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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott.Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria.
Fra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Visdomini, Parte_1
presso il cui studio sito in NO, Via M. Durazzo, n. 1/9, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Semeria e
RE CI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in NO, Via Gabriele D'Annunzio, n. 2/16 Scala E, come da mandato in atti;
- Appellata -
-e
contro
-
; Controparte_2
- Appellata contumace -
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza
disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n.
1988/2024 emessa dal Tribunale di NO – Sezione I – in data
04.07.2024 - Rep. n. 1886/2024 - datata 4.7.2024 a firma del Giudice
Dott.ssa Lorenza Calcagno in causa R.G. 891/2022, notificata via PEC
al domicilio eletto del Signor in data 05/07/2024: Pt_1
- in via principale e nel merito, respingere ogni attorea domanda
in quanto pretestuosa, illegittima e/o infondata in fatto e in
diritto;
- Con vittoria di spese a favore del sottoscritto difensore che si
dichiara antistatario, e compensi professionali di entrambi i gradi
di giudizio, oltre spese per imposta di registro per ambo i gradi
del giudizio, accessori, IVA e CPA, oltre spese generali del presente
giudizio di appello.”;
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill/ma Corte d'Appello di NO, respingere
l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
1988 del 2024 del Tribunale di NO resa a definizione del giudizio
RG n. 891/2022 in quanto infondata, confermandola integralmente;
il
tutto con vittoria di competenze e spese legali anche per il presente
grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28/01/2022, il Controparte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di NO,
[...]
e , deducendo che: Parte_1 Controparte_2
- nei confronti del convenuto, vantava un credito per canoni non versati (e dovuti in quanto membro del consorzio) oggetto di due
2 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale civile di NO: il primo
(. 4048 del 29/10/2016), contenente ingiunzione per l'importo di
Euro 65.880,00, poi ridotto ad Euro 55.880,00, a fronte del pagamento effettuato dal in corso di causa;
il secondo (n. 3566 del Pt_1
18/12/2017), avente ad oggetto la somma di Euro 12.150,00;
- a seguito delle opposizioni proposte dal tali decreti Pt_1
ingiuntivi erano stati confermati in primo grado dal Tribunale di
NO (rispettivamente dalle sentenze nn. 1623/2019 e 1624/2019) e,
successivamente, in appello dalla Corte d'Appello di NO,
risultando pendenti i giudizi di cassazione;
- nel 2019, aveva avviato nei confronti del il procedimento Pt_1
di esecuzione presso terzi per la somma di Euro 87.701,94 (di cui alla sentenza n. 1623/2019 del Tribunale di NO) e per la somma di Euro 16.649,12 (di cui alla sentenza n. 1624/2019 del Tribunale di NO) sulle somme del debitore depositate presso la Banca
Carige, tuttavia infruttuosamente.
Inoltre, l'attore allegava di essere venuto a conoscenza delle seguenti circostanze:
- con rogito del 14/02/2017, aveva trasferito alla Parte_1
sorella il ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_2
vendita al dettaglio di prodotti alimentari operativa al banco n.
94 del Mercato Orientale di NO, comprensiva dei seguenti beni:
1) avviamento dal valore di Euro 35.000,00; 2) arredi ed attrezzature per un valore complessivo di Euro 3.000,00; 3) merci per un valore complessivo di Euro 2.000,00; al prezzo di vendita pari a ad Euro
40.000,00;
- in data 13/11/2018, il aveva venduto a terzi l'unico bene Pt_1
immobile di proprietà, sito in NO, Salita AN EC, n. 13;
3 - il trasferimento della nuda proprietà, da parte dei genitori del a di un immobile sito in San Bartolomeo de Pt_1 Controparte_2
Tirajana, Las Palmas, Isole Canarie, in data 1/06/2017.
Infine, l'attore evidenziava che aveva, oltre ad Controparte_2
essere la sorella del debitore, era socia di quest'ultimo nella gestione del banco alimentare presso il Mercato Orientale di NO
(che gestisce tutt'ora dal 2017) ed aveva ritirato la notifica del primo dei due decreti ingiuntivi sopra citati nel 2017, per conto del fratello.
