Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11256/2020 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FERRAU' GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in Via Nicola Coviello 25 95128 Catania, presso il difensore avv.
FERRAU' GIOVANNI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANFILIPPO Parte_2 P.IVA_1
CONCETTA e elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI, 177 CATANIA presso lo studio dell'avv.
SANFILIPPO CONCETTA
CONVENUTO
E nei confronti di
( CF Controparte_1 C.F._2
( C.F. ) Parte_3 C.F._3
Entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Basilio Iuculano e Alfio
Cincotta ed elettivamente domiciliati in Catania Via Asilo Sant'Agata n. 19 presso lo studio dell'Avv.
Basilio Iuculano
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
( C.F. ) Parte_5 C.F._5
pagina 1 di 14
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Privitera ed elettivamente domiciliati in Catania, Via G.
Vagliasindi, 45/47, presso lo studio dell'Avv. Antonio Privitera,
( cf ) Parte_7 C.F._7
( CF Parte_8 CodiceFiscale_8
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Posta in decisione all'udienza del 25.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale la società e proponeva domanda di risoluzione per Parte_2
inadempimento del contratto di appalto privato per opere edilizie stipulato con la società convenuta, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non ex art.2059 cc.
Deduceva a sostegno della spiegata domanda l'inadempimento della società Parte_2
alle obbligazioni di cui al contratto di appalto privato di opere edilizie a causa dell'abbandono dei
[...]
lavori prima e mancato completamento degli stessi nonché l'esecuzione di opere viziate e difformi da quanto concordato.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “- Dichiarare il grave inadempimento della
[...]
in persona del legale rappresentante per i motivi Parte_2 CP_2 Parte_9 esposti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato;
- Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_3
alla restituzione degli importi versati dall'odierna ricorrente in esecuzione dell'accordo
[...]
contrattuale, pari ad Euro 12.937,00 oltre interessi legali dalla data di pagamento dell'importo indicato sino all'effettivo soddisfo;
pagina 2 di 14 - In via meramente gradata, condannare la in persona del legale Parte_2 rappresentante , all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazioni dei vizi e Controparte_3
delle difformità secondo i costi e le quantità indicate nel computo metrico predisposto dal consulente tecnico d'ufficio, ing. ; Persona_1
- Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2 Controparte_3
, al risarcimento del danno patrimoniale determinato dagli esborsi sostenuti dall'attrice,
[...]
ovverosia le spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad Euro 145,50
(contributo unificato e marca da bollo); le spese legali sostenute per l'accertamento tecnico preventivo
Euro 1.500,00 e le spese per il compenso al CTU come da decreto di liquidazione e fattura emessa dall'Ing. Euro 1.988,19, per il complessivo importo di Euro 3.633,69. Per_1
- Condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da parte Parte_2
attrice che possono essere quantificati in Euro 9.000,00, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal danno al soddisfo;
ù
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo del 30.12.2020, si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso e chiedendo “In via preliminare, Parte_2 fissare ai sensi dell'art 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi CP_1
e , , , Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, nel rispetto dei termini di cui all'art 163 c.p. per dichiarare e condannare Parte_8 quest'ultimi a manlevare la società convenuta da ogni eventuale responsabilità e/o condanna che potrebbe esserle attribuita e/o addebitata;
In via principale, Rigettare, nel merito, tutte le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto. In via meramente subordinata, Parte_1
nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il Geom. Pt_3
, l'Ing. , , ,
[...] Controparte_1 Parte_7 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e , tenuti a garantire la convenuta contro gli effetti
[...] Parte_8
dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare detti ultimi al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'odierna attrice. - Con vittoria di spese, spese generali e compensi del presente giudizio.”
All'udienza cartolare del 26.01.2021, le parti insistevano nelle loro difese e richieste e il G.I autorizzava la società convenuta alla chiamata in causa dei terzi indicati in comparsa.
