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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.982/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza nel procedimento deciso all'udienza del 22/01/2025
PROMOSSO DA
( C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. TARQUINI Saveria C.so Vittorio Emanuele 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
CONTUMACE CP_1
OGGETTO: Malattie professionali
Conclusioni: come da verbale in data 22/01/2025
1
Poiché la sua istanza era stata disattesa, la parte ricorrente chiedeva che la propria condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione prevista per legge. CP_1
L'ente convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita con documenti, prova testimoniale e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Nel caso di specie, le mansioni lavorative svolte dalla ricorrente risultano confermate dai testi escussi. Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla scorta della documentazione in Persona_1 atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la parte ricorrente presenta il seguente quadro patologico: “ Esame obiettivo generale: soggetto in buone condizioni generali. Cute e mucose visibili, ben rappresentato. Parte_2
MANI: cute eutrofica assenza di lesioni ulcerative e/o ragadiformi Parte_3 si rinvia al quadro strumentale ORL presente agli atti. Apparato neuropsichico: Orientata nel tempo e nello spazio. ROT presenti e simmetrici non deficit neurologici periferici, eutimica”. Avuto riguardo alle malattie denunciate il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “Al riguardo della dobbiamo seguire una corretta Parte_4 metodologia medico legale nella ricostruzione degli eventi La perizianda viene assunta nel novembre 2011 con legge 68/99 con mansioni di operaia assemblatrice e nel Gennaio 2020 avviene la prima diagnosi di natura dermatologica indicante la presenza di “Dermatite esfoliativa mani con fissurazioni”. Segue un periodo di silenzio clinico fino al 15/05/2023 data in cui la visita dermatologica rilevava la presenza di “Eczema con ragadi da DAC” Nel frattempo, alla data del settembre 2020 si era sottoposta ad approfondimento diagnostico mediante esami allergologici indicanti reazione ad antigeni diversi, tra cui alcuni ubiquitari come il CH solfato e soprattutto assente la reazione riguardante sostanze contenenti cianocrilato ovvero la sostanza presente nella colla utilizzata nell'attività lavorativa. Da aggiungere inoltre che dal Febbraio 2022 veniva adibita ad altra mansione sia per la comparsa di malore che per il giudizio del Medico Competente del Marzo 22 che vietava l'esposizione al collante/solventi non più di 1 giorno a settimana per cui l'azienda
2 provvedeva ad un cambio di mansione lavorativa cessando completamente l'esposizione al collante predetto. Risulta quindi alquanto anomala la richiesta correlazione causale con la diagnosi dermatologica sia del Gennaio 2020 (visti i risultati delle prove allergiche che dell'ampio lasso di tempo trascorso-circa 8 anni- tra l'inizio dell'attività lavorativa e la comparsa dei primi sintomi- periodo certamente NON compatibile per una DAC ovvero dermatite allergica da contatto quindi assenza sia del criterio cronologico che di efficienza lesiva e di continuità fenomenica) che del 15.05.2023 (cessazione dell'esposizione alla noxa patogena da oltre 1 anno) ad ulteriore conforto della non rapportabilità della patologia all'attività lavorativa visto l'allontanamento dell'ipotetica noxa lesiva su cui si è incentrato l'evento per cui è causa . Al riguardo della “FARINGODINIA E XEROSTOMIE” per xerostomia si intende una secchezza del cavo orale causata da un flusso di saliva ridotto od assente determinato da assunzione di farmaci (specie chemioterapici) o nel corso di patologie quali diabete, infezione da HIV o terapie radianti a livello del collo per cui tale sintomo non risulta correlabile all'attività lavorativa.(…) l'eziogia della faringodinia è multifattoriale comprendendo anche, tra le numerosissime cause, l'esposizione a sostanze tossiche per cui, sempre applicando una corretta e rigorosa metodologia medico legale si ribadisce che la perizianda nel Settembre 2019 (ovvero a distanza di 8 anni dall'inizio dell'attività lavorativa) presentava la comparsa della sintomatologia con il ricorso alla prima visita ORL con la diagnosi predetta risultando quindi non soddisfatto il criterio cronologico e di continuità fenomenica al riguardo del nesso di causalità materiale visto l'abnorme lasso di tempo intercorso (8 anni) tra l'inizio dell'esposizione alla noxa patogena e l'insorgenza dei primi sintomi”. Il perito ha, pertanto, escluso l'origine professionale delle malattie denunciate. Inoltre, su richiesta di integrazione peritale, il Consulente ha espresso una valutazione sul test allergologico effettuato dalla ricorrente, in data 17/10/2024, successivamente al deposito della CTU ed ha confermato le proprie conclusioni così motivandole: “ (…)Embricando la metodologia medico legale con tali indiscutibili dati, SOLO APPARENTEMENTE CONTRASTANTI E DANDO PER CERTO CHE IL TEST DEL 2024 SIA STATO ESEGUITO CON LO STESSO COLLANTE (vista l'eccezione precedentemente indicata), possiamo dedurre che la sostanza testata ed utilizzata nell'attività lavorativa nel 2020 conteneva l'HEMA a cui non risultava la paziente allergica mentre la colla con cui è stato eseguito il test nel 2024 (di cui non conosciamo la provenienza ovvero se colla utilizzata nella lavorazione oppure colla presente in commercio) contiene l'OMA (elemento chimico, ricordiamo, ubiquitario) non presente invece nella colla utilizzata nell'attività della paziente nell'anno 2020 (epoca delle manifestazioni cliniche) in assenza tuttavia di sostanze allergizzanti lavorative ed invece in presenza di allergeni extralavorativi come da tests allegati del 14/09/2020”. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal Consulente, in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Nel caso di specie, quindi, la prova di un'effettiva esposizione al rischio lavorativo e della derivazione delle malattie da causa di lavoro, non appare raggiunta.
3 Il ricorso, pertanto, va rigettato. La ricorrente sarà tenuta al pagamento delle spese di CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 22/01/2025 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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