Pertanto, il chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia relativa dell'atto di cessione di ramo d'azienda del
14/02/2017 posto in essere dal convenuto ex art. 2901 c.c.,
deducendone la sussistenza di tutti i requisiti di legge, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
deducendo che:
- la cessione del ramo di azienda relativo ai banchi presso il
Mercato Orientale di NO e la vendita dell'immobile sito in Salita
AN EC trovavano ragione nella necessità di fare fronte alla difficile situazione economica in cui si era trovato in ragione del mutuo acceso per l'acquisto di tale immobile (la cui ristrutturazione non era stata terminata dall'impresa incaricata) e dell'esito negativo dell'operazione economica relativa all'adesione al
; Controparte_1 CP_1
- la vendita dell'immobile sito in Salita AN EC non era rilevante nella presente controversia, perché il ricavato della stessa era stato interamente impiegato per estinguere il mutuo ipotecario che gravava sul bene;
4 - nemmeno era rilevante la vendita della nuda proprietà dell'immobile sito nelle Canarie, perché vendita in cui era non era coinvolto;
- pertanto, entrambe le alienazioni (del ramo di azienda e dell'immobile sito in Salita AN EC) avevano evitato di peggiorare l'esposizione debitoria del , a vantaggio, quindi, Pt_1
degli altri creditori;
- il corrispettivo di tale cessione era stato pagato in parte (Euro
22.000,00) tramite accollo del T.F.R. di un ex dipendente (che,
quindi, doveva essere pagato) e per la restante parte (Euro
18.000,00) mediante il pagamento di 36 rate da Euro 500,00;
- di tale pattuizioni era a conoscenza controparte già al tempo del pignoramento presso terzi e avrebbe pignorare agevolmente le rate inerenti a parte del corrispettivo della cessione, cosa non avvenuta;
- inoltre, l'azienda ceduta si componeva essenzialmente per arredi di valore complessivo pari ad Euro 3.000,00 e per beni deperibili complessivamente di valore pari ad Euro 2.000,00, pertanto di un valore trascurabile;
- infine, non sussisteva il requisito del consilium fraudis in capo a dal momento che quest'ultima non aveva preso parte Controparte_2
all'operazione del e aveva lavorato con il CP_1 CP_1
fratello solo vent'anni fa.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
avversaria, con vittoria delle spese di lite.
3. non si costituiva nel giudizio di primo grado e, Controparte_2
conseguentemente, veniva dichiarata contumace.
4. Con sentenza n. 1988 del 4/07/2024, il Tribunale di NO accoglieva la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di cessione di azienda nei confronti del
5 ex art. 2901 c.c., condannando i convenuti Controparte_1
in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Ritenuta provata l'esistenza della pretesa creditoria vantata dall'attore, il Tribunale accertava la sussistenza dell'elemento dell'eventus damni nella cessione di ramo d'azienda oggetto di causa,
in quanto idonea a pregiudicare le ragioni creditorie anche sotto il profilo di una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Al riguardo, il Tribunale riteneva provata una condotta del debitore volta alla dismissione del suo patrimonio, sulla base Pt_1
dell'alienazione dell'immobile sito in Salita AN EC (il cui corrispettivo aveva estinto il mutuo ipotecario che gravava sullo stesso) e dall'alienazione alla sorella da parte dei CP_2
genitori, della nuda proprietà di un immobile sito alle Canarie.
Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale accertava la sussistenza della scientia damni e della scientia fraudis in capo a rilevando che quest'ultima aveva lavorato insieme Controparte_2
al fratello e ritirato personalmente le notifiche dei due decreti ingiuntivi dell'attore a carico del fratello, conoscendo, pertanto,
la situazione economica di quest'ultimo.
Sotto tale profilo, il Tribunale riteneva che l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile sito alle Canarie da parte dei genitori del alla sorella di questi fosse indice della volontà delle Pt_1
parti di impedire che il potesse acquisire cespiti per via Pt_1
ereditaria.
Infine, il Tribunale riteneva che:
- la sola presenza della rateazione del prezzo della cessione del ramo di azienda non poteva eliminare la consapevolezza del
6 pregiudizio in capo alle parti, considerato il loro comportamento complessivo;
- l'eventuale pignoramento di tale rate non avrebbe portato alla soddisfazione integrale del credito;
- le allegazioni del convenuto circa le sue difficoltà economiche e la necessità di pagare dei debiti contrastavano con il fatto della vendita dei cespiti facenti parte del suo patrimonio e con il mancato pagamento di tali debiti.
5. In data 2/09/2024, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando quattro motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato ad accogliere la domanda avversaria ex
art. 2901 c.c., in quanto l'atto di cessione di azienda oggetto di causa era servito per poter pagare un debito scaduto. Invero,
l'appellante evidenzia che parte del prezzo della cessione (Euro
22.000,000) era stato corrisposto con accollo del T.F.R. di un dipendente della ditta, con la conseguenza che tale somma doveva essere corrisposta a quest'ultimo a titolo di T.F.R.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere irrilevante o non fruttuosa la pignorabilità delle rate inerenti alla porzione di corrispettivo della cessione di azienda pari all'importo complessivo di Euro
18.000,00. Ciò in quanto, secondo l'appellante:
- il era a conoscenza dell'atto dispositivo Controparte_1
impugnato poco tempo dopo la sua conclusione, come dimostrato dagli atti difensivi depositati nelle cause di opposizione ai decreti ingiuntivi;
- la giurisprudenza citata dal Tribunale, in base alla quale la trasformazione di un cespite in denaro comporta maggior rischio per
7 il creditore in ragione dell'occultabilità del denaro, non era pertinente al caso di specie, nel quale parte del prezzo era stato versato in 36 rate mensili da Euro 500,00 perfettamente pignorabili dal creditore.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere non rilevante lo scarso valore dell'azienda ceduta. L'appellante osserva come, al netto dell'importo relativo al T.F.R. del dipendente, l'azienda si componeva essenzialmente di beni (durevoli e deperibili) per un valore complessivo di Euro 5.000,00, ossia un importo esiguo non in grado di pregiudicare le ragioni creditorie, considerato altresì che non era stata ceduta la licenza e il precario futuro della relativa attività, a fronte della politica comunale. Inoltre, l'appellante sostiene che era onere dell'attore provare che tale cessione avrebbe compromesso la garanzia patrimoniale generica del debitore quantitativamente e qualitativamente.
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere sussistente il requisito del
consilium fraudis in capo all'acquirente , in quanto Controparte_2
quest'ultima aveva lavorato insieme al fratello vent'anni prima e non era coinvolta nell'operazione commerciale del Controparte_1
, nel quale era coinvolto solo il fratello e che riguarda un
[...]
mercato rionale diverso dal Mercato Orientale di NO. Secondo
l'appellante, se egli avesse voluto mettersi d'accordo con la sorella per liberarsi del patrimonio, si sarebbe fatto quietanzare il prezzo della cessione. Invece, l'appellante ribadisce che l'operazione era avvenuta mediante atto pubblico, conosciuto dal Controparte_1
al momento dell'esecuzione forzata, con previsione del
[...]
8 pagamento di parte del corrispettivo in rate agevolmente pignorabili, ma non pignorate per negligenza di controparte.
6. Si costituiva in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, l'appellato deduce che:
- il primo motivo di impugnazione avversario è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un'eccezione, non rilevabile d'ufficio, e mai proposta in primo grado;
- comunque, non risulta provato se effettivamente fosse dovuta la somma di Euro 22.000,00 a titolo di pagamento del T.F.R. dell'ex dipendente del debitore e se tale obbligazione fosse realmente scaduta al momento della cessione;
- con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il Tribunale
aveva correttamente rilevato che spetta all'attore in revocatoria provare che l'atto dispositivo abbia determinato modificazioni quantitative o qualitative intervenute rispetto alla garanzia patrimoniale originaria, spettando, invece, al debitore provare la capienza del suo patrimonio, nonostante l'atto di disposizione;
- il pignoramento delle rate del corrispettivo della cessione non avrebbe portato alla soddisfazione di nemmeno 1/5 del credito;
- posto che ciò che rileva ai fini della fondatezza dell'azione ex
art. 2901 c.c. è la mera alienazione di un bene aggredibile,
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'azienda si componeva altresì di un avviamento di valore pari ad Euro 35.000,00;
- come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussisteva in capo a l'elemento della scientia damni, ossia della Controparte_2
consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto dispositivo, sufficiente per l'accoglimento della domanda nel caso
9 di atto dispositivo posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, come nel caso di specie.
7. pur avendo ritualmente ricevuto la notifica Controparte_2
dell'appello, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
8. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 23/10/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
9. Il primo motivo di appello è infondato.
Al di là della questione della tardività della censura – rispetto alla quale deve rilevarsi che il fatto impeditivo della pretesa del
, consistente nell'avvenuto pagamento di un Controparte_1
debito scaduto mediante l'atto oggetto di revocatoria, in quanto esso prevede l'accollo del T.F.R. di un dipendente del Pt_1
risulta essere stato da quest'ultimo allegato in primo grado –
l'eccezione fatta valere con essa da non coglie nel Parte_1
segno.
In primo luogo solo una parte del prezzo viene destinata ad estinguere il debito per TFR ed in proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi
dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del
debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte,
al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo
tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'“eventus
damni”.” (Cass. Civ., Sez. VI, 27/01/2023, ord. n. 2552);
10 - “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione
di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito
scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione
dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria
ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge
fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo
2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in
senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come
la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente
diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.” (Cass.
Civ., Sez. III, 11/01/2024, n. 1243; in termini: Cass. Civ., Sez.
VI, 14/11/2017, n. 26927).
In secondo luogo, manca la prova dell'effettiva esistenza del debito scaduto relativo al pagamento del T.F.R. allegato, non essendo sufficiente in tal senso, la produzione del contratto di cessione di ramo d'azienda.
Invero, non è stato prodotto in giudizio alcun documento che permetta di verificare se il soggetto citato nel contratto di cessione impugnato fosse effettivamente dipendente di se Parte_1
l'obbligazione inerente al pagamento del suo T.F.R. fosse già scaduta al tempo del rogito e se ammontasse effettivamente ad Euro 21.966,33.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati insieme, in ragione della loro connessione, e sono entrambi
infondati.
Posto che risulta non contestata e provata in giudizio l'anteriorità
dell'insorgenza del credito rispetto alla conclusione dell'atto di cessione di ramo d'azienda, il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'eventus damni, nell'accezione data dalla costante
11 giurisprudenza di legittimità, consistente in una semplice situazione di maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione della pretesa creditoria, derivante del compimento dell'atto dispositivo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una
ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità
di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere
riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e
non a quello del suo accertamento giudiziale. In tema di azione
revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione
della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il
compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una
modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa
conoscenza o partecipazione da parte del terzo.” (Cass. Civ., Sez.
VI, 17/05/2022, ord. n. 15866);
- “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento
dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio
arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la
dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (Cass.
Civ., Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
Nel caso di specie, non poteva considerarsi rilevanti, ai fini di escludere la sussistenza dell'eventus damni, la pignorabilità delle
12 36 rate mensili di importo pari a Euro 500,00 l'una, per complessivi
Euro 18.000,00, dal momento che la somma azionata dal Controparte_1
in sede esecutiva ammontava complessivamente a Euro
[...]
104.351,06 (Euro 87.701,94 per la sent. n. 1623/2019 ed Euro
16.649,12 per la sent. n. 1624/2019 del Tribunale di NO).
Inoltre, la sussistenza dell'eventus damni dedotto dal CP_1
non poteva escludersi nemmeno in ragione del valore
[...] CP_1
del ramo d'azienda ceduto, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, esso non poteva dirsi di modico valore,
dal momento, al di là del valore degli arredi e delle merci (per
Euro 5.000,00), l'azienda ceduta constava altresì di un avviamento pari all'importo non irrilevante di Euro 35.000,00, stando al contratto di cessione.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto integrato il requisito soggettivo del terzo ex art. 2901 c.c., consistente nella consapevolezza di acquirente del ramo d'azienda, Controparte_2
circa la diminuzione della garanzia patrimoniale generica e dell'esistenza del credito del se pur la Controparte_1
conoscenza di tale ultima circostanza in capo al terzo non è
necessaria per la fondatezza dell'azione revocatoria proposta, ai sensi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Infatti, è provato in giudizio che Controparte_2
- è la sorella del debitore;
- ha lavorato nel ramo d'azienda ceduto insieme al fratello per diversi anni;
- era venuta a conoscenza dell'esistenza del debito di Parte_1
nei confronti del in quanto aveva
[...] Controparte_1
13 ritirato la relata di notifica, per conto del fratello, del decreto ingiuntivo n. 4048/2016 in data 6/12/2016.
Tali circostanze appaiono sufficienti a ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente per l'accoglimento dell'azione Controparte_2
revocatoria proposta, posto che la norma richiede in capo al terzo la mera scientia damni e non il consilium fraudis, nel caso di atto dispositivo oneroso concluso successivamente all'insorgere del credito.
Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la
consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della
consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la
collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece
richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo
oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. Civ., Sez.
III, 15/10/2021, n. 28423);
- “Nella revocatoria dell'atto di compravendita, la malafede del
terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati
dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le
anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto e le
anomalie dell'atto di compravendita.” (Cass. Civ., Sez. III,
21/07/2022, ord. n. 22824).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
14 ( Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria,
Euro 3000,00 per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza
Spese compensate
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate i in Euro
8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
NO lì 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott.Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria.
Fra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Visdomini, Parte_1
presso il cui studio sito in NO, Via M. Durazzo, n. 1/9, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Semeria e
RE CI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in NO, Via Gabriele D'Annunzio, n. 2/16 Scala E, come da mandato in atti;
- Appellata -
-e
contro
-
; Controparte_2
- Appellata contumace -
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza
disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n.
1988/2024 emessa dal Tribunale di NO – Sezione I – in data
04.07.2024 - Rep. n. 1886/2024 - datata 4.7.2024 a firma del Giudice
Dott.ssa Lorenza Calcagno in causa R.G. 891/2022, notificata via PEC
al domicilio eletto del Signor in data 05/07/2024: Pt_1
- in via principale e nel merito, respingere ogni attorea domanda
in quanto pretestuosa, illegittima e/o infondata in fatto e in
diritto;
- Con vittoria di spese a favore del sottoscritto difensore che si
dichiara antistatario, e compensi professionali di entrambi i gradi
di giudizio, oltre spese per imposta di registro per ambo i gradi
del giudizio, accessori, IVA e CPA, oltre spese generali del presente
giudizio di appello.”;
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ill/ma Corte d'Appello di NO, respingere
l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. Parte_1
1988 del 2024 del Tribunale di NO resa a definizione del giudizio
RG n. 891/2022 in quanto infondata, confermandola integralmente;
il
tutto con vittoria di competenze e spese legali anche per il presente
grado di giudizio”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28/01/2022, il Controparte_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di NO,
[...]
e , deducendo che: Parte_1 Controparte_2
- nei confronti del convenuto, vantava un credito per canoni non versati (e dovuti in quanto membro del consorzio) oggetto di due
2 decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale civile di NO: il primo
(. 4048 del 29/10/2016), contenente ingiunzione per l'importo di
Euro 65.880,00, poi ridotto ad Euro 55.880,00, a fronte del pagamento effettuato dal in corso di causa;
il secondo (n. 3566 del Pt_1
18/12/2017), avente ad oggetto la somma di Euro 12.150,00;
- a seguito delle opposizioni proposte dal tali decreti Pt_1
ingiuntivi erano stati confermati in primo grado dal Tribunale di
NO (rispettivamente dalle sentenze nn. 1623/2019 e 1624/2019) e,
successivamente, in appello dalla Corte d'Appello di NO,
risultando pendenti i giudizi di cassazione;
- nel 2019, aveva avviato nei confronti del il procedimento Pt_1
di esecuzione presso terzi per la somma di Euro 87.701,94 (di cui alla sentenza n. 1623/2019 del Tribunale di NO) e per la somma di Euro 16.649,12 (di cui alla sentenza n. 1624/2019 del Tribunale di NO) sulle somme del debitore depositate presso la Banca
Carige, tuttavia infruttuosamente.
Inoltre, l'attore allegava di essere venuto a conoscenza delle seguenti circostanze:
- con rogito del 14/02/2017, aveva trasferito alla Parte_1
sorella il ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_2
vendita al dettaglio di prodotti alimentari operativa al banco n.
94 del Mercato Orientale di NO, comprensiva dei seguenti beni:
1) avviamento dal valore di Euro 35.000,00; 2) arredi ed attrezzature per un valore complessivo di Euro 3.000,00; 3) merci per un valore complessivo di Euro 2.000,00; al prezzo di vendita pari a ad Euro
40.000,00;
- in data 13/11/2018, il aveva venduto a terzi l'unico bene Pt_1
immobile di proprietà, sito in NO, Salita AN EC, n. 13;
3 - il trasferimento della nuda proprietà, da parte dei genitori del a di un immobile sito in San Bartolomeo de Pt_1 Controparte_2
Tirajana, Las Palmas, Isole Canarie, in data 1/06/2017.
Infine, l'attore evidenziava che aveva, oltre ad Controparte_2
essere la sorella del debitore, era socia di quest'ultimo nella gestione del banco alimentare presso il Mercato Orientale di NO
(che gestisce tutt'ora dal 2017) ed aveva ritirato la notifica del primo dei due decreti ingiuntivi sopra citati nel 2017, per conto del fratello.
Pertanto, il chiedeva dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia relativa dell'atto di cessione di ramo d'azienda del
14/02/2017 posto in essere dal convenuto ex art. 2901 c.c.,
deducendone la sussistenza di tutti i requisiti di legge, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
deducendo che:
- la cessione del ramo di azienda relativo ai banchi presso il
Mercato Orientale di NO e la vendita dell'immobile sito in Salita
AN EC trovavano ragione nella necessità di fare fronte alla difficile situazione economica in cui si era trovato in ragione del mutuo acceso per l'acquisto di tale immobile (la cui ristrutturazione non era stata terminata dall'impresa incaricata) e dell'esito negativo dell'operazione economica relativa all'adesione al
; Controparte_1 CP_1
- la vendita dell'immobile sito in Salita AN EC non era rilevante nella presente controversia, perché il ricavato della stessa era stato interamente impiegato per estinguere il mutuo ipotecario che gravava sul bene;
4 - nemmeno era rilevante la vendita della nuda proprietà dell'immobile sito nelle Canarie, perché vendita in cui era non era coinvolto;
- pertanto, entrambe le alienazioni (del ramo di azienda e dell'immobile sito in Salita AN EC) avevano evitato di peggiorare l'esposizione debitoria del , a vantaggio, quindi, Pt_1
degli altri creditori;
- il corrispettivo di tale cessione era stato pagato in parte (Euro
22.000,00) tramite accollo del T.F.R. di un ex dipendente (che,
quindi, doveva essere pagato) e per la restante parte (Euro
18.000,00) mediante il pagamento di 36 rate da Euro 500,00;
- di tale pattuizioni era a conoscenza controparte già al tempo del pignoramento presso terzi e avrebbe pignorare agevolmente le rate inerenti a parte del corrispettivo della cessione, cosa non avvenuta;
- inoltre, l'azienda ceduta si componeva essenzialmente per arredi di valore complessivo pari ad Euro 3.000,00 e per beni deperibili complessivamente di valore pari ad Euro 2.000,00, pertanto di un valore trascurabile;
- infine, non sussisteva il requisito del consilium fraudis in capo a dal momento che quest'ultima non aveva preso parte Controparte_2
all'operazione del e aveva lavorato con il CP_1 CP_1
fratello solo vent'anni fa.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda Parte_1
avversaria, con vittoria delle spese di lite.
3. non si costituiva nel giudizio di primo grado e, Controparte_2
conseguentemente, veniva dichiarata contumace.
4. Con sentenza n. 1988 del 4/07/2024, il Tribunale di NO accoglieva la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di cessione di azienda nei confronti del
5 ex art. 2901 c.c., condannando i convenuti Controparte_1
in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Ritenuta provata l'esistenza della pretesa creditoria vantata dall'attore, il Tribunale accertava la sussistenza dell'elemento dell'eventus damni nella cessione di ramo d'azienda oggetto di causa,
in quanto idonea a pregiudicare le ragioni creditorie anche sotto il profilo di una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Al riguardo, il Tribunale riteneva provata una condotta del debitore volta alla dismissione del suo patrimonio, sulla base Pt_1
dell'alienazione dell'immobile sito in Salita AN EC (il cui corrispettivo aveva estinto il mutuo ipotecario che gravava sullo stesso) e dall'alienazione alla sorella da parte dei CP_2
genitori, della nuda proprietà di un immobile sito alle Canarie.
Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale accertava la sussistenza della scientia damni e della scientia fraudis in capo a rilevando che quest'ultima aveva lavorato insieme Controparte_2
al fratello e ritirato personalmente le notifiche dei due decreti ingiuntivi dell'attore a carico del fratello, conoscendo, pertanto,
la situazione economica di quest'ultimo.
Sotto tale profilo, il Tribunale riteneva che l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile sito alle Canarie da parte dei genitori del alla sorella di questi fosse indice della volontà delle Pt_1
parti di impedire che il potesse acquisire cespiti per via Pt_1
ereditaria.
Infine, il Tribunale riteneva che:
- la sola presenza della rateazione del prezzo della cessione del ramo di azienda non poteva eliminare la consapevolezza del
6 pregiudizio in capo alle parti, considerato il loro comportamento complessivo;
- l'eventuale pignoramento di tale rate non avrebbe portato alla soddisfazione integrale del credito;
- le allegazioni del convenuto circa le sue difficoltà economiche e la necessità di pagare dei debiti contrastavano con il fatto della vendita dei cespiti facenti parte del suo patrimonio e con il mancato pagamento di tali debiti.
