Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/03/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice PI GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37992 del registro di segreteria, proposto da PA IG (C.F. [...]) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Falcoinieri (C.F. [...]– pec falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Nicola De Nicolò, presso lo studio dell’Avv. Teresa Sacco
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
PER L’OTTEMPERANZA della sentenza n.72 del 18 marzo 2025 di questa Sezione giurisdizionale, passata in giudicato.
VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti all’udienza del 17 marzo 2026
FATTO E DIRITTO
L’odierno ricorrente, ha lamentato la mancata esecuzione del comando giudiziale indicato in epigrafe, chiedendone l’ottemperanza.
Si è costituita l’INPS che, dopo aver documentato l’avvenuta liquidazione delle somme spettanti al ricorrente per effetto della sentenza suddetta, ha chiesto addivenirsi alla cessata materia del contendere.
All’udienza del 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente, nel concordare con quanto esposto dall’INPS, ha chiesto la condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale mentre la difesa previdenziale ha insistito per la compensazione delle spese.
Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere in quanto il provvedimento di liquidazione depositato dall’INPS è stato ritenuto satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente.
Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso l’accertato ritardo dell’INPS nel dare esecuzione totale al legittimo petitum del ricorrente questo Giudice ritiene che l’amministrazione previdenziale debba essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore del difensore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dell’Avv. Salvatore Falconieri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice monocratico
PI SO
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 23/03/2026 Il Funzionario Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 23/03/2026 IL GIUDICE Il Funzionario PI SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 23/03/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente