c.f.: , nato a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
residente in [...] – SC.U – Pi C.F._2
4 – CAP 80029;
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 21-11-2025 parte opponente concludeva come da relativo verbale e il GI, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281
sexies c.p.c. RG 6161/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile,
richiamando gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
L'avv. deduce: - di essere stato nominato difensore di fiducia di Parte_1 [...]
nel procedimento penale n. 15111/11 rgnr - 2094/18 rg dib. definitosi il 24.10.2024 CP_1
- dinanzi al Tribunale di Napoli, 3° sezione penale collegio C, con sentenza di proscioglimento n. 10260/2024 a carico del Sig. per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 644 comma CP_1
5 nr. 4 c.p. (reato di usura in concorso) per intervenuta prescrizione a seguito dell'esclusione dell'aggravante contestata al capo a); − di aver difeso il predetto in un processo di particolare complessità e gravità, che ha visto la calendarizzazione di 26 udienze celebratesi nei i seguenti RG 6161/2025
giorni: 2.5.2018 - 17.10.2018 - 23.1.19 - 3.4.19 - 26.6.19 - 4.12.19 - 1.4.20 - 30.9.20 - 3.2.21
- 28.4.21 - 26.5.21 - 15.9.21 - 1.12.21 - 19.1.22 - 20.4.22 - 28.9.22 - 18.1.2023 - 19.4.23 -
7.6.23, 14.6.23, 13.9.23 - 13.12.2023 - 24.1.24 - 22.5.2024 - 4.7.2024 – 24.10.2024 ;- che l'incarico era cessato a seguito di definizione del predetto giudizio;
- di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta, ad esclusione di euro 1000,00, contabilizzate in compensazione di tutti i diritti copia versati per l'estrazione degli atti di indagine, delle trascrizioni delle intercettazioni, dei verbali di udienza steno tipici delle copie delle liste testimoniali e delle raccomandate per le citazioni dei testimoni effettuate, che si allegano;
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento sebbene il ricorso sia stato notificato in data 22-7-2025 a mani proprie
(cfr. doc. dep. 31.7.2025); in particolare, pur essendo direttamente a conoscenza del presente giudizio, non ha fornito elemento contrari circa l'esistenza del mandato professionale,
desumibile dalla motivazione della sentenza citata e dai verbali di udienza allegati né
tantomeno l'attività espletata dal ricorrente.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono:
a. la prova che il convenuto abbia conferito all'avvocato l'incarico di svolgere l'attività
professionale i cui corrispettivi e rimborso spese il legale ha azionato col presente processo è
stata offerta attraverso la produzione della sentenza e dei verbali di causa;
in ogni caso, non risultano elementi di prova contraria;
b. la prova dello svolgimento dell'attività professionale processuale esposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio e di cui si è dato conto nella parte che precede, è stata offerta dalla ricorrente attraverso la produzione degli atti processuali;
c. i compensi chiesti dall'avvocato sono determinati in base ai criteri previsti dal D.M. RG 6161/2025
10 marzo 2014 n. 55, vigente alla data di definizione del citato giudizio penale (24.10.2024).
Lo scrivente ritiene che possa essere liquidato il seguente compenso.
In relazione alla fase delle indagini preliminari:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 851,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: + € 662,00;
Compenso tabellare (valori medi) € 1.513,00
Possono essere liquidate unicamente le prime due fasi in assenza di documentazione relativa alla presenza dell'avvocato, come ad esempio verbali relative alle attività
investigative, memorie depositate, richieste scritte, corrispondenza con cliente e consulenti.
Inoltre, per la fase del processo penale dinnanzi al Tribunale collegiale, si ritiene che possa essere ritenuta congrua l'applicazione dei parametri medi in quanto non risulta dalla documentazione allegata e dai verbali di causa, la trattazione di particolari questioni giuridiche.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: + € 756,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: + € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: + € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.065,00
Deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di
5.578,00, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
Poiché la presente causa si è resa necessaria per l'inerzia del convenuto, il quale non ha dato seguito agli inviti del legale di pagare le sue competenze, il deve essere condannata a rifondere l'avvocato delle spese del presente processo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello RG 6161/2025
scaglione (da 5.200,01 a 26.000,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da quest'ultimo Parte_1
prestata in favore di nel giudizio indicato in motivazione, la CP_1
complessiva somma di=5.578,00= oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
3. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della CP_1 Parte_1
somma indicata al capo che precede;
4. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. , delle CP_1 Parte_1
spese del presente procedimento che liquida in euro=292,18= per esborsi ed euro=1.698,50= per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva
e Cpa come per legge.