Si costituivano in giudizio i direttori dei lavori e , che contestavano Controparte_1 Parte_3
ogni richiesta avanzata nei loro confronti, perché infondata in fatto e in diritto e chiedevano al pagina 3 di 14 Tribunale adito di: “ - preliminarmente rigettare integralmente la domanda attore poiché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, e senza recesso alcuno dalla superiore richiesta, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra accertare e dichiarare che Pt_10 nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ing. e al Geom. e per l'effetto tenere questi CP_1 Pt_3
indenni da eventuali somme che la sarebbe tenuta eventualmente a Parte_2 corrispondere a parte attrice. Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio.”
Si costituivano altresì, i terzi chiamati in giudizio, , e Parte_4 Parte_5 Pt_6
per contestare tutto quanto dedotto ed eccepito da e chiedere al
[...] Parte_2
Tribunale adito: “ - Dichiarare che nessuna “garanzia” è configurabile e nessuna responsabilità è comunque ascrivibile ai signori , , e . In via Parte_4 Parte_5 Parte_6
riconvenzionale:- Dichiarare il grave inadempimento della in persona Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato;
- Condannare la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione degli importi
[...] versati in esecuzione dell'accordo contrattuale dai signori , pari ad Parte_4 Parte_5
euro 6.391,19 e dalla signora , pari ad euro 1.031,54 oltre interessi legali dalla data Parte_6 dei pagamenti degli importi indicati sino all'effettivo soddisfo;
- In via meramente gradata, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità - Condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno Parte_2 subito dai sig.ri , , e , da liquidarsi in via equitativa.” Parte_4 Parte_5 Parte_6
I terzi chiamati in causa e sebbene citati nelle Parte_7 Parte_8
forme di legge, non si costituivano in giudizio.
All'udienza cartolare del 22.06.2021 il G.I., su richiesta delle parti costituite, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e rinviava all'udienza del 21.02.2022.
Con ordinanza del 24.02.2022, il G.I. disponeva l'invio delle parti in mediazione al fine di valutare l'opportunità di una soluzione amichevole della lite.
Successivamente, avendo avuto esito negativo il tentativo di mediazione, con ordinanza del 24.05.2023 il Giudice disponeva l'acquisizione della consulenza tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (n. 7359/2019 R.G. Tribunale di Catania), e disponeva una ulteriore CTU.
Espletata la CTU, con ordinanza del 28.12.2023 il G.I., disponeva il richiamo del CTU al fine di rispondere ai rilievi mossi alla consulenza da parte dei convenuti e terzi chiamati in causa.
pagina 4 di 14 Indi con ordinanza del 06.06.2024, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di sostituzione e/o richiamo del CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
Infine, all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei terzi chiamati in causa e Parte_7
, non costituiti in giudizio sebbene regolarmente citati. Parte_8
Ciò posto giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da nei Parte_1
confronti della , avanzata al fine di far dichiarare risolto il contratto di Parte_2
appalto privato per opere edilizie stipulato tra le parti.
Nei fatti l'odierna attrice, è proprietaria dell'appartamento sito in Aci Catena, (CT), Parte_1
Via Ceuta 10, posto al secondo piano dell'edificio condominiale e della soprastante terrazza che funge da copertura. Nel maggio 2015, a causa di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza in questione, l'appartamento della subiva rilevanti danni, tra i quali il rigonfiamento ed il Pt_1
distacco di importanti porzioni di intonaco e la creazione di crepe nelle strutture portanti che rischiavano di minare la staticità della struttura.
Considerata l'urgenza di eseguire i lavori, i proprietari delle unità abitative facenti parte del
Condominio prendevano contatti con l'impresa la quale prospettava un Parte_2
intervento che prevedeva il rifacimento parziale del lastrico solare, al fine di risolvere i problemi lamentati.
Stipulato quindi tra le parti il contratto di appalto (depositato in atti doc.1), l'attrice provvedeva a corrispondere la propria quota di euro 12.937,00.
In corso d'opera, l'impresa interrompeva i lavori e le parti committenti si attivavano promuovendo un giudizio per danno temuto (proc. n.13666/2017 R.G.), nel corso del quale le parti raggiungevano un accordo conciliativo che prevedeva la prosecuzione e il completamento dei lavori appaltati.
Il Giudice designato quindi, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, accertata la responsabilità della e di tutti gli altri condomini resistenti per l'interruzione Parte_2
dei lavori, condannava i resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Successivamente al completamento dei lavori edili la riscontrava delle difformità, in Pt_1
particolare la presenza di vistose crepe nell'intonaco, che venivano riparate dalla
[...]
Parte_2
pagina 5 di 14 Nel dicembre 2018, tuttavia, in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, il tetto della camera da letto veniva nuovamente interessato da notevoli infiltrazioni di acqua, mentre il sotto ballatoio dell'ultimo piano, in corrispondenza della parte di terrazza subiva un cedimento di intonaco e pignatte.
La prontamente denunciava i vizi alla tramite diffida, e Pt_1 Parte_2
successivamente introduceva un giudizio per accertamento tecnico preventivo che veniva iscritto al n.
7359/2019 R.G. Tribunale di Catania.
All'esito di questo ulteriore giudizio, il tecnico incaricato, eseguite le operazioni peritali rilevava una esecuzione delle opere commissionate non a regola d'arte.
Attese le risultanze del CTU, la agiva giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni. Pt_1
Nel giudizio odierno l'attrice, altre a richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1668, comma II,c.c. o in via gradata l'eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell'appaltatore, chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non ex art.2059.
La presente domanda è fondata e va accolta.
Secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115
c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
La fattispecie posta a fondamento della controversia de quo è da rintracciare all'art. 1667 c.c. e seguenti.
La norma, nel primo comma, recita che “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore”.
L'appaltatore, come suo obbligo fondamentale, è tenuto ad eseguire bene l'opera affidatagli, con materiali idonei e a perfetta regola d'arte. In caso contrario, è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia pagina 6 di 14 esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8016 del 21 maggio 2012).
L'appaltatore, difatti, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. CP_ Nel caso in esame la convenuta, incaricata di eseguire dei lavori specifici sull'immobile dell'attrice, si è assunta la responsabilità per la corretta esecuzione degli stessi.
L'inadempimento della convenuta è stato provato dall'attore, attraverso la produzione delle diffide inviate e della documentazione depositata, ed inoltre è stato accertato dal CTU nominato in sede di
AT.
La relazione prodotta in sede di AT è stata acquisita in questa sede e ha pieno valore probatorio, come più volte ribadito dalla giurisprudenza.
Difatti, l'efficacia dell'AT è di per sé molto estesa, tenuto conto di quanto più volte ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione: “Il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili” (Cass. 8585/1999; Cass. 15714/2010; Cass.
9843/2014; conformi: Corte di Cassazione III Sezione Civile Sentenza n.9242 del 6 maggio 2016;
Cassaz. sez. lav. 28855 del 5.12.2008 Cass. n. 5013/1996; 1999/8585; 2001/5682; 2002/3102;
2003/244).
Premesso quanto sopra, considerando l'efficacia probatoria della perizia disposta nel giudizio di AT,
l'ing. accertava il grave inadempimento alle obbligazioni assunte dalla società convenuta. Per_1
In seno alla relazione dell'AT (alleg.7,pag.4 citazione) si legge: “per quanto attiene i vizi ed i difetti
d'opera riscontrati, a giudizio di questo CTU, è errato procedere ad un ripristino parziale dell'impermeabilizzazione (e conseguentemente della pavimentazione) di un lastrico solare, poiché nella zona di giunzione tra la vecchia pavimentazione e quella nuova, lo strato impermeabilizzante sottostante viene reciso e non vi è alcuna soluzione di continuità tra la nuova impermeabilizzazione e quella preesistente, condizione questa indispensabile per assicurare la tenuta idraulica del lastrico solare”.
pagina 7 di 14 Ed ancora l'Ing. rilevava l'assenza del “giunto di dilatazione nella pavimentazione, accessorio Per_1
questo, a giudizio dello scrivente necessario per evitare movimenti della pavimentazione dovuti all'escursione termica possano danneggiare il sottostante strato impermeabilizzante” e “un'imperfetta sigillatura degli astoni della ringhiera”.
Il CTU individuava, quale rimedio per l'eliminazione definitiva dei vizi lamentati “l'integrale demolizione della pavimentazione, della zoccolatura, della fascia di marmo e dell'impermeabilizzazione e provvedere quindi al suo ripristino con costi e quantità indicate nell'allegato Computo Metrico”.
In definitiva il CTU accertava che l'opera presentava gravi vizi che la rendevano inutilizzabile, rendendo necessario porre in essere lavorazioni per far fronte ai vizi riscontrati.
Emergeva chiaramente la riconducibilità dei problemi lamentati sia all'intervento, tecnicamente errato, proposto dall'impresa sia, in ogni caso, ad una esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, la LL , ha Parte_2
avanzato delle doglianze, che nulla hanno aggiunto e/o dimostrato al fine di scongiurare la propria responsabilità, risultando quindi vane e pretestuose.
A nulla rileva quindi che le opere eseguite siano state eventualmente concordate con i committenti che, non possedendo alcuna cognizione tecnica specifica, hanno fatto affidamento sulla soluzione prospettata dall'impresa appaltatrice.
Si rammenta che l'ambito della responsabilità, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4319 del 4 marzo 2016).
Per quanto attiene, la posizione dei Direttori dei Lavori, terzi chiamati in causa, l'ing. Controparte_1
e il Geom. , occorre fare le seguenti considerazioni. Parte_3
I D.L. ritengono di non avere alcuna responsabilità per la cattiva esecuzione delle opere commesse, attribuendola esclusivamente in capo all'impresa appaltatrice.
Giova ricordare che, in tema di appalto, tra i compiti riconducibili in capo al direttore dei lavori rientrano la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell'appalto e l'adozione dei relativi accorgimenti vòlti a garantire che l'opera risulti immune da difetti e vizi;
inoltre il d.l. è tenuto ad impartire le istruzioni necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.
pagina 8 di 14 Ciò esposto, va da sé che la diligenza del direttore dei lavori va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della 'diligentia quam in concreto', cioè tenendo conto della specifica perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, giacché il d.l. deve svolgere la propria attività con l'impiego di specifiche e peculiari cognizioni, acquisite grazie a studi ed esperienze professionali. (Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700)
Nel caso in esame risulta che i direttori dei lavori ( e ) non hanno svolto alcun controllo CP_1 Pt_3
né segnalato alcuna difformità ai committenti.
Peraltro la circostanza che il Geom. aveva prodotto una relazione in data 29.05.2015 in cui Pt_3 indicava che gli interventi dovevano riguardare l'intero stabile escludendo qualsiasi intervento parziale, diversamente da quanto poi effettivamente eseguito dall'impresa, non esime lo stesso da responsabilità, posto che compito specifico della figura del direttore dei lavori è proprio la sorveglianza sull'operato dell'impresa, che nel caso di specie è appunto mancata.
Il direttore dei lavori deve infatti garantire al committente l'alta sorveglianza delle opere (compito che, pur non richiedendo la presenza giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione delle varie fasi dell'opera).
Inoltre il d.l. è tenuto ad accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione al capitolato, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si è esonerato da responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. In sostanza il direttore dei lavori, svolgendo la propria attività in situazioni che richiedono peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta, per cui il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. (Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021, n.1481, Corte appello Bari sez. III, 23/08/2021, n.1496)
Più specificatamente sotto il profilo della responsabilità del direttore dei lavori, ove il danno risentito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista - direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso. (Tribunale Alessandria sez. I, 28/07/2021, n.627, Tribunale Arezzo,
21/09/2021, n.750, Trib. Torre Annunziata sez. II, 11 settembre 2024, n.2481).
La responsabilità di e , nel caso di specie, non può certamente escludersi. Pt_3 CP_1
pagina 9 di 14 Posto che i danni lamentati dall'attrice sulla terrazza del proprio appartamento non sono stati risolti, questo Decidente ha reputato opportuno procedere ad istruire la causa mediante CTU tecnica, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili.
Il mandato del CTU prevedeva di: “descrivere lo stato dei luoghi;
valutare l'entità e i costi delle opere eseguite;
verificare la sussistenza di vizi, difetti e danni nelle opere eseguite e, in caso affermativo, di descriverli, indicandone le responsabilità; descrivere i lavori necessari per l'eliminazione dei detti vizi, quantificandone i costi e le spese per il rifacimento a regola d'arte”.
Anche il CTU preliminarmente tentava una conciliazione della lite mediante formulazione di una proposta per come indicata in verbale;
anche qui, la pur di definire la controversia, Pt_1
aderiva alla proposta del CTU;
tuttavia, a causa della mancata adesione dei condomini Parte_5 Pt_4
e il tentativo di conciliazione esperito dall'Ing. aveva esito negativo. Pt_6 Per_1
Il CTU incaricato procedeva quindi con le operazioni peritali all'esito delle quali depositava la relazione ove rilevava che “per quanto attiene i vizi ed i difetti d'opera riscontrati, a giudizio di questo
CTU, è errato procedere ad un ripristino parziale dell'impermeabilizzazione (e conseguentemente della pavimentazione) di un lastrico solare, poiché nella zona di giunzione tra la vecchia pavimentazione e quella nuova, lo strato impermeabilizzante sottostante viene reciso e non vi è alcuna soluzione di continuità tra la nuova impermeabilizzazione e quella preesistente, condizione questa indispensabile per assicurare la tenuta idraulica del lastrico solare” (Consulenza Tecnica, pag. 4).
Ed ancora, l'Ing. rilevava l'assenza del “giunto di dilatazione nella pavimentazione, accessorio Per_1
questo, a giudizio dello scrivente necessario per evitare movimenti della pavimentazione dovuti all'escursione termica possano danneggiare il sottostante strato impermeabilizzante” e “un'imperfetta sigillatura degli astoni della ringhiera”.
Il Tecnico accertava che l'intervento parziale eseguito sul lastrico solare “ha generato fenomeni di infiltrazione di umidità nell'appartamento dell'attrice ed in particolare nelle due camere da letto, nel salone, nel WC e nel sottoballatoio prospetto Ovest”.
In riferimento all'individuazione delle responsabilità per quanto accaduto, l'Ing. ha accertato Per_1 che “le responsabilità sono da ascriversi sia ai professionisti che hanno curato la Direzione dei
Lavori, sia all'impresa esecutrice. I primi perché avrebbero dovuto avvisare per iscritto sia la committenza che l'impresa dei rischi derivanti dall'esecuzione di un lavoro parziale (per altro in contrasto con quanto espressamente indicato dal geom. nella propria consulenza versata in Pt_3 atti), la seconda perché avrebbe dovuto anch'essa informare i committenti dei medesimi rischi ed agire solo in caso di piena assunzione di responsabilità da parte dei committenti, che, chiaramente, non
pagina 10 di 14 essendo competenti in materia, non potevano conoscere le eventuali conseguenze derivanti dall'esecuzione di un intervento di tipo parziale” (CTU, pag. 7).
Concludeva dicendo che : “ Al fine di porre rimedio allo scenario descritto nel punto precedente, non vi è altro rimedio che procedere all'integrale demolizione della pavimentazione, della zoccolatura, della fascia di marmo e dell'impermeabilizzazione e provvedere quindi al suo ripristino con costi e quantità indicate nell'allegato Computo Metrico Estimativo (Allegato F),……. Il detto allegato F conteggia opere per complessivi € 26.418,33 (diconsi euro ventiseimilaquattrocentodiciotto/33) IVA compresa. Stante che il lastrico solare oggetto di intervento è limitrofo e con soluzione di continuità ad altro lastrico in IT a terzi estranei al presente Giudizio, per le medesime motivazioni tecniche esposte nel presente elaborato peritale si suggerisce caldamente di estendere l'intervento anche ai lastrici solari limitrofi)”
Dalle conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico è emersa chiaramente la riconducibilità dei problemi lamentati ad una esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate.
A seguito dell'invio della relazione peritale, le parti hanno mosso diverse osservazioni e/o contestazioni al CTU, avanzando l'opportunità di valutare altri tipi di intervento al fine di eliminare ogni danno all'immobile.
A seguito del disposto richiamo nella relazione integrativa, l'Ing. tenendo conto delle proposte Per_1
suggerite, ha chiarito che: “ In sede di sopralluogo è stato nuovamente analizzato il lastrico solare ed il sottostante appartamento dell'attrice. Questo CTU ha quindi proposto un trattamento impermeabilizzante innovativo c.d. “poliurea a caldo” – prodotto impermeabilizzante continuo, posto in opera a spruzzo – che consentirebbe di impermeabilizzare la porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attrice senza inficiare l'attiguo lastrico solare in IT a terzi estranei al presente
Giudizio. La soluzione tecnica in questione, da estendersi all'intera superficie del lastrico solare, è stata accettata da tutte le parti presenti, come risulta dall'allegato verbale di sopralluogo (Allegato A)
e dalla risposta inviata dall'avv. Privitera (Allegato B). Parte attrice ha tuttavia espresso la riserva che la soluzione proposta debba comportare la possibilità di porre in opera anche la pavimentazione in quanto diversamente si determinerebbe un'alterazione dello stato originario dei luoghi. Esiste la possibilità tecnica di posizionare uno strato di pavimentazione al di sopra del trattamento impermeabilizzante con poliurea a caldo purché si provveda a mescolare con la poliurea stessa uno strato di farina di quarzo, e la pavimentazione in gres porcellanato venga posta in opera a mezzo di collante S2 tipo “Ultrakoll S2” della Muracel S.r.l.
I costi per l'esecuzione dell'opera in questione sono di seguito elencati:- Fornitura e posa in opera di poliurea a caldo (voce prezzario Regione Sicilia vigente n. 12.1.13) tipo “ELASTORAPID VK 260
pagina 11 di 14 SOFT” della previa fornitura e posa in opera di primer tipo “FLOORFIX 44” della Controparte_6
per una superficie di 173,40 m2 - € 8.670,00- Fornitura e posa in opera di farina di Controparte_7
quarzo da mescolarsi alla poliurea di cui alla lavorazione di cui al punto precedente per una superficie di 173,40 m2 - € 520,20 - Fornitura e posa in opera di primer tipo “PRIMER 100” della
successiva posa in opera di pavimentazione a mezzo di collante tipo “Ultrakoll S2” Controparte_6
della Muracel S.r.l. per una superficie di 173,40 m2 - € 5.202,00. - Fornitura di pavimentazione in gres porcellanato per esterni antiscivolo per una superficie di 173,40 m2 - € 4.335,00. Costo complessivo dell'opera € 18.729,20 oltre IVA.
Costo comprensivo di IVA al 22%: € 22.849,38 (diconsi euro ventiduemilaottocentotrentanove/38). Si precisa che la percentuale IVA applicata è pari a 22% poiché l'aliquota IVA agevolata al 10% è destinata ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di tipo residenziale (articolo
7 comma 1 lettera b - Legge 488/1999), l'immobile in questione (lastrico solare) censito in NCEU del
Comune di Acicatena (CT) al Foglio 12 part. 198 sub. 12 è caratterizzato dalla categoria catastale F/5
e come tale non è un immobile a vocazione residenziale, pertanto, a giudizio di questo CTU, non è possibile applicare l'aliquota agevolata al 10%. Per quanto la cosa non sia compresa nel mandato ricevuto da questo CTU, appare anche opportuno osservare che è stato rilevato un distacco di pignatte nell'ambiente salone e nell'ambiente cucina e che appare opportuno provvedere, quanto prima, al ripristino del solaio onde evitare danni a cose e persone.”
Pertanto, senza eliminare ogni dubbio sul fatto che il danno lamentato dall'attrice sia da attribuire alla responsabilità dell'impresa, di concerto con i direttori dei lavori il CTU ha quindi proposto una soluzione tecnica innovativa che è stata concordemente accettata dalle parti.
In definitiva, rileva il decidente che, poiché le difformità ed i vizi riscontrati nell'opera eseguita non sono comunque tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi non essendo la gravità dell'inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto di appalto, va accolta la richiesta dell'attrice formulata in via subordinata di condanna della Parte_2 all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi lamentati con i costi e le quantità indicate nel computo metrico predisposto dal CTU nella relazione integrativa.
Per quanto attiene la quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale, a seguito dell'evidente inadempimento della convenuta, occorre esaminare le richieste di Parte_1
Preliminarmente il risarcimento del danno deve comprendere le spese effettivamente sostenute e documentate dall'attrice per porre rimedio ai gravi vizi sull'immobile causati dalla convenuta.
Tali somme corrispondono ad € 3.633,69 per le spese relative al giudizio di AT (spese vive, spese legali e compenso CTU), che vanno pertanto rimborsate.
pagina 12 di 14 L'ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c., va riconosciuta in via equitativa nella misura di € 3.000,00 considerato che secondo costante giurisprudenza “Si ritiene dover riconoscere il risarcimento del danno per la violazione del diritto dominicale subito dalla ricorrente, ormai pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nonché dalla giurisprudenza comunitaria (trovando una tutela più accentuata nella CEDU), inteso come danno non patrimoniale patito in seguito alla lesione del diritto del proprietario di poter godere pienamente ed in modo pacifico della propria res” (Trib. Messina, 13 gennaio 2025, n. 72).
Sicuramente la a causa dell'ambiente insalubre e delle infiltrazioni, provocate dall'operato Pt_1 della convenuta, non ha potuto godere serenamente del proprio immobile;
tuttavia, nulla l'attrice ha dimostrato in relazione alla circostanza che sia stata costretta a lasciare l'immobile e trasferirsi altrove a causa delle pessime condizioni dell'immobile e quindi la richiesta, per come formulata dalla stessa, va notevolmente ridotta.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, in accoglimento della domanda, parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, della complessiva somma di € 6.633,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In definitiva, appurata la responsabilità della IT , in solido con i Parte_2
direttori dei lavori - e , i predetti devono essere condannati alla Controparte_1 Parte_3 eliminazione dei vizi attraverso la materiale esecuzione di opere sull'immobile per un costo complessivo di € 18.729,20 oltre IVA, per come individuati dal CTU.
Vanno altresì condannati al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, per come individuato sopra.
Infine parte convenuta ha chiamato in causa anche tutti gli altri condomini che avevano commissionato l'opera.
Orbene non appare chiaro a quale titolo essi possano aver concorso nel causare il danno all'appartamento della o siano addirittura chiamati a garantire l'impresa per le proprie Pt_1
inadempienze.
La domanda proposta dalla convenuta in loro danno va pertanto rigettata.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata in via riconvenzionale da , e , pari ad euro 4.000,00, questa va rigettata Parte_4 Parte_5 Parte_6
atteso che gli stessi non hanno dimostrato di aver patito alcun danno.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della IT , in solido con i Parte_2
direttori dei lavori - e , e sono liquidate come in dispositivo, avuto Controparte_1 Parte_3 riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
pagina 13 di 14 Vanno invece compensate tra la convenuta e i terzi chiamati in causa , e Parte_4 Parte_5
in ragione della reciproca soccombenza. Parte_6
Le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di entrambe le parti in solido, sono definitivamente poste a carico della IT , in solido con i direttori dei lavori - Parte_2 CP_1
e .
[...] Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11256/2020 RG:
- ACCOGLIE la domanda proposta in via subordinata da e per l'effetto ORDINA alla Parte_1
IT , in solido ai Direttori dei lavori e , Parte_2 Controparte_1 Parte_3 di eseguire i lavori sull'immobile, per come individuati nella relazione integrativa del CTU, al fine di eliminare ogni vizio;
- CONDANNA la IT , in solido ai Direttori dei lavori Parte_2 CP_1
e , al pagamento a titolo di risarcimento del danno, a favore di
[...] Parte_3 Parte_1 della somma di € 6.633,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
- RIGETTA la domanda avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa Pt_4
, , e .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- RIGETTA la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da , Parte_4
e Parte_5 Parte_6
-CONDANNA la IT , in solido ai Direttori dei Parte_2 Parte_11
e , al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in Parte_3 Parte_1 complessivi € 3.264,00, di cui € 264,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi distrattario;
-COMPENSA le spese di lite tra la convenuta e i terzi chiamati in causa , Parte_4 Parte_5
e .
[...] Parte_6
-PONE le spese di CTU definitivamente a carico della , in solido ai Parte_2
Direttori dei lavori- e Controparte_1 Parte_3
Così deciso in Catania, il 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Vera Marletta
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