Art. 3.
La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.
La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 , deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.