Aversa, 21/11/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Seconda in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 6162/2025 r.g.a.c. avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CRISPI 107 80122 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. (c.f.: Parte_1
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._1
di citazione;
- ATTORE
E
(c.f.: , nato a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
residente in [...] – SC.U – Pi C.F._2
4 – CAP 80029;
- CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza del 21-11-2025 parte opponente concludeva come da relativo verbale e il GI, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281
sexies c.p.c. RG 6161/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile,
richiamando gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
L'avv. deduce: - di essere stato nominato difensore di fiducia di Parte_1 [...]
nel procedimento penale n. 15111/11 rgnr - 2094/18 rg dib. definitosi il 24.10.2024 CP_1
- dinanzi al Tribunale di Napoli, 3° sezione penale collegio C, con sentenza di proscioglimento n. 10260/2024 a carico del Sig. per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 644 comma CP_1
5 nr. 4 c.p. (reato di usura in concorso) per intervenuta prescrizione a seguito dell'esclusione dell'aggravante contestata al capo a); − di aver difeso il predetto in un processo di particolare complessità e gravità, che ha visto la calendarizzazione di 26 udienze celebratesi nei i seguenti RG 6161/2025
giorni: 2.5.2018 - 17.10.2018 - 23.1.19 - 3.4.19 - 26.6.19 - 4.12.19 - 1.4.20 - 30.9.20 - 3.2.21
- 28.4.21 - 26.5.21 - 15.9.21 - 1.12.21 - 19.1.22 - 20.4.22 - 28.9.22 - 18.1.2023 - 19.4.23 -
7.6.23, 14.6.23, 13.9.23 - 13.12.2023 - 24.1.24 - 22.5.2024 - 4.7.2024 – 24.10.2024 ;- che l'incarico era cessato a seguito di definizione del predetto giudizio;
- di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta, ad esclusione di euro 1000,00, contabilizzate in compensazione di tutti i diritti copia versati per l'estrazione degli atti di indagine, delle trascrizioni delle intercettazioni, dei verbali di udienza steno tipici delle copie delle liste testimoniali e delle raccomandate per le citazioni dei testimoni effettuate, che si allegano;
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento sebbene il ricorso sia stato notificato in data 22-7-2025 a mani proprie
(cfr. doc. dep. 31.7.2025); in particolare, pur essendo direttamente a conoscenza del presente giudizio, non ha fornito elemento contrari circa l'esistenza del mandato professionale,
desumibile dalla motivazione della sentenza citata e dai verbali di udienza allegati né
tantomeno l'attività espletata dal ricorrente.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono:
a. la prova che il convenuto abbia conferito all'avvocato l'incarico di svolgere l'attività
professionale i cui corrispettivi e rimborso spese il legale ha azionato col presente processo è
stata offerta attraverso la produzione della sentenza e dei verbali di causa;
in ogni caso, non risultano elementi di prova contraria;
b. la prova dello svolgimento dell'attività professionale processuale esposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio e di cui si è dato conto nella parte che precede, è stata offerta dalla ricorrente attraverso la produzione degli atti processuali;
c. i compensi chiesti dall'avvocato sono determinati in base ai criteri previsti dal D.M. RG 6161/2025
10 marzo 2014 n. 55, vigente alla data di definizione del citato giudizio penale (24.10.2024).
Lo scrivente ritiene che possa essere liquidato il seguente compenso.
In relazione alla fase delle indagini preliminari:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 851,00;
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: + € 662,00;
Compenso tabellare (valori medi) € 1.513,00
Possono essere liquidate unicamente le prime due fasi in assenza di documentazione relativa alla presenza dell'avvocato, come ad esempio verbali relative alle attività
investigative, memorie depositate, richieste scritte, corrispondenza con cliente e consulenti.
Inoltre, per la fase del processo penale dinnanzi al Tribunale collegiale, si ritiene che possa essere ritenuta congrua l'applicazione dei parametri medi in quanto non risulta dalla documentazione allegata e dai verbali di causa, la trattazione di particolari questioni giuridiche.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: + € 756,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: + € 1.418,00
Fase decisionale, valore medio: + € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.065,00
Deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di
5.578,00, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
Poiché la presente causa si è resa necessaria per l'inerzia del convenuto, il quale non ha dato seguito agli inviti del legale di pagare le sue competenze, il deve essere condannata a rifondere l'avvocato delle spese del presente processo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello RG 6161/2025
scaglione (da 5.200,01 a 26.000,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Liquida in favore dell'avv. per l'attività difensiva da quest'ultimo Parte_1
prestata in favore di nel giudizio indicato in motivazione, la CP_1
complessiva somma di=5.578,00= oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge.
3. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della CP_1 Parte_1
somma indicata al capo che precede;
4. Condanna alla rifusione, in favore dell'avv. , delle CP_1 Parte_1
spese del presente procedimento che liquida in euro=292,18= per esborsi ed euro=1.698,50= per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva
e Cpa come per legge.
Aversa, 21/11/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri