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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2511/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO GI, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12909/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307288 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307287 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 311249 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307291 TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307290 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 326598 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi alla richiesta di TARI per gli anni dal 2017 al 2022 pervenuti dal Comune di Roma, per un complessivo di euro 75 mila circa.
Al riguardo, parte ricorrente ha contestato, in fatto ed in diritto, l'omessa notifica degli atti prodromici;
si è poi soffermata sulla parziale utilizzazione dell'immobile oggetto di tassazione, in forza di comodato gratuito limitato ad una sola camera dell'intero appartamento di circa 388 mq, di proprietà della madre del titolare della società ricorrente.
Parte ricorrente ha concluso sottolinenando peraltro l'infondatezza delle somme accertate, attesa l'assenza di congruità della richiesta di TARI rispetto all'unica camera a sua disposizione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 10.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma, contestando le affermazioni della ricorrente ed, in particolare, la inammissibilità del ricorso in quanto prodotto avverso meri solleciti di pagamento;
ha concluso con la richiesta di confermare gli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
Con proprie memorie, parte ricorrente ha insistito su quanto eccepito, e per le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto in atti, ritiene fondate le doglianze di parte ricorrente ed accoglie il ricorso.
Al riguardo la Corte rileva difatti che il Comune di Roma, pur avendo affermato la regolarità del suo operato, non ha prodotto in atti documentazione relativa alla notifica degli accertamenti emessi a carico della ricorrente, ma esclusivamente copia degli stessi, con un "estratto posizione Ta.Ri."
Conseguentemente, assorbita ogni altra doglianza, a questa Corte non resta che accogliere il ricorso ed annullare gli atti di cui è causa.
La Corte ritiene infine sussistere fondate circostanze per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente NI TO TA ER
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
TOMO GI, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12909/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307288 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307287 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 311249 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307291 TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 307290 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 326598 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi alla richiesta di TARI per gli anni dal 2017 al 2022 pervenuti dal Comune di Roma, per un complessivo di euro 75 mila circa.
Al riguardo, parte ricorrente ha contestato, in fatto ed in diritto, l'omessa notifica degli atti prodromici;
si è poi soffermata sulla parziale utilizzazione dell'immobile oggetto di tassazione, in forza di comodato gratuito limitato ad una sola camera dell'intero appartamento di circa 388 mq, di proprietà della madre del titolare della società ricorrente.
Parte ricorrente ha concluso sottolinenando peraltro l'infondatezza delle somme accertate, attesa l'assenza di congruità della richiesta di TARI rispetto all'unica camera a sua disposizione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 10.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma, contestando le affermazioni della ricorrente ed, in particolare, la inammissibilità del ricorso in quanto prodotto avverso meri solleciti di pagamento;
ha concluso con la richiesta di confermare gli atti impugnati e la vittoria delle spese di lite.
Con proprie memorie, parte ricorrente ha insistito su quanto eccepito, e per le conclusioni rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto in atti, ritiene fondate le doglianze di parte ricorrente ed accoglie il ricorso.
Al riguardo la Corte rileva difatti che il Comune di Roma, pur avendo affermato la regolarità del suo operato, non ha prodotto in atti documentazione relativa alla notifica degli accertamenti emessi a carico della ricorrente, ma esclusivamente copia degli stessi, con un "estratto posizione Ta.Ri."
Conseguentemente, assorbita ogni altra doglianza, a questa Corte non resta che accogliere il ricorso ed annullare gli atti di cui è causa.
La Corte ritiene infine sussistere fondate circostanze per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 13.1.2026.
Il Relatore Il Presidente NI TO TA ER