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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5716/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Rosalia Castro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 2/4/2025 per l'udienza del 3/4/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 23/4/1990 a Palermo, e di essere separati in forza di sentenza di omologa n. 1556/2024 del 12-13/3/2024 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 3 aprile 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso
1 introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 23/4/1990 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 1556/2024 del 12-13/3/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1556/2024 di seguito integralmente trasposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) La casa coniugale, condotta in locazione dai coniugi, è nella disponibilità della sig.ra CP_1 che continuerà ad abitarla fino al suo rilascio;
4) I figli della coppia sono autonomi ed economicamente indipendenti e non più conviventi con i genitori;
5) I coniugi dichiarano che le superiori condizioni avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione;
6) Per quanto non espressamente previsto, concordato, stabilito e/o statuito nel presente atto, le parti si riportano alla legislazione vigente in materia”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/4/1990 a
Palermo da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Palermo, il 19/4/1967, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990 al n. 92, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia
2 autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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