5. In data 2/09/2024, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando quattro motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato ad accogliere la domanda avversaria ex
art. 2901 c.c., in quanto l'atto di cessione di azienda oggetto di causa era servito per poter pagare un debito scaduto. Invero,
l'appellante evidenzia che parte del prezzo della cessione (Euro
22.000,000) era stato corrisposto con accollo del T.F.R. di un dipendente della ditta, con la conseguenza che tale somma doveva essere corrisposta a quest'ultimo a titolo di T.F.R.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere irrilevante o non fruttuosa la pignorabilità delle rate inerenti alla porzione di corrispettivo della cessione di azienda pari all'importo complessivo di Euro
18.000,00. Ciò in quanto, secondo l'appellante:
- il era a conoscenza dell'atto dispositivo Controparte_1
impugnato poco tempo dopo la sua conclusione, come dimostrato dagli atti difensivi depositati nelle cause di opposizione ai decreti ingiuntivi;
- la giurisprudenza citata dal Tribunale, in base alla quale la trasformazione di un cespite in denaro comporta maggior rischio per
7 il creditore in ragione dell'occultabilità del denaro, non era pertinente al caso di specie, nel quale parte del prezzo era stato versato in 36 rate mensili da Euro 500,00 perfettamente pignorabili dal creditore.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel ritenere non rilevante lo scarso valore dell'azienda ceduta. L'appellante osserva come, al netto dell'importo relativo al T.F.R. del dipendente, l'azienda si componeva essenzialmente di beni (durevoli e deperibili) per un valore complessivo di Euro 5.000,00, ossia un importo esiguo non in grado di pregiudicare le ragioni creditorie, considerato altresì che non era stata ceduta la licenza e il precario futuro della relativa attività, a fronte della politica comunale. Inoltre, l'appellante sostiene che era onere dell'attore provare che tale cessione avrebbe compromesso la garanzia patrimoniale generica del debitore quantitativamente e qualitativamente.
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere sussistente il requisito del
consilium fraudis in capo all'acquirente , in quanto Controparte_2
quest'ultima aveva lavorato insieme al fratello vent'anni prima e non era coinvolta nell'operazione commerciale del Controparte_1
, nel quale era coinvolto solo il fratello e che riguarda un
[...]
mercato rionale diverso dal Mercato Orientale di NO. Secondo
l'appellante, se egli avesse voluto mettersi d'accordo con la sorella per liberarsi del patrimonio, si sarebbe fatto quietanzare il prezzo della cessione. Invece, l'appellante ribadisce che l'operazione era avvenuta mediante atto pubblico, conosciuto dal Controparte_1
al momento dell'esecuzione forzata, con previsione del
[...]
8 pagamento di parte del corrispettivo in rate agevolmente pignorabili, ma non pignorate per negligenza di controparte.
6. Si costituiva in giudizio il , chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, l'appellato deduce che:
- il primo motivo di impugnazione avversario è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un'eccezione, non rilevabile d'ufficio, e mai proposta in primo grado;
- comunque, non risulta provato se effettivamente fosse dovuta la somma di Euro 22.000,00 a titolo di pagamento del T.F.R. dell'ex dipendente del debitore e se tale obbligazione fosse realmente scaduta al momento della cessione;
- con riferimento al riparto dell'onere probatorio, il Tribunale
aveva correttamente rilevato che spetta all'attore in revocatoria provare che l'atto dispositivo abbia determinato modificazioni quantitative o qualitative intervenute rispetto alla garanzia patrimoniale originaria, spettando, invece, al debitore provare la capienza del suo patrimonio, nonostante l'atto di disposizione;
- il pignoramento delle rate del corrispettivo della cessione non avrebbe portato alla soddisfazione di nemmeno 1/5 del credito;
- posto che ciò che rileva ai fini della fondatezza dell'azione ex
art. 2901 c.c. è la mera alienazione di un bene aggredibile,
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'azienda si componeva altresì di un avviamento di valore pari ad Euro 35.000,00;
- come correttamente ritenuto dal Tribunale, sussisteva in capo a l'elemento della scientia damni, ossia della Controparte_2
consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto dispositivo, sufficiente per l'accoglimento della domanda nel caso
9 di atto dispositivo posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, come nel caso di specie.
7. pur avendo ritualmente ricevuto la notifica Controparte_2
dell'appello, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
8. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 23/10/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
9. Il primo motivo di appello è infondato.
Al di là della questione della tardività della censura – rispetto alla quale deve rilevarsi che il fatto impeditivo della pretesa del
, consistente nell'avvenuto pagamento di un Controparte_1
debito scaduto mediante l'atto oggetto di revocatoria, in quanto esso prevede l'accollo del T.F.R. di un dipendente del Pt_1
risulta essere stato da quest'ultimo allegato in primo grado –
l'eccezione fatta valere con essa da non coglie nel Parte_1
segno.
In primo luogo solo una parte del prezzo viene destinata ad estinguere il debito per TFR ed in proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi
dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del
debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte,
al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo
tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'“eventus
damni”.” (Cass. Civ., Sez. VI, 27/01/2023, ord. n. 2552);
10 - “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione
di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito
scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione
dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria
ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge
fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo
2901, comma 3, del Cc solo l'adempimento di un debito scaduto in
senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come
la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente
diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.” (Cass.
Civ., Sez. III, 11/01/2024, n. 1243; in termini: Cass. Civ., Sez.
VI, 14/11/2017, n. 26927).
In secondo luogo, manca la prova dell'effettiva esistenza del debito scaduto relativo al pagamento del T.F.R. allegato, non essendo sufficiente in tal senso, la produzione del contratto di cessione di ramo d'azienda.
Invero, non è stato prodotto in giudizio alcun documento che permetta di verificare se il soggetto citato nel contratto di cessione impugnato fosse effettivamente dipendente di se Parte_1
l'obbligazione inerente al pagamento del suo T.F.R. fosse già scaduta al tempo del rogito e se ammontasse effettivamente ad Euro 21.966,33.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati insieme, in ragione della loro connessione, e sono entrambi
infondati.
Posto che risulta non contestata e provata in giudizio l'anteriorità
dell'insorgenza del credito rispetto alla conclusione dell'atto di cessione di ramo d'azienda, il Tribunale ha correttamente ritenuto provato l'eventus damni, nell'accezione data dalla costante
11 giurisprudenza di legittimità, consistente in una semplice situazione di maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione della pretesa creditoria, derivante del compimento dell'atto dispositivo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una
ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità
di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere
riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e
non a quello del suo accertamento giudiziale. In tema di azione
revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione
della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il
compimento di un atto che renda più incerto o difficile il
soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una
modificazione qualitativa di esso con la precisazione che rimangono invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la
garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa
conoscenza o partecipazione da parte del terzo.” (Cass. Civ., Sez.
VI, 17/05/2022, ord. n. 15866);
- “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento
dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio
arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la
dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.” (Cass.
Civ., Sez. III, 29/09/2021, n. 26310).
Nel caso di specie, non poteva considerarsi rilevanti, ai fini di escludere la sussistenza dell'eventus damni, la pignorabilità delle
12 36 rate mensili di importo pari a Euro 500,00 l'una, per complessivi
Euro 18.000,00, dal momento che la somma azionata dal Controparte_1
in sede esecutiva ammontava complessivamente a Euro
[...]
104.351,06 (Euro 87.701,94 per la sent. n. 1623/2019 ed Euro
16.649,12 per la sent. n. 1624/2019 del Tribunale di NO).
Inoltre, la sussistenza dell'eventus damni dedotto dal CP_1
non poteva escludersi nemmeno in ragione del valore
[...] CP_1
del ramo d'azienda ceduto, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, esso non poteva dirsi di modico valore,
dal momento, al di là del valore degli arredi e delle merci (per
Euro 5.000,00), l'azienda ceduta constava altresì di un avviamento pari all'importo non irrilevante di Euro 35.000,00, stando al contratto di cessione.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto integrato il requisito soggettivo del terzo ex art. 2901 c.c., consistente nella consapevolezza di acquirente del ramo d'azienda, Controparte_2
circa la diminuzione della garanzia patrimoniale generica e dell'esistenza del credito del se pur la Controparte_1
conoscenza di tale ultima circostanza in capo al terzo non è
necessaria per la fondatezza dell'azione revocatoria proposta, ai sensi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Infatti, è provato in giudizio che Controparte_2
- è la sorella del debitore;
- ha lavorato nel ramo d'azienda ceduto insieme al fratello per diversi anni;
- era venuta a conoscenza dell'esistenza del debito di Parte_1
nei confronti del in quanto aveva
[...] Controparte_1
13 ritirato la relata di notifica, per conto del fratello, del decreto ingiuntivo n. 4048/2016 in data 6/12/2016.
Tali circostanze appaiono sufficienti a ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al terzo acquirente per l'accoglimento dell'azione Controparte_2
revocatoria proposta, posto che la norma richiede in capo al terzo la mera scientia damni e non il consilium fraudis, nel caso di atto dispositivo oneroso concluso successivamente all'insorgere del credito.
Infatti, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che:
- “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la
consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della
consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la
collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece
richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo
oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. Civ., Sez.
III, 15/10/2021, n. 28423);
- “Nella revocatoria dell'atto di compravendita, la malafede del
terzo acquirente può desumersi in base ad indici presuntivi, dotati
dei requisiti della gravità, precisione e concordanza quali le
anomalie delle vicende contrattuali pregresse all'acquisto e le
anomalie dell'atto di compravendita.” (Cass. Civ., Sez. III,
21/07/2022, ord. n. 22824).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
14 ( Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria,
Euro 3000,00 per la fase della decisione ).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza
Spese compensate
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate i in Euro
8.000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
NO lì 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
15