Art. 2.
La riduzione della ferma di leva prevista dall'articolo 1 sara' attuata gradatamente come segue:
Esercito e Aeronautica:
17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
16 e 15 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.
Marina:
26 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
25 e 24 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.
La riduzione della ferma di leva prevista dall'articolo 1 sara' attuata gradatamente come segue:
Esercito e Aeronautica:
17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
16 e 15 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.
Marina:
26 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
25 e 24 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.