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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3142/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4387/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
L'Associazione indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dal disconoscimento da parte dello stesso Ufficio di
"associazione senza scopo di lucro", in quanto la stessa avrebbe svolto attività commerciali.
Oltre a ciò l'Ufficio contesta che l'Associazione non è gestita secondo criteri di democraticità in quanto non c'è alcuna prova dell'effettivo svolgimento della vita sociale;
vi sono numerose e gravi anomalie nella contabilità che la rendono inattendibile;
non è stato redatto il rendiconto economico finanziario;
è stata riscontrata una distribuzione di utili per l'anno d'imposta 2017; l'ente non ha presentato la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del dl n. 185 del 2008 e l'ente ha omesso di istituire i libri sociali.
In relazione a quanto sopra l'Agenzia ha accertato le ii.dd. e l'iva ed ha disconosciuto la natura di associazione senza fini di lucro in quanto l'attività svolta era da considerarsi prevalentemente di natura commerciale (art. 149 del TUIR) e di conseguenza il regime agevolato previsto dall'art. 148 comma 3 e seguenti del TUIR e del regime forfetario opzionale previsto dalla L. 398/1991 non può trovare applicazione.
Parte ricorrente precisa di svolgere attività teatrali per rievocazioni storiche nell'ambito dei comuni e di non avere fini di lucro;
viene eccepita altresì la decadenza dell'accertamento per il 2018; la violazione degli artt.
39 del dpr n. 600/73 e 109 TUIR quanto alla determinazione dei costi deducibili e la illegittimità delle sanzioni in concreto irrogate rispetto al principio di colpevolezza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92) La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Si osserva che parte ricorrente ha chiesto l'abbattimento del tasso di redditività stimato dall'Ufficio in modo assolutamente eccessivo, in quanto sussistono spese di vario genere come prodotto dall'associazione ricorrente quali ad esempio quelle inerenti i sopralluoghi che prima della data dell'evento gli incaricati dell'Associazione devono eseguire nel luogo in cui si svolgerà lo spettacolo per effettuare una verifica del sito e conoscere lo stato dei luoghi al fine di valutare le necessità concrete per il miglior svolgimento dell'evento.
Tutto ciò comporta vari costi per carburante, pedaggi, vitto e alloggio per i collaboratori, ecc.; successivamente al sopralluogo, è necessario allestire l'area adibita allo spettacolo con i materiali e le attrezzature necessari alla rievocazione del contesto storico prescelto, acquistati dall'Associazione con operazioni documentate analiticamente mediante scontrini e fatture d'acquisto.
Le spese di cui sopra, dimostrate documentalmente da parte ricorrente, devono essere riconosciute, stante l'inerenza dei costi all'attività svolta.
Si osserva altresì che ogni spettacolo richiede l'impiego di plurimi figuranti di scena, sceneggiature quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'evento che deve rappresentare in modo realistico il tempo in cui lo stesso si svolge.
Giova ricordare che l'attività commerciale non significa scopo di lucro per gli enti non profit e l'assenza di scopo di lucro è differente dall'attività commerciale, le due attività possono convivere, al verificarsi di determinate condizioni, senza che una escluda l'altra.
Un'attività commerciale marginale o sporadica non fa perdere automaticamente la qualifica di "no scopo di lucro" (o ente non commerciale), purché non diventi prevalente rispetto allo scopo statutario e gli utili vengano reinvestiti.
Un'associazione o ente no profit può svolgere attività commerciali, ma non devono essere il fine principale.
Se l'attività commerciale diventa prevalente l'ente perde la qualifica di non commerciale;
per attività commerciale si intende la vendita di beni/servizi a terzi o agli associati o attività statutarie a pagamento che superano i costi;
il superamento dei limiti porta alla perdita dei benefici fiscali.
In sintesi, la "non commercialità" è basata sulla prevalenza e non sull'assenza assoluta di operazioni economiche.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. MILANO,24/11/25 IL PRESIDENTE (DR. N.
DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3142/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B043303147/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4387/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
L'Associazione indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018, derivante dal disconoscimento da parte dello stesso Ufficio di
"associazione senza scopo di lucro", in quanto la stessa avrebbe svolto attività commerciali.
Oltre a ciò l'Ufficio contesta che l'Associazione non è gestita secondo criteri di democraticità in quanto non c'è alcuna prova dell'effettivo svolgimento della vita sociale;
vi sono numerose e gravi anomalie nella contabilità che la rendono inattendibile;
non è stato redatto il rendiconto economico finanziario;
è stata riscontrata una distribuzione di utili per l'anno d'imposta 2017; l'ente non ha presentato la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del dl n. 185 del 2008 e l'ente ha omesso di istituire i libri sociali.
In relazione a quanto sopra l'Agenzia ha accertato le ii.dd. e l'iva ed ha disconosciuto la natura di associazione senza fini di lucro in quanto l'attività svolta era da considerarsi prevalentemente di natura commerciale (art. 149 del TUIR) e di conseguenza il regime agevolato previsto dall'art. 148 comma 3 e seguenti del TUIR e del regime forfetario opzionale previsto dalla L. 398/1991 non può trovare applicazione.
Parte ricorrente precisa di svolgere attività teatrali per rievocazioni storiche nell'ambito dei comuni e di non avere fini di lucro;
viene eccepita altresì la decadenza dell'accertamento per il 2018; la violazione degli artt.
39 del dpr n. 600/73 e 109 TUIR quanto alla determinazione dei costi deducibili e la illegittimità delle sanzioni in concreto irrogate rispetto al principio di colpevolezza.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92) La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Si osserva che parte ricorrente ha chiesto l'abbattimento del tasso di redditività stimato dall'Ufficio in modo assolutamente eccessivo, in quanto sussistono spese di vario genere come prodotto dall'associazione ricorrente quali ad esempio quelle inerenti i sopralluoghi che prima della data dell'evento gli incaricati dell'Associazione devono eseguire nel luogo in cui si svolgerà lo spettacolo per effettuare una verifica del sito e conoscere lo stato dei luoghi al fine di valutare le necessità concrete per il miglior svolgimento dell'evento.
Tutto ciò comporta vari costi per carburante, pedaggi, vitto e alloggio per i collaboratori, ecc.; successivamente al sopralluogo, è necessario allestire l'area adibita allo spettacolo con i materiali e le attrezzature necessari alla rievocazione del contesto storico prescelto, acquistati dall'Associazione con operazioni documentate analiticamente mediante scontrini e fatture d'acquisto.
Le spese di cui sopra, dimostrate documentalmente da parte ricorrente, devono essere riconosciute, stante l'inerenza dei costi all'attività svolta.
Si osserva altresì che ogni spettacolo richiede l'impiego di plurimi figuranti di scena, sceneggiature quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'evento che deve rappresentare in modo realistico il tempo in cui lo stesso si svolge.
Giova ricordare che l'attività commerciale non significa scopo di lucro per gli enti non profit e l'assenza di scopo di lucro è differente dall'attività commerciale, le due attività possono convivere, al verificarsi di determinate condizioni, senza che una escluda l'altra.
Un'attività commerciale marginale o sporadica non fa perdere automaticamente la qualifica di "no scopo di lucro" (o ente non commerciale), purché non diventi prevalente rispetto allo scopo statutario e gli utili vengano reinvestiti.
Un'associazione o ente no profit può svolgere attività commerciali, ma non devono essere il fine principale.
Se l'attività commerciale diventa prevalente l'ente perde la qualifica di non commerciale;
per attività commerciale si intende la vendita di beni/servizi a terzi o agli associati o attività statutarie a pagamento che superano i costi;
il superamento dei limiti porta alla perdita dei benefici fiscali.
In sintesi, la "non commercialità" è basata sulla prevalenza e non sull'assenza assoluta di operazioni economiche.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. MILANO,24/11/25 IL PRESIDENTE (DR. N.
DUCHI) IL RELATORE (DR. R. MORONI)