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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 80/2025 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 24.01.2025 nell'interesse di soc. Parte_1
corrente in ZO ( p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Zebito;
visti gli atti;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza pubblicata il 06.07.2023 e, secondo quanto prospettato, non notificata;
che va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale;
rilevato che il primo grado del giudizio presupposto, instaurato con atto di citazione notificato il
07.02.2006 e definito con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata il 06.07.2023, ha avuto la durata di 17 anni 4 mesi e 29 giorni;
che la durata ragionevole della causa è fissata per il primo grado di giudizio in tre anni;
che va tenuto conto del disposto dell'art. 83, comma 10, d.l. 18/2020, secondo cui “ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020” (3 mesi e 23 giorni);
considerato che l'udienza del 14.4.2020 è stata rinviata ai sensi del citato art. 83 d.l. 18/2020; che il primo grado di giudizio ha avuto una durata irragionevole di 14 anni e una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che la somma spettante complessivamente alla ricorrente è pari ad Euro 5.880,00;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, di Controparte_1
euro 5.880,00 in favore di soc. in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, somma ingiunta a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 27,00 per spese ed euro 470,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 10.06.2025 Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 80/2025 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 24.01.2025 nell'interesse di soc. Parte_1
corrente in ZO ( p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Zebito;
visti gli atti;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza pubblicata il 06.07.2023 e, secondo quanto prospettato, non notificata;
che va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale;
rilevato che il primo grado del giudizio presupposto, instaurato con atto di citazione notificato il
07.02.2006 e definito con sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata il 06.07.2023, ha avuto la durata di 17 anni 4 mesi e 29 giorni;
che la durata ragionevole della causa è fissata per il primo grado di giudizio in tre anni;
che va tenuto conto del disposto dell'art. 83, comma 10, d.l. 18/2020, secondo cui “ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020” (3 mesi e 23 giorni);
considerato che l'udienza del 14.4.2020 è stata rinviata ai sensi del citato art. 83 d.l. 18/2020; che il primo grado di giudizio ha avuto una durata irragionevole di 14 anni e una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che la somma spettante complessivamente alla ricorrente è pari ad Euro 5.880,00;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, di Controparte_1
euro 5.880,00 in favore di soc. in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, somma ingiunta a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 27,00 per spese ed euro 470,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 10.06.2025 Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà