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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1583/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 02/04/1968 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Brignoglio Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/09/1970 e ivi residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santosuosso Rosangela e Marconi Federica del Foro di
Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni della loro separazione.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il
20/11/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 86, Parte II -
Serie A, Anno 1999. Per_ Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con decreto di omologa del 06/10/2022 il Tribunale di Vercelli omologava la separazione consensuale tra le parti, con le quali il marito si obbligava a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge ed € 450,00 (sempre Per_ oltre aggiornamento Istat) quale contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more, le condizioni economiche della IG.ra sono cambiate, Pt_2 facendo venir meno la necessità del versamento del contributo disposto a suo favore in sede di separazione, circostanza che consentirebbe al IG. di aumentare il mantenimento che Parte_1 Per_ versa a favore della figlia per un importo complessivo di euro 500,00 mensili. Le parti sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del
06/10/2022, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che in modifica del punto 6) delle condizioni di separazione, per i motivi di cui in premessa, non sarà più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1
pagina 2 di 3 ed in favore della IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti Pt_3 Parte_2 per cui il medesimo era stato concesso e, conseguentemente ne DISPONE la revoca;
2. DISPONE, in modifica del punto 5) delle condizioni di separazione, l'aumento del Per_ mantenimento a favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili, oltre adeguamento
ISTAT;
3. ed invariate le restanti condizioni di separazione;
CP_1
4. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1583/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 02/04/1968 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Brignoglio Andrea del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/09/1970 e ivi residente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santosuosso Rosangela e Marconi Federica del Foro di
Vercelli
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni della loro separazione.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il
20/11/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 86, Parte II -
Serie A, Anno 1999. Per_ Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con decreto di omologa del 06/10/2022 il Tribunale di Vercelli omologava la separazione consensuale tra le parti, con le quali il marito si obbligava a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge ed € 450,00 (sempre Per_ oltre aggiornamento Istat) quale contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more, le condizioni economiche della IG.ra sono cambiate, Pt_2 facendo venir meno la necessità del versamento del contributo disposto a suo favore in sede di separazione, circostanza che consentirebbe al IG. di aumentare il mantenimento che Parte_1 Per_ versa a favore della figlia per un importo complessivo di euro 500,00 mensili. Le parti sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del
06/10/2022, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che in modifica del punto 6) delle condizioni di separazione, per i motivi di cui in premessa, non sarà più dovuto l'assegno di mantenimento a carico del IG. Parte_1
pagina 2 di 3 ed in favore della IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti Pt_3 Parte_2 per cui il medesimo era stato concesso e, conseguentemente ne DISPONE la revoca;
2. DISPONE, in modifica del punto 5) delle condizioni di separazione, l'aumento del Per_ mantenimento a favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili, oltre adeguamento
ISTAT;
3. ed invariate le restanti condizioni di separazione;
CP_1
4. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 28/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3