Versione
28 febbraio 1978
28 febbraio 1978
Art. 3.
La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.
La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1986, n. 3059Provvedimento: La norma interpretativa contenuta nell'art. 3 della legge 23 febbraio 1978 n. 38 - secondo cui "la maggiorazione prevista dallo ultimo comma dell'art. 10 d.l. 1973 n. 660 conv. In legge 1973 n. 823 deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria, secondo le norme del suddetto decreto al netto delle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo" - non prevede e quindi non consente l'impugnazione delle iscrizioni a ruolo divenute già definitive ed inoppugnabili prima della sua entrata in vigore, ancorché fondate su una interpretazione diversa da quella da essa imposta in ordine alla portata della norma precedente circa la commisurazione della maggiorazione.*Leggi di più...
- art. 3 legge 2 febbraio 1978 n. 338·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale·
- esclusione