Articolo 10 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 settembre 1967
Art. 10.
Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla "Sezione credito", corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, e' inviato all'Organo cui e' demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la "Sezione previdenza" e' inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959; n. 449 , al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui e' demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.
Entro lo stesso termine, i bilanci della "Sezione credito" e della "Sezione previdenza", corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.
Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro per i trasporti, sentito il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.
Copia dei bilanci delle due sezioni sara' poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della "Sezione credito" al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967
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